Praticanti avvocati - concomitanza del tirocinio forense con la scuola obbligatoria - le diverse tipologie di svolgimento della pratica forense e il rilascio del certificato di compiuta pratica. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma -
Sommario: Pratica forense presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e/o presso l'Avvocatura dello Stato - Pratica forense presso un ufficio giudiziario (D.M. 58/2016) - Pratica forense all'estero - Pratica forense anticipata: il praticante, non laureato - Pratica forense con beneficio per stage ex art 73 D.L. D.L. 69/2013
ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 18 LUGLIO 2024
(omissis)
Il Consigliere Alesii riferisce che sono pervenute le Linee guida del CNF e della Scuola Superiore dell'Avvocatura, che si allegano, che forniscono indicazioni sull'applicazione della disciplina riguardante la concomitanza del tirocinio forense con la scuola obbligatoria e le altre tipologie di svolgimento della pratica stessa.
Da quanto emerge dalle suddette Linee guida possono essere riepilogate le diverse tipologie di svolgimento della pratica forense:
Pratica forense presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e/o presso l'Avvocatura dello Stato: la durata della scuola dovrà essere dell'intero periodo di 18 mesi, da iniziare nel primo modulo utile, e dovrà essere superata la prova finale.
N.B. tra l'iscrizione nel Registro dei Praticanti e l'inizio della scuola forense non potrà intercorrere un periodo superiore ai sei mesi.
Pratica forense presso l'ufficio legale di un Ente pubblico: la durata della pratica forense non potrà essere superiore ai 12 mesi presso l'Ente (nell'ipotesi di svolgimento di un unico semestre tra i tre previsti questo dovrà essere svolto presso un Avvocato del libero Foro o presso l'Avvocatura della Stato): la durata della scuola dovrà essere dell'intero periodo di 18 mesi, da iniziare nel primo modulo utile, e dovrà essere superata la prova finale.
Pratica forense presso un ufficio giudiziario (D.M. 58/2016):
la durata della pratica forense non potrà essere superiore ai 12 mesi presso l'Ufficio Giudiziario (fermo restando lo svolgimento di almeno uno dei tre semestri di pratica forense presso un Avvocato del libero Foro o presso l'Avvocatura dello Stato) : la durata della scuola dovrà essere dell'intero periodo di 18 mesi, da iniziare nel primo modulo utile, e dovrà essere superata la prova finale.
Pratica forense all'estero: la durata della pratica forense è di 18 mesi, un semestre dei quali potrà essere in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione (art. 41 L. 247/2012 co. 6 lett. c) e la durata della scuola dovrà essere di 12 mesi, ai sensi del D.M. 17/2018 da iniziare nel primo modulo utile.
Il semestre di esonero dalla scuola dovrà corrispondere con il semestre all'estero. Si rammenta che il semestre all'estero dovrà corrispondere ad uno dei tre indicati sul libretto elettronico, secondo le date di delimitazione di ogni semestre.
Pratica forense anticipata: il praticante, non laureato,
iscritto dovrà svolgere, per un periodo non superiore ai sei mesi, la pratica anticipata e successivamente due semestri nel Registro Ordinario. Relativamente ai tre semestri, uno di essi dovrà essere svolto necessariamente presso un Avvocato del libero Foro o presso l'Avvocatura dello Stato. La durata della scuola dovrà essere dell'intero periodo di 18 mesi, da iniziare nel primo modulo utile, e dovrà essere superata la prova finale.
Pratica forense con beneficio per SSPL
(certificazione dopo biennio), frequentata in concomitanza con la pratica forense o già terminata, senza limiti temporali (parere CNF n. 34 del 17 ottobre 2023): la durata della pratica forense dovrà essere di almeno un semestre tra i tre previsti da svolgere presso un Avvocato del libero Foro o presso l'Avvocatura della Stato. La durata della scuola forense dovrà essere di almeno un semestre, con superamento della verifica finale, in concomitanza con il semestre di pratica forense effettivamente svolto.
N.B. Per tutto il periodo di iscrizione nel Registro dei Praticanti il Praticante ha l'obbligo di eleggere domicilio professionale presso lo studio del Dominus.
Pratica forense con beneficio per stage ex art 73 D.L. D.L. 69/2013
"per l'accesso alla professione di avvocato l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale", la durata della pratica forense dovrà essere di almeno un semestre tra i tre previsti da svolgere presso un Avvocato del libero Foro o presso l'Avvocatura della Stato.
Il Consigliere Alesii propone al riguardo, onde evitare la "non concomitanza" con la scuola, che tra l'iscrizione al Registro dei praticanti e l'inizio dello stage, non debba intercorrere un periodo superiore ai sei mesi. La durata della scuola dovrà essere dell'intero periodo di 18 mesi, da iniziare nel primo modulo utile, e dovrà essere superata la prova finale.
N.B. Per tutto il periodo di iscrizione nel Registro dei Praticanti il Praticante ha l'obbligo di eleggere domicilio professionale presso lo studio del Dominus.
Pratica forense con beneficio per l'Ufficio del Processo:
premesso che, ai sensi dell'art. 11 D.L. giugno 2021, n. 80 modificato dal D.L. 19/2024 conv. con Legge 29 aprile 2024, n. 56, per gli addetti all'ufficio del processo immessi in servizio nel giugno 2024 "due anni consecutivi e certificati di servizio prestato per l'UPP equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato" e che precedentemente, per gli addetti all'ufficio del processo immessi in servizio nel giugno 2021, l'art. 11 D.L. giugno 2021, n. 80 indicava l'espletamento di tutti i tre anni di servizio per la conversione, la durata della pratica forense dovrà essere di almeno un semestre tra i tre previsti da svolgere presso un Avvocato del libero Foro o presso l'Avvocatura della Stato. La durata della scuola dovrà essere dell'intero periodo di 18 mesi, da iniziare nel primo modulo utile, e dovrà essere superata la prova finale.
Per usufruire del beneficio gli addetti all'UPP dovranno produrre apposita certificazione del servizio prestato, svolto consecutivamente, da spendere ai fini della pratica forense. Nell'ipotesi di conversione dello stage ex art. 73 con il servizio prestato in qualità di addetto all'Ufficio del Processo, ai sensi della circolare 20/1/2022 Ministero Giustizia D.O.G. - Dip. Organizzazione Giudiziaria, Personale e Servizi, il praticante dovrà produrre al COA di Roma, ai fini del riconoscimento del beneficio per la pratica forense, relativa attestazione di conversione, conclusione e buon esito dello stage ex art. 73.
N.B. Per tutto il periodo di iscrizione nel Registro dei Praticanti il Praticante ha l'obbligo di eleggere domicilio professionale presso lo studio del Dominus.
Il Consigliere Alesii, alla luce del recepimento delle Linee guida del CNF, propone di dare ampia diffusione a mezzo newsletter, tra gli iscritti nel Registro dei Praticanti, della presente delibera e di pubblicare la stessa anche sul sito istituzionale del COA di Roma, per garantire la conoscenza della stessa agli iscritti nel Registro a far data dalla prima delibera del Consiglio del mese di settembre 2024.
Il Consigliere Alesii, tuttavia, riferisce che, allo stato, sono pervenute e tuttora pervengono all'Ufficio Iscrizioni richieste di compiuto tirocinio che presentano la casistica della non contestualità della frequenza del corso obbligatorio con lo svolgimento della pratica forense (in alcune ipotesi anche oltre sei mesi), l'attestazione della scuola forense di un semestre con verifica finale e produzione di attestazione di buon esito del tirocinio ex art. 73 e di richieste con attestazione della conclusione della SSPL senza svolgimento della scuola forense obbligatoria, per le quali propone di applicare le indicazioni precedenti del Cnf e le disposizioni di questo Consiglio approvate precedentemente alle suddette Linee Guida del CNF.
In particolare, si precisa che secondo il Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di Avvocato ai sensi dell'art. 43 L. 247/2012. D.M. Giustizia n. 17/2018, all'art. 5, 1 co., "il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio...per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche.
i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre aprile; maggio ottobre.
Le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi"
Il suddetto Regolamento è applicabile ai tirocinanti iscritti al Registro in data successiva al 1° aprile 2022.
Con delibera del 24 ottobre 2022 il COA di Roma ha condiviso i pareri resi dal CNF su istanza del COA di Napoli e dall'Unione distrettuale della Lombardia.
Nello specifico, il CNF ha osservato che "la frequenza del corso deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense, salvi i periodi di eventuali interruzione della medesima secondo quanto previsto dalla Legge Professionale: ne consegue che la frequenza del corso - essendo peraltro propedeutica rispetto all'espletamento dell'esame di stato - deve necessariamente avvenire nel corso dei primi 18 mesi di iscrizione."
La casistica prevede che alcuni praticanti non abbiano iniziato contestualmente la scuola forense in quanto il modulo del corso obbligatorio è iniziato successivamente all'iscrizione nel Registro dei Praticanti. Per questa ipotesi, di non concomitanza per sei mesi, il Consigliere Alesii propone il rilascio del certificato di compiuta pratica.
Altra casistica prevede la concomitanza del tirocinio ex art. 73, D.L. n. 69/2013 con la frequenza alla scuola e l'iscrizione al Registro dei Praticanti. Nello specifico si può configurare l'ipotesi che il semestre di pratica venga svolto non in corrispondenza dell'unico modulo semestrale della scuola (alla luce del parere CNF 15/7/22) previsto, ma comunque nel corso dei 18 mesi di tirocinio ex art. 73. In tale ipotesi, il Consigliere Alesii alla luce dell'art. 41, co. 5 L.P., per cui non si è manifestata interruzione superiore ai sei mesi, propone il rilascio del certificato di compiuta pratica.
Ulteriore ipotesi si configura quando, in caso di tirocinio ex art. 73, D.L. n. 69/2013, il semestre di pratica forense e l'unico modulo semestrale della scuola svolto (alla luce del parere CNF 15/7/22) siano effettuati successivamente alla conclusione del tirocinio ex art. 73, D.L. n. 69/2013.
In tale ipotesi, il Consigliere Alesii propone il rilascio del certificato di compiuta pratica anche se il disallineamento tra pratica e scuola forense è superiore ai sei mesi.
Altra casistica comprende tutti coloro che hanno un disallineamento dello svolgimento del semestre di pratica forense e frequenza del corso obbligatorio superiore a sei mesi.
In tale ipotesi il Consigliere Alesii fa presente che tale fattispecie è riconducibile a diversi fattori: la difficoltà iniziale di reperimento delle scuole forensi riconosciute; la presenza di numerose fattispecie che hanno necessitato di diversi chiarimenti da parte del CNF. In tale ipotesi, il Consigliere
Alesii propone il rilascio del certificato di compiuta pratica.
Ad ultimare le ipotesi prospettate si delinea la fattispecie dei praticanti richiedenti la compiuta pratica che beneficiano del diploma della SSPL con un semestre di pratica forense. Gli stessi ad oggi essendo stata dichiarata l'equipollenza dal CNF con il corso obbligatorio ex D.M. 17/18, nella Seduta Amministrativa del 15/7/2022, recepita con Delibera COA del 4/5/2023, non hanno svolto alcun semestre di scuola forense. Anche in tale ipotesi, il Consigliere Alesii propone il rilascio del certificato di compiuta pratica.
Il Consigliere Alesii conferma la proposta di applicare le Linee guida suindicate alle istanze di iscrizione nel deliberate a far data dalla prima adunanza del mese di settembre 2024 e di rilasciare il certificato di compiuta pratica per le ipotesi sopra descritte.
(omissis)
Il Consiglio, a maggioranza, delibera in conformità alla proposta del Consigliere Alesii e rimette alla Segreteria la presente delibera per la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale del COA di Roma, per garantire la conoscenza della stessa agli Iscritti nel Registro a far data dalla prima delibera del Consiglio del mese di settembre 2024.
(omissis)
La presente delibera è immediatamente esecutiva.
È estratto conforme all'originale. Roma, 19 luglio 2024