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Regolamento concernente

Regolamento concernente: «Disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private» (Gazzetta Uficiale Serie Generale n. 287 del 09-12-2008)

Regolamento  concernente:  «Disciplina  del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti  l'assicurazione  obbligatoria della responsabilita' civile derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private» (Gazzetta Uficiale Serie Generale n. 287 del 09-12-2008)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 ottobre 2008, n.191

   Regolamento  concernente:  «Disciplina  del diritto di accesso dei
contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione
esercenti  l'assicurazione  obbligatoria della responsabilita' civile
derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di
cui all'articolo 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
- Codice delle assicurazioni private».
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                           di concerto con

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice  delle assicurazioni private ed in particolare l'articolo 146,
comma 4, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con
regolamento  adottato di concerto con il Ministro della giustizia, su
proposta  dell'ISVAP, individua la tipologia degli atti delle imprese
esercenti  l'assicurazione  obbligatoria della responsabilita' civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore e dei natanti,
relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione
dei  danni,  che sono soggetti al diritto di accesso dei contraenti e
dei  danneggiati  e quelli che ne sono esclusi, nonche' determina gli
obblighi  a carico delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti,
i  termini  e  le  altre  condizioni  per  l'esercizio del diritto di
accesso;
  Vista  la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007, con la quale
l'ISVAP  ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del
regolamento  di  cui  al  citato  articolo  146, comma 4, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  Sentito,   ai   sensi  dell'articolo  154,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30 giugno 2003, n. 196, il Garante per la protezione dei
dati  personali  che ha comunicato i proprio parere, espresso in data
30 aprile 2008, con nota n. 10707/57976 del 5 maggio 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 24 luglio 2008;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 16379 del 18 settembre 2008;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:


                               Art. 1.

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a)   «assicurazione   obbligatoria  della  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei natanti»:
l'assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile derivante
dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore per i rischi del ramo 10,
diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12
di  cui  all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
   b)  «contraente»:  la  persona  fisica  o giuridica che stipula il
contratto  di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
   c)  «Codice»:  il  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private;
   d) «impresa gestionaria»: l'impresa tenuta alla gestione del danno
ai  sensi delle norme e delle convenzioni che regolano il sistema di'
risarcimento diretto;
  e)  «impresa  debitrice»:  l'impresa  che,  assicurando  il veicolo
responsabile  in tutto o in parte del sinistro, e' tenuta al rimborso
del risarcimento effettuato dall'impresa gestionaria;
   f)  «imprese»  o  «imprese  esercenti l'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a  motore e dei natanti»: le imprese di assicurazione con sede legale
in  Italia  o  in  uno  Stato  terzo,  autorizzate  all'esercizio sul
territorio  della  Repubblica dei rami 10 (esclusa la responsabilita'
del  vettore)  e  12  di  cui  all'articolo  2,  comma 3, del decreto
legislativo   7  settembre  2005,  n.  209,  nonche'  le  imprese  di
assicurazione  aventi  sede  legale  in  un  altro Stato membro dello
Spazio   economico   europeo   abilitate  in  Italia,  in  regime  di
stabilimento  o  di  libera prestazione di servizi, all'esercizio dei
predetti rami;
   g)  «punto  vendita»:  il  locale  ovvero  la sede o la dipendenza
dell'intermediario  o  della  compagnia,  accessibile  al  pubblico o
adibito  al  ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere
il  contratto  o  ritirare  la documentazione attestante la copertura
assicurativa obbligatoria.



                               Art. 2.


                       Ambito di applicazione


  1.  I  contraenti, gli assicurati ed i danneggiati hanno diritto di
accesso  agli  atti  nei  confronti  delle  imprese  di assicurazione
esercenti  l'assicurazione  obbligatoria della responsabilita' civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore e dei natanti,
relativamente   ai   procedimenti  di  valutazione,  constatazione  e
liquidazione dei danni che li riguardano.
  2. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i
procedimenti  di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro,
ivi compresi:
   a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
   b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
   c) il rapporto delle Autorita' intervenute sul luogo del sinistro;
   d)  le dichiarazioni testimoniali sulle modalita' del sinistro con
esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
   e) le perizie dei danni materiali;
   f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
   g)  i  preventivi  e  le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose
danneggiate;
   h) le quietanze di liquidazione.
  3.  Sono  escluse  dall'accesso le perizie medico-legali relative a
persone  diverse  dal  richiedente,  salvo  che nei limiti in cui sia
strettamente    indispensabile   e   solo   laddove   la   situazione
giuridicamente  rilevante,  che si intende tutelare con la richiesta,
sia  di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista
in  un  diritto  della  personalita'  o  in  altro diritto o liberta'
fondamentale e inviolabile.
  4.  Fatto  salvo quanto disposto per l'accesso agli atti contenenti
dati di carattere non oggettivo dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo  30 giugno 2003, n. 196, il diritto di accesso agli atti,
di  cui  al presente articolo, puo' essere esercitato con riferimento
alle  parti  del documento contenenti notizie o informazioni relative
alla  parte  istante  ed  e'  escluso  con riferimento alle parti del
documento  contenenti  notizie o informazioni relative a terzi, salva
la  possibilita'  di  prendere  visione  di tali parti dei documenti,
qualora  la  loro  conoscenza  sia  necessaria per curare o difendere
interessi  giuridici  del  medesimo  richiedente.  Per  le  parti  di
documenti  contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone
diverse  dal  richiedente tale possibilita' e' concessa nei limiti in
cui  essa sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a
rivelare  lo  stato  di salute e la vita sessuale, solo nei limiti di
cui al comma 3.
  5.   Per  l'accesso  agli  atti  riguardanti  persone  decedute  si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



                               Art. 3.


                  Esercizio del diritto di accesso


  1.  Il  diritto  di  accesso  agli  atti puo' essere esercitato dai
contraenti,  dagli assicurati e dai danneggiati quando siano conclusi
i procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, ed in particolare:
   a)  dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della
misura  della  somma  offerta  per il risarcimento o dei motivi per i
quali  non  si  ritiene  di  fare offerta, ovvero, in caso di mancata
offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:
    1)  decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta
di  risarcimento,  se  si  tratta  di  danni a cose e se il modulo di
denuncia e' stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
    2)   decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della
richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
    3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta
di  risarcimento,  se  il  sinistro ha causato lesioni personali o il
decesso;
   b)  decorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  accadimento  del
sinistro.
  2. Qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento
incompleta,  abbia  richiesto le necessarie integrazioni entro trenta
giorni  dalla  ricezione  della  stessa,  ai sensi dell'articolo 148,
comma  5, del Codice, i termini di cui al comma 1, lettera a), numeri
1),  2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa
dei dati e dei documenti integrativi richiesti.



                               Art. 4.


                  Procedimento di accesso agli atti


  1.  Il  diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta
scritta all'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti
di  constatazione,  valutazione e liquidazione dei danni in relazione
ai quali si chiede l'accesso.
  2.  La  richiesta di accesso e' indirizzata alla sede legale o alla
direzione generale dell'impresa di assicurazione indicata al comma 1,
ovvero  all'ufficio  incaricato  della  liquidazione del sinistro nel
luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il
quale e' stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo e' stato
assegnato,  a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo
telefax,  con  rilascio  del  relativo  rapporto  di  trasmissione, o
mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e'
tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
  3.  La  richiesta  di accesso presentata ad un ufficio dell'impresa
diverso  da  quelli  indicati  al comma 2 e' trasmessa immediatamente
all'ufficio  competente.  Di  tale trasmissione e' data comunicazione
all'interessato.
  4.  Nella  richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto
oggetto  della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano
l'individuazione,   facendo  riferimento  all'interesse  personale  e
concreto  del  soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il
richiedente e' comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni
oggetto   della   richiesta   in   modo   da  consentire  all'impresa
l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.
  5.  Il  richiedente  allega  alla  richiesta di accesso copia di un
documento  di  riconoscimento  e, qualora agisca in rappresentanza di
altro  soggetto,  copia  della delega sottoscritta dall'interessato e
copia   di   un  documento  di  riconoscimento  di  quest'ultimo.  Se
l'interessato e' una persona giuridica, un ente o un'associazione, la
richiesta e' avanzata dalla persona fisica a cio' legittimata in base
ai rispettivi statuti o ordinamenti.
  6.  L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di
ricezione,   comunica  al  richiedente  l'eventuale  irregolarita'  o
incompletezza  della richiesta di accesso, indicando gli elementi non
corretti  o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento
o   a   mezzo   telefax,   con  rilascio  del  relativo  rapporto  di
trasmissione.   In  tal  caso  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento  e'  sospeso  e  ricomincia  a  decorrere  dalla data di
ricezione della richiesta corretta.



                               Art. 5.


               Accoglimento della richiesta di accesso


  1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso
di  cui  all'articolo  4,  comma  6,  e'  comunicato  per iscritto al
richiedente  entro  quindici  giorni  dalla  data  di ricezione della
richiesta  e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui
e'  stata  assegnata  la  trattazione del sinistro, l'indicazione del
luogo  in  cui e' possibile effettuare l'accesso, nonche' del periodo
di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli
atti  richiesti  ed  estrarne  copia. Nel caso di cui all'articolo 4,
comma 3, l'atto di accoglimento e' comunicato entro venti giorni.
  2. L'esame degli atti e' effettuato dal richiedente o da persona da
lui  delegata;  nel  caso  in  cui  i  predetti soggetti si avvalgano
dell'assistenza  di  altra  persona,  per  quest'ultima devono essere
specificate le generalita'.
  3.  L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in
parte   gli   atti   presi   in   visione   ovvero  ottenerne  copia,
subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di
mercato delle fotocopie effettuate.
  4.  Il  procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta
giorni,  decorrenti  dalla  data  di  ricezione  della  richiesta  di
accesso.



                               Art. 6.


                 Rifiuto o limitazione dell'accesso


  1.  Il  rifiuto  o  la limitazione dell'accesso sono comunicati per
iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione
della  richiesta,  con  indicazione  della  motivazione  per la quale
l'accesso non puo' essere in tutto o in parte esercitato. Nel caso di
cui  all'articolo  4,  comma  3,  il  rifiuto  o  la limitazione sono
comunicati entro venti giorni.
  2.  In  caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro
sessanta  giorni  dalla  richiesta,  il  richiedente non sia messo in
condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia
a  sue  spese,  nei successivi sessanta giorni puo' inoltrare reclamo
all'ISVAP  anche  al fine di vedere garantito il proprio diritto. Sul
reclamo   l'ISVAP   provvede  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla
ricezione.



                               Art. 7.


Accesso agli atti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto


  1.  Nell'ambito  della  procedura  di  risarcimento  diretto di cui
all'articolo  149  del  Codice,  l'impresa  debitrice  che riceve una
richiesta   di   accesso   agli   atti  da  parte  del  contraente  o
dell'assicurato    inoltra    la   richiesta   medesima   all'impresa
gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
  2.  II  procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta
giorni,  decorrenti dalla ricezione da parte dell'impresa gestionaria
della richiesta di accesso.
  3.   Nei   confronti   dell'impresa  gestionaria  si  applicano  le
disposizioni di cui al presente regolamento.



                               Art. 8.


                             Abrogazioni


  1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento e'
abrogato  il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive del 20
febbraio 2004, n. 74.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 29 ottobre 2008

                                                   Il Ministro
                                             dello sviluppo economico
                                                     Scajola


Il Ministro della giustizia
           Alfano

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 4, foglio n. 135