Skip to main content

La bozza di disegno di legge delega in materia di professioni intellettuali

La bozza di disegno di legge delega in materia di professioni intellettuali predisposta dal Ministero della Giustizia

|   aggiornamento 17/10/06   |

La bozza di disegno di legge delega in materia di professioni intellettuali predisposta dal Ministero della Giustizia
 
Art. 1 Delega al governo in materia di professioni intellettuali
1. Il governo è delegato a emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi a oggetto la disciplina delle professioni intellettuali e delle rispettive forme organizzative, in coerenza con le direttive
2. Per professione intellettuale si intende la prestazione di attività, di opere o di servizi a favore di terzi in cui prevale, abitualmente e in modo prevalente, il lavoro intellettuale.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 e dei regolamenti previsti dalla presente legge sono emanati su proposta del ministro della giustizia, di concerto con i ministri competenti per materia, sentiti gli ordini professionali interessati e le associazioni delle professioni non regolamentate rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché previo parere delle competenti commissioni parlamentari da rendersi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale termine i decreti legislativi e i regolamenti sono comunque emanati.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1 possono essere emanati decreti correttivi e integrativi con le modalità di cui al comma 3, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.
5. Per l'adozione delle disposizioni di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, nonché di quelle volte a coordinare con tali decreti la normativa già vigente, il governo è autorizzato a emanare regolamenti anche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al comma 3.
6. Per la disciplina delle professioni da parte delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono norme generali di riforma economico-sociale e, unitamente alle disposizioni legislative concernenti singoli ordinamenti di categoria, costituiscono principi fondamentali della materia.
Art. 2 Principi e criteri generali di disciplina delle professioni intellettuali
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il governo disciplina le modalità generali di accesso e di esercizio, con le diversificazioni necessarie in rapporto alla specificità delle singole tipologie di attività professionali e di utenze, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fatti salvi i criteri riguardanti le professioni di cui agli articoli 3 e 4:
a) prevedere che l'accesso sia libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per le professioni aventi a oggetto caratterizzante l'esercizio di funzioni pubbliche; prevedere che l'esercizio sia fondato sull'autonomia e sulla indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;
b) prevedere che la professione possa essere esercitata in forma individuale o  associata, o anche in forma societaria a norma dell'art. 9; prevedere per quali professioni l'esercizio sia compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo, ove sussista la compatibilità, apposite garanzie per l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; prevedere, se l'abilitazione professionale costituisce requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo; stabilire che alla professione, in qualsiasi forma esercitata, non si applicano le disposizioni contenute nella sezione I del capo I del titolo II del libro V del codice civile;
c) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della professione, un'adeguata tutela del cliente e della collettività nonché degli interessi pubblici eventualmente connessi all'esercizio della professione, il rispetto delle regole deontologiche, la diretta e personale responsabilità del professionista nell'adempimento della prestazione professionale e per il risarcimento del danno ingiusto eventualmente derivante dalla prestazione;
d) dare attuazione ai principi del pluralismo e della libertà di scelta da parte del cliente, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari a tutela della concorrenza;
e) consentire la pubblicità a carattere informativo, ma non ingannevole né comparativa, e comunque rispettosa del decoro dell'esercizio professionale, prevedendo specifici e circoscritti limiti per determinate attività professionali da inserirsi nel codice deontologico;
f) prevedere che il corrispettivo della prestazione professionale sia fissato con determinazione consensuale delle parti, garantendo il diritto del cliente alla preventiva indicazione dei criteri di determinazione, salvo le eccezioni di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) e c);
g) prevedere l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, in modo da garantire l'effettivo risarcimento del
danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini e le associazioni di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze assicurative anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli iscritti; introdurre l'obbligo per il professionista di rendere noti al cliente, all'atto di assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata e il relativo massimale;
h) introdurre, al fine di assicurare la corretta informazione del cliente e tutelarne l'affidamento, l'obbligo per il professionista di specificare la situazione aggiornata del proprio stato con riferimento all'appartenenza a ordini o ad associazioni.
Art. 3 Principi e criteri specifici per l'accesso alle professioni intellettuali di interesse generale
1. In attuazione dell'art. 33, comma 5, della Costituzione, dell'art. 2061 del codice civile e nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il governo disciplina le modalità di accesso alle professioni intellettuali la cui attività può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardare interessi generali meritevoli di specifica tutela, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e con le diversificazioni necessarie in relazione alle singole tipologie:
a) prevedere l'esame di stato per l'abilitazione professionale, l'iscrizione in albi o elenchi e la vigilanza da parte degli ordini professionali di cui all'articolo 4;
b) individuare le attività riservate a determinate categorie professionali fra quelle considerate nel presente articolo;
c) disciplinare il tirocinio professionale, di durata limitata, secondo modalità che garantiscano l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista iscritto all'albo con adeguata anzianità di iscrizione; riconoscere un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività dello studio professionale ed escludendo l'applicazione delle norme vigenti in materia di contratto di lavoro dei dipendenti di studi professionali; prevedere forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali nonché la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio all'estero o contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione;
d) disciplinare l'esame di stato per l'abilitazione professionale, o il concorso per i casi di obbligatoria determinazione numerica, in modo da assicurare l'uniforme valutazione dei candidati su base nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle competenze
tecniche necessarie, tenendo conto della specificità delle singole professioni; prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, limitando la presenza di membri designati dagli ordini professionali a non oltre la metà dei componenti e garantendo, in caso di esami in sede locale, che tali membri, se appartenenti allo stesso ordine, siano iscritti ad albi o elenchi territoriali diversi da quelli di riferimento dell'esame di stato; stabilire che la valutazione da effettuarsi con l'esame di stato si riferisca prevalentemente alle competenze acquisite attraverso il tirocinio e l'esperienza professionale.
Art. 4 Principi e criteri concernenti gli ordini per le professioni intellettuali di interesse generale
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1 il governo provvede a individuare le attività professionali da regolamentare e a disciplinarne l'organizzazione in ordini professionali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la formazione di appositi albi e la costituzione di ordini, di cui facciano parte gli iscritti nei relativi albi, purché attivi nel mercato del lavoro, con la possibilità di mantenere in tutto o in parte gli ordini esistenti e di provvedere ad accorpamenti in relazione a categorie professionali analoghe; prevedere che a essi spetti, secondo gli ordinamenti di categoria, la tenuta degli albi, la disciplina degli iscritti, dei quali hanno la rappresentanza istituzionale, e la tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni;
b) prevedere l'articolazione degli ordini in organi nazionali e territoriali, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specificità delle singole professioni, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche;
c) connotare gli ordini professionali come enti pubblici non economici con prevalente finalità di tutela dell'utenza e di qualificazione e aggiornamento professionale, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione, soggetti alla vigilanza del ministero competente;
d) disciplinare la composizione e gli organi degli ordini, i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure e la tutela delle minoranze, nonché l'individuazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, l'elettorato attivo e passivo degli iscritti, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di dieci anni;
e) prevedere l'obbligo di versamento, da parte degli iscritti, dei contributi determinati dagli ordini, nazionali e territoriali, nella misura necessaria all'espletamento dell'attività a essi rispettivamente demandate; prevedere l'attribuzione agli ordini nazionali della
determinazione della misura del contributo da corrispondersi dall'ordine territoriale in ragione del numero degli iscritti e stabilirne le modalità di riscossione;
f) prevedere l'attribuzione agli ordini nazionali dei compiti di indirizzo e di coordinamento degli organi territoriali nonché di vigilanza sugli stessi, in particolare sulle relative elezioni, e il potere di adottare atti sostitutivi in caso di inerzia degli organi territoriali purché ricorra un rilevante interesse pubblico e previa diffida;
g) demandare agli ordini nazionali l'adozione dei codici deontologici, la promozione della qualità delle prestazioni e la completa informazione del pubblico in materia di prestazioni professionali anche mediante diffusione delle relative norme tecniche;
h) demandare agli ordini nazionali la designazione dei rappresentanti di categoria presso commissioni e organi nazionali o internazionali e la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni; demandare agli organi territoriali la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni locali o su materia di interesse locale;
i) demandare agli organi territoriali la tenuta aggiornata degli albi locali e la verifica periodica della permanenza dei requisiti di iscrizione, la vigilanza sul corretto esercizio della professione e sul rispetto delle regole deontologiche, la conciliazione tra
professionista e cliente in tema di compensi, la determinazione del contributo annuale da parte degli iscritti e le modalità di riscossione;
l) prevedere come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali la formazione tecnico-professionale dei propri iscritti, l'aggiornamento, la promozione di modelli organizzativi adeguati allo sviluppo tecnologico del contesto socio-economico e l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'art. 2 lett. g); comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; prevedere la destinazione di un'apprezzabile parte del patrimonio degli ordini alle suddette iniziative, anche istituendo fondazioni finalizzate;
m) prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata violazione di legge, il potere del ministro competente di sciogliere, sentiti gli ordini nazionali, i consigli degli ordini territoriali, nonché di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei consigli degli
ordini nazionali.
Art. 5 Principi e criteri specifici relativi all'esercizio delle professioni intellettuali di interesse generale
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il governo, con riferimento alle professioni di cui agli articoli 3 e 4, disciplina la materia delle prestazioni e dei corrispettivi, tenendo conto delle disposizioni e delle decisioni comunitarie adottate in materia e attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere il diritto dell'utente a una prestazione qualitativamente adeguata, in rapporto alla natura e difficoltà della prestazione stessa e degli eventuali problemi tecnici;
b) salvo il principio generale della determinazione consensuale del corrispettivo, individuare i casi in cui, a tutela del cliente, occorra fissare corrispettivi massimi delle prestazioni professionali;
c) individuare i corrispettivi minimi da applicarsi per le prestazioni imposte o che sono oggetto di riserva di competenza, in modo che tali corrispettivi siano circoscritti al costo della prestazione, comprensivo delle spese e del compenso del professionista;
d) affidare a decreti del ministro competente, adottati su proposta di commissioni istituite dal predetto ministro, con la partecipazione in percentuale minoritaria di esperti designati dagli ordini professionali interessati, la fissazione dei casi e dei corrispettivi di cui alle lettere b) e c).
Art. 6 Principi e criteri in materia di codice deontologico e potere disciplinare
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, e con specifico riferimento all'emanazione di codici deontologici di categoria e al potere disciplinare degli ordini, il governo si attiene ai seguenti principi e criteri generali:
a) fissare criteri e procedure di adozione, da parte di ciascuno degli ordini nazionali, di un codice deontologico avente queste finalità:
tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione o gli interessi pubblici comunque coinvolti nell'esercizio della stessa, indirizzare la professione anche a fini sociali, garantire il decoro e il prestigio della stessa, tutelare l'affidamento e la libera scelta del cliente, di assicurare la qualità della prestazione professionale e un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio;
b) prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti sia esercitato da organi nazionali e territoriali, distinti dagli organi di gestione e strutturati in modo da assicurare adeguata rappresentatività, imparzialità e indipendenza, composti da professionisti e non soltanto da quelli iscritti nel relativo albo; prevedere che in sede locale solo alcuni dei componenti delle commissioni disciplinari appartengano allo stesso ordine territoriale cui è iscritto l'incolpato, con la possibilità di costituire commissioni regionali o interregionali ovvero di spostare la competenza a conoscere del procedimento disciplinare;
c) prevedere regole procedurali per la titolarità e l'esercizio dell'azione disciplinare e per favorire la celere conclusione del procedimento, in coerenza con i principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto procedimento;
d) consentire l'impugnazione avanti gli organi nazionali o innanzi alla giurisdizione di appello e l'esperibilità del successivo ricorso per cassazione;
e) prevedere l'intervento nel procedimento disciplinare del ministro competente alla vigilanza o di suo delegato nonché l'esercizio, in via sostitutiva per i casi di inerzia, dell'azione disciplinare da parte del predetto ministro o del pubblico ministero se non titolare dell'azione disciplinare;
f) individuare gli illeciti disciplinari nel mancato rispetto delle leggi e del codice deontologico, nell'omesso aggiornamento della formazione professionale, nei comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla dignità e al decoro della professione;
g) individuare le sanzioni applicabili secondo una graduazione correlata alla gravità e/o alla reiterazione dell'illecito, cioè dal semplice richiamo alla cancellazione dall'albo; prevedere la distribuzione degli effetti sanzionatori quando l'illecito sia commesso dal
professionista socio anche nel caso di società costituite da professionisti appartenenti a categorie diverse, e le ipotesi eccezionali di sospensione cautelare limitata nel tempo.
Art. 7 Principi e criteri in materia di testi unici di riordino delle professioni intellettuali di interesse generale
1. Il governo è delegato a emanare, con le modalità previste dall'articolo 1, testi unici di riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai principi e criteri direttivi della presente legge, nonché ai seguenti:
a) riordinare le attività delle singole professioni, tenendo conto della compatibilità con le esigenze di circolazione dei titoli di studio necessari per l'esercizio delle professioni nell'ambito dell'Unione europea nonché delle disposizioni comunitarie in materia;
b) perseguire una tendenziale uniformità della disciplina, se compatibile con le specificità delle singole professioni;
c) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente per incompatibilità, da successive disposizioni e quelle che pur non inserite nel testo unico restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;
d) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti una medesima professione, il governo è autorizzato, nell'adozione dei testi unici di cui al comma 1, a inserire nel medesimo testo unico, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti per ciascuna professione.
Art. 8 Principi e criteri in materia di associazioni professionali riconosciute
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1 il governo provvede a disciplinare le associazioni di esercenti le professioni, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti, di favorire la selezione qualitativa e la tutela dell'utenza, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire la libertà di costituire libere associazioni di professionisti esercenti la medesima attività, di natura privatistica ma senza fini di lucro, anche da parte di iscritti ad albi;
b) stabilire che la partecipazione all'associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;
c) prevedere la registrazione presso il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle associazioni professionali la cui attività possa incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che, per la loro diffusione nel tessuto socio-economico, comportino l'esigenza di tutelare la collettività degli utenti;
d) prevedere che i relativi statuti e clausole associative garantiscano la precisa identificazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione, idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione, e in particolare i livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di professionalità per gli iscritti e il relativo aggiornamento in base all'evoluzione economica e del mercato, l'effettiva applicazione del codice etico;
e) prevedere che le associazioni possano rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e deontologica, e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e dati concernenti la professionalità e le relative specializzazioni direttamente acquisiti o in possesso dell'associazione;
f) prevedere modalità idonee a escludere incertezze in ordine alle funzioni rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini professionali e alle associazioni di professionisti;
g) prevedere le modalità di tenuta del registro da parte del ministero della giustizia, il controllo sul costante possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti a pena di cancellazione e la conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati di cui alla lett. e).
Art. 9 Principi e criteri in materia di società tra professionisti
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 e ferma la possibilità di esercitare la professione in modo individuale o in forma associata, il governo ne disciplina l'esercizio anche in forma societaria nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano essere esercitate secondo il tipo di società professionale di cui alle lettere successive, mentre quelle non regolamentate in tale sistema possano essere esercitate secondo il tipo di società professionale di cui alle lettere successive, oppure secondo il tipo di società in nome collettivo;
b) disciplinare la società professionale come tipo autonomo e distinto dalle tipologie societarie previste dal codice civile, con denominazione ´Società professionale - Stp', con la precisazione, quanto all'oggetto societario, dell'attività esercitata e con esclusione di altra attività sia professionale che imprenditoriale;
c) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti iscritti in albi o partecipanti alle associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 8, nonché cittadini degli stati dell'Unione europea purché in possesso del titolo abilitante ovvero soggetti non professionisti ma soltanto per prestazioni tecniche e con una partecipazione non superiore al 20%; prevedere che il professionista possa partecipare a una sola società e stabilire limitazioni allo svolgimento di attività individuali, cioè al di fuori dell'attività in forma societaria; prevedere che ogni società non possa essere costituita con un numero di soci superiore al 20% degli iscritti nell'albo nazionale o registro di appartenenza ovvero con un numero di soci superiore a dieci degli appartenenti all'albo locale;
d) prevedere l'iscrizione della società nel registro delle imprese e le relative modalità nonché negli albi professionali o nel registro relativi alle attività professionali esercitate;
e) disciplinare l'attività della società professionale in modo che, in caso di affidamento dell'incarico a quest'ultima, siano garantiti il diritto del cliente di scegliere il professionista incaricato della prestazione professionale e prevedere che, in caso di mancata scelta del professionista, sia comunicato al cliente, prima dell'esecuzione della prestazione, il nominativo del professionista incaricato, con conseguente responsabilità della società in difetto di idonea comunicazione scritta; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;
f) individuare le informazioni che il professionista, anche in deroga alla normativa sul segreto professionale, è tenuto a fornire alla società, sullo svolgimento dei propri incarichi.
2. Nel disciplinare la società multiprofessionale per attività diverse ma compatibili fra loro, denominate Stipi, stabilire gli ambiti di compatibilità con decreto del ministro della giustizia, aggiornandoli periodicamente secondo le esigenze socio-economiche e gli
sviluppi tecnologici, sentiti gli ordini professionali o le associazioni rispettivamente interessati e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; prevedere che a tali società si applica, in quanto compatibile, la disciplina delle diverse professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedimentali che regolano i diversi profili di responsabilità, anche disciplinari; prevedere l'iscrizione negli albi o nei registri relativi alle singole attività e disciplinare, nel caso di cancellazione della società da uno degli albi nei quali la società è iscritta, l'esclusione del o dei soci iscritti nel medesimo albo.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie e in particolare dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
3. Nel disciplinare le prestazioni dei soci e il regime di responsabilità, prevedere che l'incarico professionale possa essere svolto soltanto dal socio in possesso del relativo titolo abilitante e prevedere che dell'adempimento risponda direttamente il socio incaricato dell'attività se specificamente individuato secondo la lettera e) del comma 1 nonché in via solidale la società, ovvero se tale individuazione manca, direttamente la società; risponde direttamente la società pure quando il fatto determinante la responsabilità è esclusivamente collegabile alle direttive impartite dalla società. Prevedere che anche la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine o associazione di appartenenza.
4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e il regime di funzionamento della società, prevedere la costituzione per atto pubblico, l'esatta determinazione dell'oggetto anche con riferimento alla società multiprofessionale e la possibilità di indicare nella
ragione sociale il nome di uno o più professionisti nonché di un professionista non più esercente, regolando i limiti di tale uso; stabilire la disciplina dei conferimenti, distinguendo tra società monoprofessionali e società multiprofessionali, e prevedere che il conferimento possa consistere nel nome del professionista o nell'apporto di clientela, stabilendone le condizioni, oppure nella prestazione di attività professionale unitamente a capitale; prevedere che nel caso di partecipazione di soci non professionisti di cui alla lettera c) del comma 1, le cariche sociali siano riservate a soci professionisti; prevedere diritti di opzione in favore dei soci in caso di recesso o morte o esclusione di un socio; stabilire che la società professionale non sia sottoposta alle norme in materia di fallimento.
5. Eventuali disposizioni necessarie ai fini del coordinamento tra le norme emanate sulla base dei principi del presente articolo e altre normative già vigenti sono adottate ai sensi del comma 4 dell'articolo 1.