Associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate
Associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate - individuazione e annotazione degli enti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonche' dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 122 del 26-5-2008
Associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate - individuazione e annotazione degli enti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonche' dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 122 del 26-5-2008)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 122 del 26-5-2008
Requisiti per la individuazione e l'annotazione degli enti di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale
delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini,
albi o collegi, nonche' dei servizi non intellettuali e delle
professioni non regolamentate. Procedimento per la valutazione delle
istanze e per la annotazione nell'elenco. Procedimento per la
revisione e gestione dell'elenco.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE
Visto il considerando 16 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
e del Consiglio del 7 settembre 2005;
Visto l'art. 15, comma 2, della direttiva 2005/36/CE;
Visto l'art. 3, comma 2, della direttiva 2005/36/CE;
Visto l'art. 26, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della
direttiva 2006/100/CE che coordina le direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania all'Unione europea, secondo cui la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme
comuni di cui all'art. 4, comma 1, lettera n), da sottoporre alla
Commissione europea, convoca apposite conferenze di servizi cui
partecipano le autorita' competenti di cui all'art. 5, e prevede che,
sulla ipotesi di piattaforma elaborata, vengono sentiti: a) se si
tratta di professioni regolamentate: gli ordini, i collegi o gli
albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative
sul territorio nazionale; b) se si tratta di professioni non
regolamentate in Italia: le associazioni rappresentative sul
territorio nazionale; c) se si tratta di attivita' nell'area dei
servizi non intellettuali e di professioni non regolamentate: le
associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. Le
medesime disposizioni si osservano per quanto attiene alla
partecipazione al procedimento di elaborazione di piattaforme comuni,
proposte da altri Stati membri, da parte degli ordini, collegi, albi,
e delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale,
nonche' in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere
espressa la posizione dello Stato in materia di piattaforma comune;
Visto l'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206;
Ritenuta la necessita' di chiarire le modalita' per la
individuazione dei criteri per la valutazione della
rappresentativita' a livello nazionale delle associazioni delle
professioni regolamentate, ove non siano esistenti ordini, albi o
collegi, delle professioni non regolamentate o delle attivita'
nell'area dei servizi non intellettuali;
Ritenuta la necessita' di individuare le modalita' per l'adozione e
la revoca del decreto di individuazione delle associazioni
rappresentative a livello nazionale, e la loro annotazione
all'interno di un elenco al fine di un'ordinata gestione delle
attivita' conseguenti;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli enti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, sono inseriti, a domanda, nell'elenco tenuto dal
Ministero della giustizia quando sono rappresentativi a livello
nazionale in base al possesso dei seguenti requisiti:
a) che l'attivita' sia svolta in relazione alle professioni
regolamentate definite ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e per le quali non siano
istituiti ordini, albi o collegi o che l'attivita' sia svolta
nell'area dei servizi non intellettuali o in relazione a professioni
non regolamentate, che pertanto non rientrano tra quelle di cui
all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206;
b) l'ente sia stato costituito per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, ovvero mediante scrittura privata registrata;
c) il relativo statuto assicuri:
1) la finalita' dell'ente sia la tutela della specifica
attivita' svolta dai professionisti o esercenti arti e mestieri;
2) garanzie di democraticita' sia per il funzionamento degli
organismi deliberativi, sia per il conferimento delle cariche
sociali, anche attraverso la previ-sione della durata degli incarichi
e di un limite alla reiterazione, sia per la prevenzione di
situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilita';
3) la necessaria trasparenza degli assetti organizzativi;
4) una struttura adeguata all'effettivo raggiungimento delle
finalita' dell'associazione;
5) la partecipazione all'associazione soltanto di chi abbia
conseguito titoli professionali nello svolgimento della rispettiva
attivita' o abbia conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto
alle attivita' professionali oggetto della associazione;
6) l'assenza di scopo di lucro;
7) l'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento
professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad
accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;
d) l'elenco degli iscritti sia tenuto e annualmente aggiornato,
lo statuto, le principali delibere relative alle elezioni ed alla
individuazione dei titolari delle cariche sociali, il codice
deontologico nonche' il bilancio siano adeguatamente pubblicizzati e
sia previsto l'obbligo di versamento diretto all'associazione delle
quote associative da parte degli iscritti;
e) l'ente abbia adottato un codice deontologico che preveda
sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere;
l'organo preposto alla adozione dei provvedimenti disciplinari sia
dotato della necessaria autonomia; sia assicurato il diritto di
difesa nel procedimento disciplinare;
f) l'associazione, tenuto conto delle particolarita' della
professione o della attivita' svolta nell'area dei servizi non
intellettuali e salvo il caso, di professioni, arti o mestieri, con
radicamento esclusivamente locale, sia diffusa su tutto il territorio
dello Stato con proprie articolazioni;
g) i legali rappresentanti, amministratori o promotori non
abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione
all'attivita' dell'ente.
2. Per l'annotazione nell'elenco di cui al comma 1, i requisiti di
cui alle lettere da a) a f) devono essere posseduti da almeno quattro
anni. Fino al 31 dicembre 2009, i requisiti relativi alla previsione
della durata degli incarichi e di un limite alla reiterazione,
all'obbligo di aggiornamento costante degli associati, alla
pubblicita' e alla previsione dell'organismo autonomo per la
decisione dei procedimenti disciplinari previsti al comma 1 e
individuati, rispettivamente, alla lettera c) numeri 2 e 7, alla
lettera d) nonche' alla lettera e), devono essere posseduti all'atto
della presentazione della domanda di cui all'art. 2.
Art. 2.
1. La domanda di inserimento nell'elenco, sottoscritta dal legale
rappresentante, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo
dell'ente, nonche' della completa indicazione di coloro che ne sono
soci, amministratori o promotori, e della documentazione comprovante
il possesso dei restanti requisiti, e' indirizzata al Ministero della
giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione
generale della giustizia civile.
2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla ricezione della domanda
di annotazione, il Dipartimento per gli affari di giustizia,
Direzione generale della giustizia civile verifica la sussistenza dei
requisiti e richiede al Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro il prescritto parere. Almeno venti giorni prima della scadenza
di tale termine puo' chiedere, per una volta, chiarimenti o elementi
integrativi all'ente che ha presentato la domanda, assegnando un
termine di venti giorni per il deposito della relativa
documentazione. Durante questo periodo la procedura per l'annotazione
nell'elenco resta sospesa. Decorsi inutilmente venti giorni dalla
ricezione della richiesta, l'istanza e' archiviata e per una nuova
valutazione e' necessaria la presentazione di una ulteriore
documentata istanza.
Art. 3.
1. Sessanta giorni prima del compimento di ogni triennio per
ciascuna annotazione la Direzione generale per la giustizia civile
del Ministero della giustizia verifica la permanenza delle condizioni
e dei requisiti prescritti.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, trenta giorni prima
dell'inizio della procedura il legale rappresentante dell'ente deve
depositare la documentazione comprovante l'attualita' delle
condizioni e dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il termine
di trenta giorni l'annotazione e' sospesa. Decorso inutilmente
l'ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione della
sospensione, l'annotazione e' revocata.
Art. 4.
1. Se, anche fuori dalla procedura di verifica, si accerta che sono
venute meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti
previsti dall'art. 1 per l'annotazione, il Ministro della giustizia
puo' disporre con la stessa procedura di cui all'art. 26, comma 4,
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, la revoca o la
sospensione dell'annotazione. Nel secondo caso richiede la rimozione
delle cause ostative assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni e non superiore a sessanta giorni per le osservazioni o la
regolarizzazione. Decorso detto termine, valutate le osservazioni
pervenute, il Ministro della giustizia, con decreto ai sensi
dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, procede alla conferma dell'annotazione o alla revoca della
stessa con conseguente cancellazione dell'associazione dall'elenco.
Restano comunque fermi i provvedimenti adottati d'urgenza al
verificarsi delle situazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera g)
nei confronti dei soggetti ivi indicati.
2. I provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione
dell'annotazione sono adottati dal Ministro con il decreto di cui
all'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, da notificarsi all'ente interessato.
Art. 5.
1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto verra' inviato al controllo secondo le vigenti
disposizioni e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2008
Il Ministro della giustizia
Scotti
Il Ministro per le politiche europee
Bonino
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2008
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 5, foglio n. 192