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Sicurezza dei cittadini

Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini MINISTERO DELL'INTERNO  DECRETO 7 aprile 2008 , n. 104 - Regolamento  previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001,  n.  128,  recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini». (GU n. 133 del 9-6-2008)

Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini MINISTERO DELL'INTERNO  DECRETO 7 aprile 2008 , n. 104
Regolamento  previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001,  n.   128,  recante «Interventi legislativi in materia di tutela
della sicurezza dei cittadini». (GU n. 133 del 9-6-2008 )

 
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 7 aprile 2008 , n. 104   Regolamento  previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001,   n.  128,  recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini». (GU n. 133 del 9-6-2008 )

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                           di concerto con

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

                                e con

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
                        E LE AUTONOMIE LOCALI

  Visto  l'articolo 17,  comma 3,  della legge 26 marzo 2001, n. 128,
recante  «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza
dei  cittadini»,  con  il  quale  e' stato previsto che ai fini della
prevenzione  dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei
beni  di  provenienza  illecita  o  di  quelli  concernenti  armi  ed
esplosivi,   gli   ufficiali  e  gli  agenti  di  pubblica  sicurezza
esercitano  i  controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, relativamente alle attivita' soggette ad autorizzazione
disciplinate  dallo  stesso  testo  unico  o da altre disposizioni di
legge  ed  individuate  dal  Ministro dell'interno con regolamento da
adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro
delle  attivita'  produttive,  con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali;
  Visto  il  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, recante il testo
unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, ed il relativo regolamento
di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Vista   la   legge  1° aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
  Vista  la  legge  8 ottobre  1974,  n.  618,  recante  «Ratifica ed
esecuzione  della  convenzione sull'interdizione della messa a punto,
produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche)
e  tossiniche  e  sulla  loro  distruzione, firmata a Londra, Mosca e
Washington il 10 aprile 1972»;
  Viste  altresi':  la  legge  18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme
integrative  della  disciplina  vigente  per il controllo delle armi,
delle  munizioni e degli esplosivi»; la legge 6 febbraio 1980, n. 15,
di  conversione  del  decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, recante
«Misure  urgenti  per  la  tutela  dell'ordine  democratico  e  della
sicurezza  pubblica»;  la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Norme
sul   controllo   dell'esportazione,   importazione  e  transito  del
materiale   d'armamento»;   la   legge  5 luglio  1991,  n.  197,  di
conversione   del   decreto-legge  3 maggio  1991,  n.  143,  recante
«Provvedimenti  urgenti  per limitare l'uso del contante e dei titoli
al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l'utilizzazione  del
sistema  finanziario  a scopo di riciclaggio»; il decreto legislativo
25 settembre  1999, n. 374, recante «Estensione delle disposizioni in
materia  di  riciclaggio  dei  capitali  di  provenienza  illecita ed
attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a
fini  di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio
1996,  n.  52»; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante
«Attuazione  delle  direttive  89/618  Euratom,  90/641 Euratom, 92/3
Euratom  e  96/29  Euratom  in  materia di radiazioni ionizzanti»; il
decreto  legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante «Recepimento della
direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in
materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso
civile;  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni  ed  agli  Enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo  1997, n. 59»; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; la
legge   21 dicembre   1999,   n.   526,   recante  «Disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alla  Comunita'  europea - Legge comunitaria 1999»; la legge 29 marzo
2001,  n.  135,  recante  «Riforma  della  legislazione nazionale del
turismo»,  nonche'  il  decreto  legislativo  9 aprile  2003,  n. 96,
recante   «Attuazione  di  talune  disposizioni  del  regolamento  n.
1334/2000/CE  che istituisce un regime comunitario di controllo delle
esportazioni   di  prodotti  e  tecnologie  a  duplice  uso,  nonche'
dell'assistenza   tecnica   destinata   a   fini   militari  a  norma
dell'articolo 50  della  legge  1° marzo 2002, n. 39»; il decreto del
Presidente   della   Repubblica   6  giugno  2005,  n.  134,  recante
«Regolamento  recante  la  disciplina  per  le  navi  mercantili  dei
requisiti   per   l'imbarco,  il  trasporto  e  lo  sbarco  di  merci
pericolose»;
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale»  ed  in particolare l'articolo 220 ai sensi del quale, quando
nel  corso  di attivita' ispettive o di vigilanza previste da leggi o
decreti  emergono  indizi di reato, gli atti necessari per assicurare
le  fonti  di  prova  e  raccogliere  quant'altro  possa  servire per
l'applicazione  della  legge  penale  sono  compiuti con l'osservanza
delle disposizioni del codice;
  Visto  l'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Ritenuto che nell'adozione del regolamento si debba tenere conto di
tutte  le  esigenze  di  controllo  finalizzate  alla prevenzione dei
delitti indicati dalla legge, rimettendo alle disposizioni vigenti il
riparto  delle  competenze funzionali o per materia degli ufficiali e
degli agenti di pubblica sicurezza;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione per
gli Atti Normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2007;
  Visto  il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri di
cui alla nota n. DAGL 8980/13.2.2.1/7/2007 del 28 novembre 2007;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
        Prevenzione dei delitti concernenti armi ed esplosivi

  1.  Per le finalita' di prevenzione dei delitti concernenti armi ed
esplosivi  di  qualsiasi  tipo, ivi comprese le parti e gli accessori
d'arma,  le armi di cui all'articolo 11, commi 2 e 3-bis, della legge
21 dicembre  1999,  n.  526,  le  materie,  le  sostanze,  gli agenti
patogeni  ed  i  precursori atti alla composizione o fabbricazione di
esplosivi  e delle armi di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, e
successive  modificazioni  o  di  armi batteriologiche (biologiche) e
tossiniche,  le  tecnologie e gli strumenti specificamente progettati
per  la  produzione  dei  materiali  d'armamento  di  cui  alla legge
9 luglio  1990, n. 185, i beni di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003,  n.  96,  oltre  alle  materie  di  cui  al decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  230,  gli  ufficiali  e  gli  agenti di pubblica
sicurezza,  fermi  i  poteri  gia'  attribuiti  dalle  norme vigenti,
esercitano  i  controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, d'ora in avanti denominato T.U.L.P.S., nei luoghi e sui
mezzi  comunque utilizzati per l'esercizio delle attivita' di seguito
specificate, soggette ad autorizzazione in conformita' alla normativa
indicata:
    a) raccolta  e  detenzione  di  armi  da guerra, tipo guerra o di
parti  di esse - articolo 28 del T.U.L.P.S. e articolo 10 della legge
18 aprile 1975, n. 110;
    b) fabbricazione  di  armi  da  guerra, tipo guerra o di parti di
esse;  iscrizione  nel registro nazionale delle imprese e consorzi di
imprese   operanti   nel  settore  della  progettazione,  produzione,
importazione,   esportazione,  manutenzione  e  lavorazioni  comunque
connesse  ai  materiali  d'armamento  - articolo 28 del T.U.L.P.S., e
articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
    c) importazioni  ed  esportazioni,  definitive  o  temporanee, di
materiali  d'armamento,  di  armi  da  guerra  o  di  parti di esse -
articolo 28  del  T.U.L.P.S.  e articoli 9, comma 5, e 13 della legge
9 luglio 1990, n. 185;
    d) fabbricazione,     importazione,    esportazione,    raccolta,
detenzione  e  vendita  di  strumenti  di  autodifesa  specificamente
destinati  all'armamento  dei Corpi armati o di polizia - articolo 28
del T.U.L.P.S.;
    e) prestazione  di  servizi  per  la  manutenzione  di  materiali
d'armamento - articolo 2, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185;
    f) trasformazione  o  adattamento  di  mezzi  o materiali per uso
civile  che comportino variazioni operative del mezzo o del materiale
a  fini  bellici - articolo 2, comma 7, della legge 9 luglio 1990, n.
185;
    g) attivita'   sottoposte   a   licenza  globale  di  progetto  -
articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
    h) transito  di  materiali  d'armamento - articolo 13 della legge
9 luglio 1990, n. 185;
    i) transito   o  introduzione  nel  territorio  dello  Stato  dei
materiali  d'armamento  per  i  quali si applicano le disposizioni di
pubblica sicurezza - articolo 16 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e
articolo 28 del T.U.L.P.S.;
    j) fabbricazione  di  armi  comuni  da  sparo  -  articolo 31 del
T.U.L.P.S.  e  articolo 12,  comma 1,  della legge 18 aprile 1975, n.
110;
    k) importazione,  esportazione, raccolta per ragioni di commercio
o di industria di armi comuni da sparo - articolo 31 del T.U.L.P.S.;
    l) collezione  di  armi  artistiche, rare o antiche - articolo 31
del T.U.L.P.S.;
    m) esercizio   dell'industria   di   riparazione   delle  armi  -
articolo 31   del  T.U.L.P.S.  e  articolo 8,  comma 2,  della  legge
18 aprile 1975, n. 110;
    n) locazione  e  comodato  di  armi  -  articolo 22  della  legge
18 aprile 1975, n. 110;
    o) fabbricazione  ed importazione di armi ad aria compressa o gas
compressi  con  modesta  capacita'  offensiva  e  di repliche di armi
antiche  ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo -
articolo 5   del   decreto  ministeriale  9 agosto  2001,  n.  362  e
articolo 31 del T.U.L.P.S.;
    p) esportazione  di  armi ad aria compressa o a gas compressi con
modesta  capacita'  offensiva  e  di  repliche  di  armi  antiche  ad
avancarica  di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articoli 6
e 15 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;
    q) vendita  per  corrispondenza  di  armi ad aria compressa o gas
compressi  con  modesta  capacita'  offensiva  e  di repliche di armi
antiche  ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo -
articolo 17  della legge 18 aprile 1975, n. 110 e articoli 7 e 15 del
decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;
    r) fabbricazione,  deposito,  vendita  e  trasporto di dinamite e
altri prodotti esplodenti - articolo 46 del T.U.L.P.S.;
    s) fabbricazione, deposito, vendita, trasporto di polveri piriche
e altri prodotti esplodenti - articolo 47 del T.U.L.P.S.;
    t) impianto  di  opifici nei quali si fabbricano, si lavorano, si
custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie - articolo 52 del
T.U.L.P.S.;
    u) importazione e transito nel territorio dello Stato di prodotti
esplodenti  di  qualsiasi  specie  -  articolo 54,  commi 1  e 3, del
T.U.L.P.S.;
    v) introduzione  nel  territorio  nazionale,  da uno Stato membro
dell'Unione  europea,  di esplosivi per uso civile e di munizioni per
uso  civile - articoli 8 e 10 del decreto legislativo 2 gennaio 1997,
n. 7;
    w) trasferimento  di  esplosivi per uso civile e di munizioni per
uso  civile  verso  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea  -
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
    x) esercizio  dell'attivita' di fochino - articolo 27 del decreto
del  Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e articolo 163
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    y) esportazione  di  beni a duplice uso - articoli 4, 5, 6, 7 e 9
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
    z) trasferimento  di  beni  a duplice uso all'interno dell'Unione
europea - articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
    aa) attivita'  sottoposte  ad  autorizzazione  in materia di armi
chimiche - articoli 3 e 4 della legge 18 novembre 1995, n. 496;
    bb) commercio    di    materie    radioattive,    di    prodotti,
apparecchiature  e  dispositivi  in  quanto contenenti tali materie -
articolo 18   del   decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  230  e
articolo 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
    cc) aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione
e  manifattura  di beni di consumo ed importazione ed esportazione di
tali beni - articolo 18-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230;
    dd) trasporto   delle   materie  fissili  speciali  in  qualsiasi
quantita'   e  delle  materie  radioattive  in  quantita'  totale  di
radioattivita'   o   di   peso   che   ecceda  i  valori  determinati
dall'ordinamento - articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e
articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    ee) impiego  di  isotopi  radioattivi  -  articolo 13 della legge
31 dicembre 1962, n. 1860;
    ff) impiego  di  sorgenti  di  radiazioni  ionizzanti da parte di
impianti,   stabilimenti,   istituti,   reparti,   gabinetti  medici,
laboratori  adibiti  ad  attivita'  comportanti a qualsiasi titolo la
detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive,
prodotti,  apparecchiature  in  genere  contenenti  detto materiale -
articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    gg) impiego   di   sorgenti   di  radiazioni  di  categoria  A  -
articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    hh) impiego   di   sorgenti   di  radiazioni  di  categoria  B  -
articolo 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    ii) allontanamento di rifiuti o materiali contenenti radionuclidi
- articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    jj) raccolta di rifiuti radioattivi per conto terzi - articolo 31
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    kk) spedizione di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri
dell'Unione europea o ad essi destinati, importazione ed esportazione
dei  rifiuti  medesimi  da  e  verso  altri Stati e loro transito sul
territorio  nazionale  - articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230;
    ll) costruzione  o,  comunque,  costituzione  ed  esercizio delle
installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonche'
di  quelle  per  il  trattamento  e successivo deposito o smaltimento
nell'ambiente   di   rifiuti   radioattivi   provenienti   da   altre
installazioni - articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230;
    mm) esercizio  di  un  deposito  di materie fissili speciali o di
combustibili nucleari di cui all'articolo 7, lettera g), e quello dei
complessi  nucleari  sottocritici  di cui all'articolo 7, lettera b),
del  decreto  legislativo  n.  230/1995  -  articolo 52  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    nn) impianti  nucleari  comunque  destinati  alla  produzione  di
energia elettrica ed impianti nucleari di qualsiasi tipo costruiti ed
esercitati  da  amministrazioni dello Stato - articolo 37 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    oo) gestione  di  impianti  con reattore di ricerca - articolo 51
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    pp) esercizio   di   impianti   di   produzione  e  utilizzazione
dell'energia   nucleare   a   scopi   industriali,  impianti  per  il
trattamento  e  l'utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie
fissili   speciali,   uranio   arricchito  e  materie  radioattive  -
articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
    qq) deposito   temporaneo   ed  occasionale  di  materie  fissili
speciali  o  di combustibili nucleari non irradiati - articolo 53 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    rr) disattivazione  di  un  impianto  nucleare  - articolo 55 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
  2.  Per  le finalita' di cui al comma 1, gli ufficiali e gli agenti
di  pubblica sicurezza, fermi restando i poteri gia' attribuiti dalle
norme   vigenti,   esercitano,   altresi',   i   controlli   di   cui
all'articolo 16  del  T.U.L.P.S., nei locali destinati alle attivita'
di tiro a segno e di tiro a volo e ad ogni altra attivita' di tiro da
esercitarsi  in campi e poligoni di tiro pubblici, aperti al pubblico
e privati, comunque sottoposti a provvedimenti autorizzativi, nonche'
alle  attivita'  di cui all'articolo 99 del regolamento di esecuzione
del  T.U.L.P.S.  ed  a  quelle  ad esse complementari, o svolte dagli
organismi  notificati  in  relazione  a  quanto  previsto dal decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.
  3.  Restano  ferme  le funzioni di vigilanza e controllo esercitate
dal  Corpo  delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in materia
di merci pericolose nei termini previsti dall'articolo 193 del codice
della  navigazione  e  dal  decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2005, n. 134, nonche' da altre norme speciali di settore.

        
      

                               Art. 2.
               Prevenzione dei delitti di riciclaggio

  1.  Per  le finalita' della prevenzione dei delitti di riciclaggio,
gli  ufficiali  e  gli  agenti  di  pubblica  sicurezza  effettuano i
controlli  di  cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S., nel rispetto delle
competenze  definite  dalla  normativa  vigente, nei locali destinati
all'esercizio  delle  attivita'  di  seguito specificate, soggette ad
autorizzazione in conformita' alla normativa indicata:
    a) recupero  di  crediti  per  conto  terzi  -  articolo 115  del
T.U.L.P.S.;
    b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a
mezzo  di  guardie  particolari  giurate  -  articoli 133  e  134 del
T.U.L.P.S. e 249 del relativo regolamento di esecuzione;
    c) commercio  di  cose  antiche,  se  svolto in medie o in grandi
strutture  di  vendita  -  articoli 7,  8 e 9 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114;
    d) esercizio  di case d'asta o gallerie d'arte - articolo 115 del
T.U.L.P.S.;
    e) commercio,  comprese  l'esportazione  e l'importazione, di oro
per  finalita'  industriali o di investimento - articolo 1, comma 11,
della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
    f) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione
e l'importazione di oggetti preziosi - articolo 127 del T.U.L.P.S.;
    g) gestione  di  case  da gioco - articolo 1, comma 1, lettera i)
del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
    h) vendita  di  platino,  palladio,  oro  e  argento in lingotti,
verghe,   laminati,  profilati  e  semilavorati  in  genere,  nonche'
fabbricazione  ed  importazione  di oggetti contenenti tali metalli -
articolo 14,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
251;
    i) mediazione  creditizia - articolo 16 della legge 7 marzo 1996,
n. 108;
    j) agenzia  in  attivita'  finanziaria - articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  2.  Restano  ferme  le competenze rimesse dall'ordinamento al Corpo
della Guardia di Finanza ed all'Ufficio Italiano dei Cambi.

        
      

                               Art. 3.
Prevenzione  dei  delitti  di ricettazione o di reimpiego dei beni di
                        provenienza illecita

  1. Per le finalita' di prevenzione dei delitti di ricettazione o di
reimpiego di beni di provenienza illecita, gli ufficiali e gli agenti
di  pubblica  sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16
del T.U.L.P.S., nei locali destinati all'esercizio delle attivita' di
seguito  specificate,  soggette ad autorizzazione in conformita' alla
normativa a fianco indicata:
    a) noleggio   di  veicoli  -  articoli 1  e  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481;
    b) demolizione  di veicoli - articolo 208 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
    c) esercizio delle scommesse - articolo 88 del T.U.L.P.S.;
    d) conduzione   di   esercizi   pubblici  o  di  circoli  privati
autorizzati allo svolgimento - articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S.;
    e) commercio  di  nastri,  dischi,  videocassette, musicassette o
altro   supporto   contenente   fotogrammi  o  videogrammi  di  opere
cinematografiche  o  audiovisive o sequenza di immagini in movimento,
se  effettuato in medie o grandi strutture di vendita - articoli 7, 8
e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
    f) fornitura   dei   servizi   relativi   alla   raccolta,   allo
smaltimento,  al  trasporto e alla distribuzione degli invii postali,
ferma  restando  la  tutela  della  liberta' e della segretezza della
corrispondenza  -  articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261;
    g) esercizio   di  agenzia  di  affari  per  pubblici  incanti  -
articolo 115 del T.U.L.P.S.;
    h) esercizio  di  agenzia  di affari per l'attivita' di sensale o
per la ricerca di merci per conto terzi - articolo 115 del T.U.L.P.S.
e articolo 205 del relativo regolamento di esecuzione;
    i) esercizio  di  agenzia  di  affari  per il prestito su pegno -
articolo 115 del T.U.L.P.S.;
    j) esercizio  di agenzia di affari per esposizioni, mostre, fiere
campionarie e simili - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
    k) esercizio  di agenzia di affari relativa alla compravendita di
beni  mobili  registrati  o  di  altri  beni  anche  usati  di valore
superiore a 300 euro - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
    l) commercio  di  beni  mobili registrati, anche usati, di valore
superiore  a  300  euro,  se  svolto  in  medie o grandi strutture di
vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114;
    m) televendite  -  articolo 18,  comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114;
    n) vendite  per  televisione  per  conto terzi - articolo 115 del
T.U.L.P.S.  e  articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114;
    o) commercio di cose antiche e usate, se svolto in medie o grandi
strutture  di  vendita  -  articoli 7,  8 e 9 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114;
    p) esercizio  di case d'asta o gallerie d'arte - articolo 115 del
T.U.L.P.S.;
    q) commercio,  ivi  comprese  l'esportazione e l'importazione, di
oro  per  finalita'  industriali  o  di  investimento  -  articolo 1,
comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
    r) fabbricazione,    mediazione   e   commercio,   ivi   comprese
l'esportazione  e  l'importazione  di oggetti preziosi - articolo 127
del T.U.L.P.S.;
    s) vendita  di  platino,  palladio,  oro  e  argento in lingotti,
verghe,   laminati,  profilati  e  semilavorati  in  genere,  nonche'
fabbricazione  ed  importazione  di oggetti contenenti tali metalli -
articolo 14,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
251;
    t) custodia  e  trasporto  di  danaro  contante  o di titoli o di
valori  a  mezzo  di guardie particolari giurate - articoli 133 e 134
del T.U.L.P.S. e 249 del relativo regolamento di esecuzione.

        
      

                               Art. 4.
                     Effettuazione dei controlli

  1.   I   controlli  di  cui  all'articolo 16  del  T.U.L.P.S.  sono
esercitati,  con  le  modalita'  ivi previste, nei luoghi e nei mezzi
comunque  utilizzati per l'esercizio o svolgimento delle attivita' di
cui agli articoli 1, 2 e 3 e limitatamente ad esse, dagli ufficiali o
agenti  di  pubblica  sicurezza  secondo  le  competenze  per materia
definite  dalla legge o dalle direttive del Ministro dell'interno che
individuano  i comparti di specialita' di ciascuna Forza di polizia e
con  l'osservanza  delle  direttive tecniche impartite. Queste ultime
possono  prevedere  che  i  controlli  degli  ufficiali  di  pubblica
sicurezza    vengano    effettuati,   previ   appositi   accordi   di
collaborazione   con  le  Amministrazioni  o  Enti  interessati,  con
l'ausilio   di  personale  esperto  dell'Agenzia  per  la  protezione
dell'ambiente  e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove
tecnologie  energia e ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore per la
prevenzione  e sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto superiore
di  sanita'  e  del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonche'
degli  appartenenti  ai  ruoli  dell'Esercito, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,
che,  ai  sensi  dei  rispettivi  ordinamenti,  siano  in possesso di
specifiche competenze sanitarie e tecniche.
  2.  Qualora  le  attivita'  di  cui  agli articoli precedenti siano
svolte  attraverso reti di comunicazioni elettroniche, i controlli di
cui  all'articolo 16  del T.U.L.P.S. sono estesi ai locali utilizzati
per  la  trasmissione  ed  a  quelli  ove e' detenuto il materiale da
immettere in rete.
  3.  Restano  ferme  le  attivita' ispettive e di vigilanza previste
dalla  vigente  normativa  per  la  prevenzione  e  il  contrasto del
riciclaggio  e le altre attivita' che la legge rimette agli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria o di polizia tributaria.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  di  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 7 aprile 2008

                      Il Ministro dell'interno
                                Amato

                     Il Ministro della giustizia
                               Scotti

                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Bersani

                  Il Ministro delle infrastrutture
                              Di Pietro

                      Il Ministro dei trasporti
                               Bianchi

                Il Ministro per gli affari regionali
                        e le autonomie locali
                             Lanzillotta

Visto, il Guardasigilli: Scotti
  Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008
  Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 115