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Praticanti Avvocati - Stage di cui all’art. 73 DL. 69/2013 - Obbligo di frequenza, con profitto e per un periodo non inferiore a 18 (diciotto) mesi – delibera Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 4 aprile 2024

 Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del giorno 4 aprile 2024; delibera ,,,,

osservato che, per effetto dell’art. 10 DM 9 febbraio 2018 n. 17 (come modificato dall’art. 1 DM 5 novembre 2018 n. 133 e dall’art. 1 DM 9 giugno 2020 n. 80), per coloro che si iscrivono nel Registro Praticanti dal 1° aprile 2022 in avanti è obbligatoria la frequenza, con profitto e per un periodo non inferiore a 18 mesi, di una Scuola Forense di cui all’art. 43 Legge n. 247/2012;

rilevato che, ai sensi dell’art. 8 del DM 9 febbraio 2018 n. 17, il mancato superamento della verifica finale della Scuola Forense impedisce il rilascio del certificato di compiuta pratica di cui all’articolo 45 della Legge n. 247/2012;

considerato che, per l’accesso alla professione di avvocato, l’esito positivo dello stage di cui all’art. 73 DL. 69/2013 è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento della durata della pratica forense e che, ai sensi dell’art. 41 comma 7 della Legge n. 247/2012, almeno un semestre di pratica deve essere in ogni caso svolto presso un avvocato;

rilevato che il DM n. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti avvocati che svolgano o abbiano svolto lo stage presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del D.L. n. 69/2013;

letto il parere del Consiglio Nazionale Forense n. 49 del 24 novembre 2023, pubblicato sul sito del CNF il 17/12/2023, con cui viene chiarito che “per i soggetti che abbiano iniziato lo stage ex art. 73 dopo 11/04/2022 e che siano contestualmente iscritti nel Registro del tirocinio sussiste, stante la contestuale iscrizione nel Registro del tirocinio, l’obbligo di frequenza dei corsi ex art. 43 legge n. 247/12”;

ritenuto pertanto, anche a superamento di precedenti orientamenti, che sussista l’obbligo dei corsi di formazione di cui all’art. 43 Legge n. 247/2012, anche per i praticanti che svolgono il periodo di stage presso gli Uffici giudiziari ex art. 73 del D.L. n. 69/2013;

DELIBERA CHE

- coloro che in data successiva alla presente delibera iniziano lo stage ex art. 73 DL. 69/2013, hanno l’obbligo di frequenza, con profitto e per un periodo non inferiore a 18 (diciotto) mesi, di uno dei corsi di formazione di cui all’art. 43 Legge n. 247/2012 con superamento della verifica finale;

- coloro che alla data della presente delibera hanno già iniziato lo stage ex art. 73 DL. 69/2013 e si iscrivono al Registro dei Praticanti in data successiva alla presente delibera, hanno l’obbligo di frequenza, con profitto e per un periodo non inferiore ad un semestre (6 mesi), di uno dei corsi di formazione di cui all’art. 43 Legge n. 247/2012 con superamento della verifica finale;

- coloro che iniziano lo stage ex art. 73 devono iscriversi contestualmente al Registro dei praticanti avvocati anche senza dominus, indicando come recapito - all’atto della richiesta di iscrizione al Registro - l’Ufficio giudiziario di svolgimento dello stage ex art. 73;

- la pratica presso un avvocato (dominus) deve essere svolta nell’ultimo semestre dello stage ex art. 73 o successivamente alla conclusione dello stage stesso;

- i praticanti interessati alla presente delibera, che intendano ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, dopo aver sostenuto il colloquio, devono presentare l’attestazione ex art. 73, c. 1, D.L. 69/2013 di esito positivo dello stage presso l’Ufficio giudiziario e l’attestazione di positiva frequenza di uno dei corsi ex art. 43 L. 247/2012. Il

Consigliere Segretario Avv. Marco Accolla

Il Presidente ; Avv. Antonino La Lumia