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Alitalia - Poteri al Commissario straordinario

Alitalia - Poteri al Commissario straordinario per S.p.A. Alitalia - Linee Aeree Italiane. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008 (GU n. 271 del 19-11-2008 )

Alitalia - Poteri al Commissario straordinario per S.p.A. Alitalia - Linee Aeree Italiane. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008 (GU n. 271 del 19-11-2008 )

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008

Poteri al Commissario straordinario per S.p.A. Alitalia - Linee Aeree
Italiane.
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto-legge  23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure
urgenti  per  la  ristrutturazione  industriale  di grandi imprese in
stato di insolvenza»;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il quale, tra
l'altro,  all'art.  27,  comma  2, cosi' come modificato dall'art. 1,
comma  1-bis,  del  decreto-legge  28 agosto 2008, n. 134, convertito
dalla  legge  27  ottobre  2008,  n. 166, stabilisce che le finalita'
della procedura possono essere realizzate:
    «b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti
sulla   base   di   un   programma   di  prosecuzione  dell'esercizio
dell'impresa  di  durata  non  superiore  ad  un  anno ("programma di
cessione dei complessi di beni e contratti")».
  Visto  il  decreto-legge  28  agosto  2008, n. 134, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre 2008, n. 166, il quale, tra
l'altro, all'art. 1, comma 3 aggiunge il seguente periodo all'art. 2,
comma  2  del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39:
    «Per  le  societa'  operanti  nel  settore  dei  servizi pubblici
essenziali,  l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione
straordinaria,   la   nomina   del  commissario  straordinario  e  la
determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni
dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono
disposte  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro  dello  sviluppo economico, con le modalita' di cui all'art.
38  del  decreto  legislativo  n.  270,  in  quanto compatibili, e in
conformita'  ai  criteri  fissati  dal medesimo decreto. Tale decreto
puo'  prescrivere  il  compimento  di atti necessari al conseguimento
delle finalita' della procedura»;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri del 29 agosto 2008 con il quale la Societa' Alitalia - Linee
Aeree Italiane S.p.A. e' stata ammessa, con decorrenza immediata alla
procedura  di  amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2 del
decreto-legge  23  dicembre  2003,  n. 347, convertito dalla legge 18
febbraio  2004,  n.  39,  come modificato dal decreto-legge 28 agosto
2008, n. 134;
  Visto  altresi'  l'art.  2  dello stesso decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  29  agosto 2008, con il quale il prof.
Augusto  Fantozzi,  nato a Roma il 24 giugno 1940, e' stato nominato,
con  decorrenza  immediata, commissario straordinario nella procedura
di  amministrazione  straordinaria  della  Societa'  Alitalia - Linee
Aeree Italiane S.p.A.;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Il  Commissario straordinario della procedura di amministrazione
straordinaria  della S.p.A. Alitalia - Linee Aeree Italiane, appresso
il  «Commissario  straordinario»,  nello  svolgimento  delle  proprie
funzioni,  considerata  la  necessita'  di  provvedere  alla gestione
dell'impresa   e   del   gruppo,  assicurando  la  sussistenza  delle
condizioni  per  garantire  la  continuita'  del  servizio  pubblico,
tenendo  conto  della  complessita'  dell'organizzazione  aziendale e
della  capillarita' anche sul piano territoriale, delle articolazioni
aziendali,  puo' avvalersi, entro i limiti dello stretto necessario e
per  singoli  e  specifici  affari anche finalizzati al trasferimento
dell'azienda  o  rami  di  essa,  di consulenti ed ausiliari esterni,
previa  determinazione  dei relativi compensi, conferendo loro poteri
provvisori, anche di coordinamento o gestione di specifiche attivita'
dell'impresa,  controllo  aziendale  nonche',  solo  se assolutamente
necessario, di rappresentanza per specifici atti.

        
      
                               Art. 2.

  1. Ai  sensi  dell'art.  4,  comma  4-quater,  del decreto-legge 23
dicembre  2003,  n.  347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39,  come  modificato  dal  decreto-legge  28  agosto  2008,  n. 134,
convertito  dalla  legge 27 ottobre 2008, n. 166, all'esito ovvero in
concomitanza  con l'espletamento delle altre cessioni, il Commissario
straordinario  puo' individuare a trattativa privata l'acquirente dei
beni,  attivita',  contratti  e  rapporti  giuridici  connessi con il
trasporto  aereo  merci  in  modo  da  garantire  la  continuita' del
servizio nel medio periodo.

        
      
                               Art. 3.

  1. Il  Commissario  straordinario, nell'ambito della trattativa per
la  cessione  dell'azienda  o di singoli rami o attivita', contratti,
beni e rapporti si attiene ai seguenti criteri:
    a) puo'   rendere   disponibili   e  rivelare  ai  proponenti  ed
offerenti,   con   le   opportune   cautele  e  secondo  il  prudente
apprezzamento,  e  previa  sottoscrizione  da  parte  degli stessi di
opportuni  ed adeguati impegni alla riservatezza, dati e informazioni
concernenti  l'impresa  ed  il  gruppo,  anche  se  riservati, la cui
conoscenza  sia  utile  per  le  trattative  ovvero  per  la migliore
definizione di offerte e proposte;
    b) fermo  restando  quanto  stabilito dalla normativa in materia,
esprime  il  proprio motivato parere in ordine a qualsiasi proposta o
offerta ritenuta idonea - anche a seguito di eventuali trattative - a
soddisfare i requisiti di cui all'art. 4, comma 4-quater, delle legge
18 febbraio 2004, n. 39;
    c) si  attiene  alla massima discrezione ed impone - ove ritenuto
necessario - vincoli di riservatezza in ordine allo svolgimento delle
trattative.

        
      
                               Art. 4.

  1. Il  Commissario,  anche all'estero, puo' procedere alle seguenti
attivita'  per il conseguimento delle finalita' della procedura e per
l'approvvigionamento   di   mezzi   finanziari   necessari   per   la
prosecuzione  dell'attivita'  aziendale e la continuita' del servizio
pubblico,  previe  specifiche  autorizzazioni  da parte del Ministero
dello  sviluppo  economico  nei  casi  previsti  dalla  normativa  in
materia:
    a) contrazione di mutui o finanziamenti in genere con rilascio di
garanzie reali;
    b) vendite  di  beni  immobili e mobili, anche registrati e anche
con contratti di lease-back;
    c) operazioni di smobilizzo di crediti;
    d) cessione di partecipazioni sociali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 novembre 2008
                                            Il Presidente: Berlusconi