Alitalia - Poteri al Commissario straordinario
Alitalia - Poteri al Commissario straordinario per S.p.A. Alitalia - Linee Aeree Italiane. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008 (GU n. 271 del 19-11-2008 )
Alitalia - Poteri al Commissario straordinario per S.p.A. Alitalia - Linee Aeree Italiane. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008 (GU n. 271 del 19-11-2008 )
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008
Poteri al Commissario straordinario per S.p.A. Alitalia - Linee Aeree
Italiane.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il quale, tra
l'altro, all'art. 27, comma 2, cosi' come modificato dall'art. 1,
comma 1-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito
dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, stabilisce che le finalita'
della procedura possono essere realizzate:
«b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti
sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di
cessione dei complessi di beni e contratti")».
Visto il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, il quale, tra
l'altro, all'art. 1, comma 3 aggiunge il seguente periodo all'art. 2,
comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39:
«Per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione
straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la
determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni
dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono
disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui all'art.
38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in
conformita' ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto
puo' prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento
delle finalita' della procedura»;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 agosto 2008 con il quale la Societa' Alitalia - Linee
Aeree Italiane S.p.A. e' stata ammessa, con decorrenza immediata alla
procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2 del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 28 agosto
2008, n. 134;
Visto altresi' l'art. 2 dello stesso decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008, con il quale il prof.
Augusto Fantozzi, nato a Roma il 24 giugno 1940, e' stato nominato,
con decorrenza immediata, commissario straordinario nella procedura
di amministrazione straordinaria della Societa' Alitalia - Linee
Aeree Italiane S.p.A.;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Commissario straordinario della procedura di amministrazione
straordinaria della S.p.A. Alitalia - Linee Aeree Italiane, appresso
il «Commissario straordinario», nello svolgimento delle proprie
funzioni, considerata la necessita' di provvedere alla gestione
dell'impresa e del gruppo, assicurando la sussistenza delle
condizioni per garantire la continuita' del servizio pubblico,
tenendo conto della complessita' dell'organizzazione aziendale e
della capillarita' anche sul piano territoriale, delle articolazioni
aziendali, puo' avvalersi, entro i limiti dello stretto necessario e
per singoli e specifici affari anche finalizzati al trasferimento
dell'azienda o rami di essa, di consulenti ed ausiliari esterni,
previa determinazione dei relativi compensi, conferendo loro poteri
provvisori, anche di coordinamento o gestione di specifiche attivita'
dell'impresa, controllo aziendale nonche', solo se assolutamente
necessario, di rappresentanza per specifici atti.
Art. 2.
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39, come modificato dal decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134,
convertito dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, all'esito ovvero in
concomitanza con l'espletamento delle altre cessioni, il Commissario
straordinario puo' individuare a trattativa privata l'acquirente dei
beni, attivita', contratti e rapporti giuridici connessi con il
trasporto aereo merci in modo da garantire la continuita' del
servizio nel medio periodo.
Art. 3.
1. Il Commissario straordinario, nell'ambito della trattativa per
la cessione dell'azienda o di singoli rami o attivita', contratti,
beni e rapporti si attiene ai seguenti criteri:
a) puo' rendere disponibili e rivelare ai proponenti ed
offerenti, con le opportune cautele e secondo il prudente
apprezzamento, e previa sottoscrizione da parte degli stessi di
opportuni ed adeguati impegni alla riservatezza, dati e informazioni
concernenti l'impresa ed il gruppo, anche se riservati, la cui
conoscenza sia utile per le trattative ovvero per la migliore
definizione di offerte e proposte;
b) fermo restando quanto stabilito dalla normativa in materia,
esprime il proprio motivato parere in ordine a qualsiasi proposta o
offerta ritenuta idonea - anche a seguito di eventuali trattative - a
soddisfare i requisiti di cui all'art. 4, comma 4-quater, delle legge
18 febbraio 2004, n. 39;
c) si attiene alla massima discrezione ed impone - ove ritenuto
necessario - vincoli di riservatezza in ordine allo svolgimento delle
trattative.
Art. 4.
1. Il Commissario, anche all'estero, puo' procedere alle seguenti
attivita' per il conseguimento delle finalita' della procedura e per
l'approvvigionamento di mezzi finanziari necessari per la
prosecuzione dell'attivita' aziendale e la continuita' del servizio
pubblico, previe specifiche autorizzazioni da parte del Ministero
dello sviluppo economico nei casi previsti dalla normativa in
materia:
a) contrazione di mutui o finanziamenti in genere con rilascio di
garanzie reali;
b) vendite di beni immobili e mobili, anche registrati e anche
con contratti di lease-back;
c) operazioni di smobilizzo di crediti;
d) cessione di partecipazioni sociali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2008
Il Presidente: Berlusconi