Sicurezza dei cittadini
Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 7 aprile 2008 , n. 104 - Regolamento previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini». (GU n. 133 del 9-6-2008)
Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 7 aprile 2008 , n. 104
Regolamento previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela
della sicurezza dei cittadini». (GU n. 133 del 9-6-2008 )
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 7 aprile 2008 , n. 104 Regolamento previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini». (GU n. 133 del 9-6-2008 )
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE LOCALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128,
recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza
dei cittadini», con il quale e' stato previsto che ai fini della
prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei
beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi ed
esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza
esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, relativamente alle attivita' soggette ad autorizzazione
disciplinate dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di
legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da
adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro
delle attivita' produttive, con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed il relativo regolamento
di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 8 ottobre 1974, n. 618, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione sull'interdizione della messa a punto,
produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche)
e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e
Washington il 10 aprile 1972»;
Viste altresi': la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi,
delle munizioni e degli esplosivi»; la legge 6 febbraio 1980, n. 15,
di conversione del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, recante
«Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della
sicurezza pubblica»; la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Norme
sul controllo dell'esportazione, importazione e transito del
materiale d'armamento»; la legge 5 luglio 1991, n. 197, di
conversione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante
«Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli
al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio»; il decreto legislativo
25 settembre 1999, n. 374, recante «Estensione delle disposizioni in
materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed
attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a
fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio
1996, n. 52»; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante
«Attuazione delle direttive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom, 92/3
Euratom e 96/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti»; il
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante «Recepimento della
direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in
materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso
civile; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59»; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; la
legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - Legge comunitaria 1999»; la legge 29 marzo
2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del
turismo», nonche' il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96,
recante «Attuazione di talune disposizioni del regolamento n.
1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle
esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonche'
dell'assistenza tecnica destinata a fini militari a norma
dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39»; il decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, recante
«Regolamento recante la disciplina per le navi mercantili dei
requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci
pericolose»;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale» ed in particolare l'articolo 220 ai sensi del quale, quando
nel corso di attivita' ispettive o di vigilanza previste da leggi o
decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare
le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per
l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza
delle disposizioni del codice;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Ritenuto che nell'adozione del regolamento si debba tenere conto di
tutte le esigenze di controllo finalizzate alla prevenzione dei
delitti indicati dalla legge, rimettendo alle disposizioni vigenti il
riparto delle competenze funzionali o per materia degli ufficiali e
degli agenti di pubblica sicurezza;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione per
gli Atti Normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2007;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri di
cui alla nota n. DAGL 8980/13.2.2.1/7/2007 del 28 novembre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Prevenzione dei delitti concernenti armi ed esplosivi
1. Per le finalita' di prevenzione dei delitti concernenti armi ed
esplosivi di qualsiasi tipo, ivi comprese le parti e gli accessori
d'arma, le armi di cui all'articolo 11, commi 2 e 3-bis, della legge
21 dicembre 1999, n. 526, le materie, le sostanze, gli agenti
patogeni ed i precursori atti alla composizione o fabbricazione di
esplosivi e delle armi di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, e
successive modificazioni o di armi batteriologiche (biologiche) e
tossiniche, le tecnologie e gli strumenti specificamente progettati
per la produzione dei materiali d'armamento di cui alla legge
9 luglio 1990, n. 185, i beni di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 96, oltre alle materie di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, gli ufficiali e gli agenti di pubblica
sicurezza, fermi i poteri gia' attribuiti dalle norme vigenti,
esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, d'ora in avanti denominato T.U.L.P.S., nei luoghi e sui
mezzi comunque utilizzati per l'esercizio delle attivita' di seguito
specificate, soggette ad autorizzazione in conformita' alla normativa
indicata:
a) raccolta e detenzione di armi da guerra, tipo guerra o di
parti di esse - articolo 28 del T.U.L.P.S. e articolo 10 della legge
18 aprile 1975, n. 110;
b) fabbricazione di armi da guerra, tipo guerra o di parti di
esse; iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di
imprese operanti nel settore della progettazione, produzione,
importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque
connesse ai materiali d'armamento - articolo 28 del T.U.L.P.S., e
articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
c) importazioni ed esportazioni, definitive o temporanee, di
materiali d'armamento, di armi da guerra o di parti di esse -
articolo 28 del T.U.L.P.S. e articoli 9, comma 5, e 13 della legge
9 luglio 1990, n. 185;
d) fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta,
detenzione e vendita di strumenti di autodifesa specificamente
destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia - articolo 28
del T.U.L.P.S.;
e) prestazione di servizi per la manutenzione di materiali
d'armamento - articolo 2, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185;
f) trasformazione o adattamento di mezzi o materiali per uso
civile che comportino variazioni operative del mezzo o del materiale
a fini bellici - articolo 2, comma 7, della legge 9 luglio 1990, n.
185;
g) attivita' sottoposte a licenza globale di progetto -
articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
h) transito di materiali d'armamento - articolo 13 della legge
9 luglio 1990, n. 185;
i) transito o introduzione nel territorio dello Stato dei
materiali d'armamento per i quali si applicano le disposizioni di
pubblica sicurezza - articolo 16 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e
articolo 28 del T.U.L.P.S.;
j) fabbricazione di armi comuni da sparo - articolo 31 del
T.U.L.P.S. e articolo 12, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n.
110;
k) importazione, esportazione, raccolta per ragioni di commercio
o di industria di armi comuni da sparo - articolo 31 del T.U.L.P.S.;
l) collezione di armi artistiche, rare o antiche - articolo 31
del T.U.L.P.S.;
m) esercizio dell'industria di riparazione delle armi -
articolo 31 del T.U.L.P.S. e articolo 8, comma 2, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
n) locazione e comodato di armi - articolo 22 della legge
18 aprile 1975, n. 110;
o) fabbricazione ed importazione di armi ad aria compressa o gas
compressi con modesta capacita' offensiva e di repliche di armi
antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo -
articolo 5 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 e
articolo 31 del T.U.L.P.S.;
p) esportazione di armi ad aria compressa o a gas compressi con
modesta capacita' offensiva e di repliche di armi antiche ad
avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articoli 6
e 15 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;
q) vendita per corrispondenza di armi ad aria compressa o gas
compressi con modesta capacita' offensiva e di repliche di armi
antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo -
articolo 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e articoli 7 e 15 del
decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;
r) fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di dinamite e
altri prodotti esplodenti - articolo 46 del T.U.L.P.S.;
s) fabbricazione, deposito, vendita, trasporto di polveri piriche
e altri prodotti esplodenti - articolo 47 del T.U.L.P.S.;
t) impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano, si
custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie - articolo 52 del
T.U.L.P.S.;
u) importazione e transito nel territorio dello Stato di prodotti
esplodenti di qualsiasi specie - articolo 54, commi 1 e 3, del
T.U.L.P.S.;
v) introduzione nel territorio nazionale, da uno Stato membro
dell'Unione europea, di esplosivi per uso civile e di munizioni per
uso civile - articoli 8 e 10 del decreto legislativo 2 gennaio 1997,
n. 7;
w) trasferimento di esplosivi per uso civile e di munizioni per
uso civile verso un altro Stato membro dell'Unione europea -
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
x) esercizio dell'attivita' di fochino - articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e articolo 163
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
y) esportazione di beni a duplice uso - articoli 4, 5, 6, 7 e 9
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
z) trasferimento di beni a duplice uso all'interno dell'Unione
europea - articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
aa) attivita' sottoposte ad autorizzazione in materia di armi
chimiche - articoli 3 e 4 della legge 18 novembre 1995, n. 496;
bb) commercio di materie radioattive, di prodotti,
apparecchiature e dispositivi in quanto contenenti tali materie -
articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e
articolo 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
cc) aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione
e manifattura di beni di consumo ed importazione ed esportazione di
tali beni - articolo 18-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230;
dd) trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi
quantita' e delle materie radioattive in quantita' totale di
radioattivita' o di peso che ecceda i valori determinati
dall'ordinamento - articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e
articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
ee) impiego di isotopi radioattivi - articolo 13 della legge
31 dicembre 1962, n. 1860;
ff) impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti da parte di
impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici,
laboratori adibiti ad attivita' comportanti a qualsiasi titolo la
detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive,
prodotti, apparecchiature in genere contenenti detto materiale -
articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
gg) impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A -
articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
hh) impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B -
articolo 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
ii) allontanamento di rifiuti o materiali contenenti radionuclidi
- articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
jj) raccolta di rifiuti radioattivi per conto terzi - articolo 31
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
kk) spedizione di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri
dell'Unione europea o ad essi destinati, importazione ed esportazione
dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati e loro transito sul
territorio nazionale - articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230;
ll) costruzione o, comunque, costituzione ed esercizio delle
installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonche'
di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento
nell'ambiente di rifiuti radioattivi provenienti da altre
installazioni - articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230;
mm) esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di
combustibili nucleari di cui all'articolo 7, lettera g), e quello dei
complessi nucleari sottocritici di cui all'articolo 7, lettera b),
del decreto legislativo n. 230/1995 - articolo 52 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
nn) impianti nucleari comunque destinati alla produzione di
energia elettrica ed impianti nucleari di qualsiasi tipo costruiti ed
esercitati da amministrazioni dello Stato - articolo 37 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
oo) gestione di impianti con reattore di ricerca - articolo 51
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
pp) esercizio di impianti di produzione e utilizzazione
dell'energia nucleare a scopi industriali, impianti per il
trattamento e l'utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie
fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive -
articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
qq) deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili
speciali o di combustibili nucleari non irradiati - articolo 53 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
rr) disattivazione di un impianto nucleare - articolo 55 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli ufficiali e gli agenti
di pubblica sicurezza, fermi restando i poteri gia' attribuiti dalle
norme vigenti, esercitano, altresi', i controlli di cui
all'articolo 16 del T.U.L.P.S., nei locali destinati alle attivita'
di tiro a segno e di tiro a volo e ad ogni altra attivita' di tiro da
esercitarsi in campi e poligoni di tiro pubblici, aperti al pubblico
e privati, comunque sottoposti a provvedimenti autorizzativi, nonche'
alle attivita' di cui all'articolo 99 del regolamento di esecuzione
del T.U.L.P.S. ed a quelle ad esse complementari, o svolte dagli
organismi notificati in relazione a quanto previsto dal decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.
3. Restano ferme le funzioni di vigilanza e controllo esercitate
dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in materia
di merci pericolose nei termini previsti dall'articolo 193 del codice
della navigazione e dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2005, n. 134, nonche' da altre norme speciali di settore.
Art. 2.
Prevenzione dei delitti di riciclaggio
1. Per le finalita' della prevenzione dei delitti di riciclaggio,
gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i
controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S., nel rispetto delle
competenze definite dalla normativa vigente, nei locali destinati
all'esercizio delle attivita' di seguito specificate, soggette ad
autorizzazione in conformita' alla normativa indicata:
a) recupero di crediti per conto terzi - articolo 115 del
T.U.L.P.S.;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a
mezzo di guardie particolari giurate - articoli 133 e 134 del
T.U.L.P.S. e 249 del relativo regolamento di esecuzione;
c) commercio di cose antiche, se svolto in medie o in grandi
strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114;
d) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte - articolo 115 del
T.U.L.P.S.;
e) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro
per finalita' industriali o di investimento - articolo 1, comma 11,
della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
f) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione
e l'importazione di oggetti preziosi - articolo 127 del T.U.L.P.S.;
g) gestione di case da gioco - articolo 1, comma 1, lettera i)
del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
h) vendita di platino, palladio, oro e argento in lingotti,
verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere, nonche'
fabbricazione ed importazione di oggetti contenenti tali metalli -
articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
251;
i) mediazione creditizia - articolo 16 della legge 7 marzo 1996,
n. 108;
j) agenzia in attivita' finanziaria - articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Restano ferme le competenze rimesse dall'ordinamento al Corpo
della Guardia di Finanza ed all'Ufficio Italiano dei Cambi.
Art. 3.
Prevenzione dei delitti di ricettazione o di reimpiego dei beni di
provenienza illecita
1. Per le finalita' di prevenzione dei delitti di ricettazione o di
reimpiego di beni di provenienza illecita, gli ufficiali e gli agenti
di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16
del T.U.L.P.S., nei locali destinati all'esercizio delle attivita' di
seguito specificate, soggette ad autorizzazione in conformita' alla
normativa a fianco indicata:
a) noleggio di veicoli - articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481;
b) demolizione di veicoli - articolo 208 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
c) esercizio delle scommesse - articolo 88 del T.U.L.P.S.;
d) conduzione di esercizi pubblici o di circoli privati
autorizzati allo svolgimento - articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S.;
e) commercio di nastri, dischi, videocassette, musicassette o
altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenza di immagini in movimento,
se effettuato in medie o grandi strutture di vendita - articoli 7, 8
e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
f) fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo
smaltimento, al trasporto e alla distribuzione degli invii postali,
ferma restando la tutela della liberta' e della segretezza della
corrispondenza - articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261;
g) esercizio di agenzia di affari per pubblici incanti -
articolo 115 del T.U.L.P.S.;
h) esercizio di agenzia di affari per l'attivita' di sensale o
per la ricerca di merci per conto terzi - articolo 115 del T.U.L.P.S.
e articolo 205 del relativo regolamento di esecuzione;
i) esercizio di agenzia di affari per il prestito su pegno -
articolo 115 del T.U.L.P.S.;
j) esercizio di agenzia di affari per esposizioni, mostre, fiere
campionarie e simili - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
k) esercizio di agenzia di affari relativa alla compravendita di
beni mobili registrati o di altri beni anche usati di valore
superiore a 300 euro - articolo 115 del T.U.L.P.S.;
l) commercio di beni mobili registrati, anche usati, di valore
superiore a 300 euro, se svolto in medie o grandi strutture di
vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114;
m) televendite - articolo 18, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114;
n) vendite per televisione per conto terzi - articolo 115 del
T.U.L.P.S. e articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114;
o) commercio di cose antiche e usate, se svolto in medie o grandi
strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114;
p) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte - articolo 115 del
T.U.L.P.S.;
q) commercio, ivi comprese l'esportazione e l'importazione, di
oro per finalita' industriali o di investimento - articolo 1,
comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
r) fabbricazione, mediazione e commercio, ivi comprese
l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi - articolo 127
del T.U.L.P.S.;
s) vendita di platino, palladio, oro e argento in lingotti,
verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere, nonche'
fabbricazione ed importazione di oggetti contenenti tali metalli -
articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
251;
t) custodia e trasporto di danaro contante o di titoli o di
valori a mezzo di guardie particolari giurate - articoli 133 e 134
del T.U.L.P.S. e 249 del relativo regolamento di esecuzione.
Art. 4.
Effettuazione dei controlli
1. I controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S. sono
esercitati, con le modalita' ivi previste, nei luoghi e nei mezzi
comunque utilizzati per l'esercizio o svolgimento delle attivita' di
cui agli articoli 1, 2 e 3 e limitatamente ad esse, dagli ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza secondo le competenze per materia
definite dalla legge o dalle direttive del Ministro dell'interno che
individuano i comparti di specialita' di ciascuna Forza di polizia e
con l'osservanza delle direttive tecniche impartite. Queste ultime
possono prevedere che i controlli degli ufficiali di pubblica
sicurezza vengano effettuati, previ appositi accordi di
collaborazione con le Amministrazioni o Enti interessati, con
l'ausilio di personale esperto dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove
tecnologie energia e ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto superiore
di sanita' e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonche'
degli appartenenti ai ruoli dell'Esercito, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,
che, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, siano in possesso di
specifiche competenze sanitarie e tecniche.
2. Qualora le attivita' di cui agli articoli precedenti siano
svolte attraverso reti di comunicazioni elettroniche, i controlli di
cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S. sono estesi ai locali utilizzati
per la trasmissione ed a quelli ove e' detenuto il materiale da
immettere in rete.
3. Restano ferme le attivita' ispettive e di vigilanza previste
dalla vigente normativa per la prevenzione e il contrasto del
riciclaggio e le altre attivita' che la legge rimette agli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria o di polizia tributaria.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 7 aprile 2008
Il Ministro dell'interno
Amato
Il Ministro della giustizia
Scotti
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro dei trasporti
Bianchi
Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali
Lanzillotta
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 115