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Patrocinio a spese dello stato - Gratuito patrocinio

Patrocinio a spese dello stato - Gratuito patrocinio - probabilita' di esito sfavorevole della questione sostanziale

12 Marzo 2006 - Patrocinio  a spese dello stato - Gratuito patrocinio - probabilità di esito sfavorevole della questione sostanziale (Consiglio di Stato – Sezione sesta – decisione 29 novembre 2005-28 febbraio 2006, n. 860)

Consiglio di Stato – Sezione sesta – decisione 29 novembre 2005-28 febbraio 2006, n. 860

Fatto e diritto

1. Con ricorso notificato il 27 gennaio 1997, il sig. Francesco Marino impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, i provvedimenti in data 28 novembre 1996 e 11 dicembre 1996, con i quali la Commissione per il gratuito patrocinio, costituita presso il Tar di Milano, aveva negato la sua ammissione al gratuito patrocinio al fine di ottenere, in via giustiziale, l’accesso, ex articolo 25 legge 241/90, ad atti e documenti dell’Enasarco riguardanti l’assegnazione di alloggi in proprietà a non sfrattati.
2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ritenuta la propria competenza a decidere, ha accolto il ricorso sul rilievo che i dinieghi impugnati erano stati fondati sulla probabilità di esito sfavorevole della questione sostanziale da far valere attraverso l’acquisizione della documentazione richiesta, laddove, trattandosi di controversia relativa al diritto di accesso, la stessa avrebbe dovuto essere apprezzata solo in relazione alla sussistenza di una posizione legittimante l’esercizio di tale diritto.
3. Avverso detta decisione ha proposto appello la Commissione per il gratuito patrocinio deducendo, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso originario, ai sensi dell’articolo 27 del Rd 3282/23, e, in subordine, l’erroneità della sentenza, giacché la documentazione richiesta riguarderebbe attività contrattuale dell’Enasarco non riconducibile all’attività amministrativa contemplata dall’articolo 22 della legge 241/90.
4. L’appello è fondato per il profilo assorbente in cui denuncia la mancata dichiarazione, da parte del primo giudice, dell’inammissibilità del ricorso introduttivo.
5. Occorre premettere che la fattispecie risulta interamente disciplinata, ratione temporis, dal Rd 3282/23, concernente il gratuito patrocinio nei giudizi civili, penali e innanzi ai giudici amministrativi.
Orbene, l’articolo 27 del citato Rd 3282/23 prevede espressamente che “contro i provvedimenti delle Commissioni del gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa (ora, davanti ai Tribunali amministrativi regionali) non è ammesso ricorso”.
5.1. Tale disposizione non può considerarsi limitata (come sembra argomentare, implicitamente, il Tar nell’affermare la propria competenza a decidere) ai rimedi amministrativi, ma deve intendersi riferita ad ogni forma di gravame, essendo la preclusione strettamente connessa alla natura dei provvedimenti adottati dalle apposite Commissioni, indissolubilmente ancorati alla vicenda contenziosa, cui la richiesta di gratuito patrocinio inerisce.
Ed infatti, la decisione sull’ammissione al gratuito patrocinio si fonda (articolo 15 del Rd 3282/23), non solo sullo stato di povertà dell’istante, ma sul concorrente presupposto della probabilità di esito favorevole della causa da patrocinare.
Ciò comporta, da un lato, che innanzi alla Commissione debbono essere rappresentati con chiarezza e precisione sia i fatti, sia le ragioni e i “mezzi legittimi di prova”, a fondamento della domanda o della difesa giudiziale (articolo 18); dall’altro, che su tali elementi viene ad instaurarsi un vero e proprio contraddittorio con la controparte, titolare del diritto di intervenire e di controdedurre sul merito, contraddittorio che può anche concludersi con la conciliazione della controversia, per iniziativa della Commissione stessa (articolo 20).
Ne consegue che, ove si ammettesse, in contrasto con il citato articolo 27, la possibilità di adire il giudice amministrativo contro il provvedimento eventualmente negativo adottato dalla Commissione, quest’ultimo verrebbe ad essere investito della cognizione del merito della causa, al di fuori e prima della rituale investitura attraverso il ricorso giurisdizionale.
5.2. Ma v’è di più.
Poiché l’ammissibilità del ricorso al giudice amministrativo contro le pronunce delle Commissioni postulerebbe, di necessità, il riconoscimento della natura amministrativa di queste, tale rimedio dovrebbe avere ingresso per tutte le decisioni rese dalle Commissioni, quale che sia la giurisdizione presso la quale sono istituite.
Sennonché, in questo caso, il giudice amministrativo verrebbe inammissibilmente chiamato ad un accertamento incidentale circa la fondatezza o no della pretesa sostanziale, al di fuori degli stretti limiti in cui gli è consentito pronunciarsi incidentalmente su materie non affidate alla sua giurisdizione.
E non è senza significato che il legislatore, nel ridisciplinare interamente la materia, dapprima con la legge 134/01 e, poi, con il Dpr 115/02, istitutivi del patrocinio a spese dello Stato (entrambi entrati in vigore dal 1 luglio 2001 e, pertanto, non invocabili nella fattispecie) e nell’affidare le relative pronunce alla competenza del Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il giudice competente, ha previsto, come unico rimedio, che “se il consiglio dell'ordine degli avvocati respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al giudice”, il quale, coerentemente, deciderà su di essa unitamente al merito della causa.
6. Per le considerazioni esposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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