Skip to main content

Associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate

Associazioni   rappresentative a livello nazionale delle  professioni  regolamentate - individuazione  e annotazione degli enti di cui all'articolo  26  del   decreto  legislativo  9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco  delle   associazioni  rappresentative a livello nazionale delle  professioni   regolamentate  per  le quali non esistono ordini, albi o collegi,  nonche'  dei  servizi  non  intellettuali   e delle professioni  non regolamentate (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 122 del 26-5-2008

Associazioni  rappresentative a livello nazionale delle   professioni  regolamentate - individuazione  e annotazione degli enti di cui all'articolo  26  del  decreto  legislativo  9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco  delle  associazioni  rappresentative a livello nazionale delle  professioni  regolamentate  per  le quali non esistono ordini, albi  o  collegi,  nonche'  dei  servizi   non  intellettuali  e delle professioni  non regolamentate (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 122 del 26-5-2008)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 122 del 26-5-2008

Requisiti  per  la  individuazione  e l'annotazione degli enti di cui
all'articolo  26  del  decreto  legislativo  9 novembre 2007, n. 206,
nell'elenco  delle  associazioni  rappresentative a livello nazionale
delle  professioni  regolamentate  per  le quali non esistono ordini,
albi  o  collegi,  nonche'  dei  servizi  non  intellettuali  e delle
professioni  non regolamentate. Procedimento per la valutazione delle
istanze  e  per  la  annotazione  nell'elenco.  Procedimento  per  la
revisione e gestione dell'elenco.

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE
  Visto  il considerando 16 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
e del Consiglio del 7 settembre 2005;
  Visto l'art. 15, comma 2, della direttiva 2005/36/CE;
  Visto l'art. 3, comma 2, della direttiva 2005/36/CE;
  Visto  l'art.  26,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 novembre
2007,  n.  206,  di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento   delle   qualifiche   professionali,   nonche'  della
direttiva   2006/100/CE   che  coordina  le  direttive  sulla  libera
circolazione  delle  persone  a  seguito  dell'adesione di Bulgaria e
Romania  all'Unione  europea, secondo cui la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle politiche
comunitarie,  al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme
comuni  di  cui  all'art.  4, comma 1, lettera n), da sottoporre alla
Commissione  europea,  convoca  apposite  conferenze  di  servizi cui
partecipano le autorita' competenti di cui all'art. 5, e prevede che,
sulla  ipotesi  di  piattaforma  elaborata, vengono sentiti: a) se si
tratta  di  professioni  regolamentate:  gli  ordini, i collegi o gli
albi,  ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative
sul  territorio  nazionale;  b)  se  si  tratta  di  professioni  non
regolamentate   in   Italia:   le  associazioni  rappresentative  sul
territorio  nazionale;  c)  se  si  tratta di attivita' nell'area dei
servizi  non  intellettuali  e  di  professioni non regolamentate: le
associazioni  di  categoria  rappresentative  a livello nazionale. Le
medesime   disposizioni   si   osservano   per  quanto  attiene  alla
partecipazione al procedimento di elaborazione di piattaforme comuni,
proposte da altri Stati membri, da parte degli ordini, collegi, albi,
e   delle  associazioni  rappresentative  sul  territorio  nazionale,
nonche'  in  ogni  altro  caso  in  cui a livello europeo deve essere
espressa la posizione dello Stato in materia di piattaforma comune;
  Visto  l'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206;
  Ritenuta   la   necessita'   di   chiarire   le  modalita'  per  la
individuazione    dei    criteri    per    la    valutazione    della
rappresentativita'  a  livello  nazionale  delle  associazioni  delle
professioni  regolamentate,  ove  non  siano esistenti ordini, albi o
collegi,  delle  professioni  non  regolamentate  o  delle  attivita'
nell'area dei servizi non intellettuali;
  Ritenuta la necessita' di individuare le modalita' per l'adozione e
la   revoca   del   decreto   di  individuazione  delle  associazioni
rappresentative   a   livello   nazionale,   e  la  loro  annotazione
all'interno  di  un  elenco  al  fine  di  un'ordinata gestione delle
attivita' conseguenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  enti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre
2007,  n.  206,  sono  inseriti,  a  domanda,  nell'elenco tenuto dal
Ministero  della  giustizia  quando  sono  rappresentativi  a livello
nazionale in base al possesso dei seguenti requisiti:
    a) che  l'attivita'  sia  svolta  in  relazione  alle professioni
regolamentate  definite ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e per le quali non siano
istituiti  ordini,  albi  o  collegi  o  che  l'attivita'  sia svolta
nell'area  dei servizi non intellettuali o in relazione a professioni
non  regolamentate,  che  pertanto  non  rientrano  tra quelle di cui
all'art.  4,  comma 1,  lettera a) del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206;
    b) l'ente  sia stato costituito per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, ovvero mediante scrittura privata registrata;
    c) il relativo statuto assicuri:
      1)  la  finalita'  dell'ente  sia  la  tutela  della  specifica
attivita' svolta dai professionisti o esercenti arti e mestieri;
      2)  garanzie  di  democraticita' sia per il funzionamento degli
organismi   deliberativi,  sia  per  il  conferimento  delle  cariche
sociali, anche attraverso la previ-sione della durata degli incarichi
e  di  un  limite  alla  reiterazione,  sia  per  la  prevenzione  di
situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilita';
      3) la necessaria trasparenza degli assetti organizzativi;
      4)  una  struttura  adeguata all'effettivo raggiungimento delle
finalita' dell'associazione;
      5)  la  partecipazione  all'associazione  soltanto di chi abbia
conseguito  titoli  professionali  nello svolgimento della rispettiva
attivita'  o  abbia  conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto
alle attivita' professionali oggetto della associazione;
      6) l'assenza di scopo di lucro;
      7)  l'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento
professionale  costante  e  la predisposizione di strumenti idonei ad
accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;
    d) l'elenco  degli  iscritti sia tenuto e annualmente aggiornato,
lo  statuto,  le  principali  delibere relative alle elezioni ed alla
individuazione   dei   titolari  delle  cariche  sociali,  il  codice
deontologico  nonche' il bilancio siano adeguatamente pubblicizzati e
sia  previsto  l'obbligo di versamento diretto all'associazione delle
quote associative da parte degli iscritti;
    e) l'ente  abbia  adottato  un  codice  deontologico  che preveda
sanzioni  graduate  in  relazione  alle  violazioni  poste in essere;
l'organo  preposto  alla  adozione dei provvedimenti disciplinari sia
dotato  della  necessaria  autonomia;  sia  assicurato  il diritto di
difesa nel procedimento disciplinare;
    f) l'associazione,   tenuto   conto  delle  particolarita'  della
professione  o  della  attivita'  svolta  nell'area  dei  servizi non
intellettuali  e  salvo il caso, di professioni, arti o mestieri, con
radicamento esclusivamente locale, sia diffusa su tutto il territorio
dello Stato con proprie articolazioni;
    g) i   legali  rappresentanti,  amministratori  o  promotori  non
abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione
all'attivita' dell'ente.
  2.  Per l'annotazione nell'elenco di cui al comma 1, i requisiti di
cui alle lettere da a) a f) devono essere posseduti da almeno quattro
anni.  Fino al 31 dicembre 2009, i requisiti relativi alla previsione
della  durata  degli  incarichi  e  di  un  limite alla reiterazione,
all'obbligo   di   aggiornamento   costante   degli  associati,  alla
pubblicita'   e   alla  previsione  dell'organismo  autonomo  per  la
decisione   dei  procedimenti  disciplinari  previsti  al  comma 1  e
individuati,  rispettivamente,  alla  lettera c)  numeri  2 e 7, alla
lettera d)  nonche' alla lettera e), devono essere posseduti all'atto
della presentazione della domanda di cui all'art. 2.

        
      

                               Art. 2.
  1.  La  domanda di inserimento nell'elenco, sottoscritta dal legale
rappresentante,  corredata  da  copia autentica dell'atto costitutivo
dell'ente,  nonche'  della completa indicazione di coloro che ne sono
soci,  amministratori o promotori, e della documentazione comprovante
il possesso dei restanti requisiti, e' indirizzata al Ministero della
giustizia,  Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia,  Direzione
generale della giustizia civile.
  2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla ricezione della domanda
di   annotazione,  il  Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia,
Direzione generale della giustizia civile verifica la sussistenza dei
requisiti  e  richiede  al  Consiglio  nazionale  dell'economia e del
lavoro il prescritto parere. Almeno venti giorni prima della scadenza
di  tale termine puo' chiedere, per una volta, chiarimenti o elementi
integrativi  all'ente  che  ha  presentato  la domanda, assegnando un
termine   di   venti   giorni   per   il   deposito   della  relativa
documentazione. Durante questo periodo la procedura per l'annotazione
nell'elenco  resta  sospesa.  Decorsi  inutilmente venti giorni dalla
ricezione  della  richiesta,  l'istanza e' archiviata e per una nuova
valutazione   e'   necessaria   la  presentazione  di  una  ulteriore
documentata istanza.

        
      

                               Art. 3.
  1.  Sessanta  giorni  prima  del  compimento  di  ogni triennio per
ciascuna  annotazione  la  Direzione generale per la giustizia civile
del Ministero della giustizia verifica la permanenza delle condizioni
e dei requisiti prescritti.
  2.  Ai  fini  della verifica di cui al comma 1, trenta giorni prima
dell'inizio  della  procedura il legale rappresentante dell'ente deve
depositare   la   documentazione   comprovante   l'attualita'   delle
condizioni e dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il termine
di  trenta  giorni  l'annotazione  e'  sospesa.  Decorso  inutilmente
l'ulteriore  termine  di  novanta  giorni  dalla  comunicazione della
sospensione, l'annotazione e' revocata.

        
      

                               Art. 4.
  1. Se, anche fuori dalla procedura di verifica, si accerta che sono
venute  meno,  in  tutto  o  in  parte,  le  condizioni e i requisiti
previsti  dall'art.  1 per l'annotazione, il Ministro della giustizia
puo'  disporre  con  la stessa procedura di cui all'art. 26, comma 4,
del  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n. 206, la revoca o la
sospensione  dell'annotazione. Nel secondo caso richiede la rimozione
delle  cause  ostative assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni  e  non  superiore  a sessanta giorni per le osservazioni o la
regolarizzazione.  Decorso  detto  termine,  valutate le osservazioni
pervenute,   il  Ministro  della  giustizia,  con  decreto  ai  sensi
dell'art.  26,  comma 4,  del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206,  procede  alla  conferma  dell'annotazione  o  alla revoca della
stessa  con  conseguente cancellazione dell'associazione dall'elenco.
Restano   comunque   fermi  i  provvedimenti  adottati  d'urgenza  al
verificarsi  delle  situazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera g)
nei confronti dei soggetti ivi indicati.
  2.  I provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione
dell'annotazione  sono  adottati  dal  Ministro con il decreto di cui
all'art.  26,  comma  4,  del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, da notificarsi all'ente interessato.

                               Art. 5.
  1.  L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.
  Il  presente decreto verra' inviato al controllo secondo le vigenti
disposizioni  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

    Roma, 28 aprile 2008
                     Il Ministro della giustizia
                               Scotti
                Il Ministro per le politiche europee
                               Bonino
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2008
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 5, foglio n. 192