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rifiuti - tutela ambientale

rifiuti - tutela ambientale -emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela ambientale - DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. 172 - Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela ambientale. (GU n. 260 del 6-11-2008 )

rifiuti - tutela ambientale -emergenza nel settore dello smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione  Campania,   nonche'  misure urgenti di tutela ambientale - DECRETO-LEGGE   6 novembre 2008, n. 172 - Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela ambientale. (GU n. 260 del 6-11-2008 )

DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008 , n. 172
Misure  straordinarie  per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione  Campania,   nonche'  misure urgenti di tutela ambientale.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  23 maggio  2008,  n.  90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di definire un
quadro  di  adeguate  iniziative per consolidare i risultati positivi
ottenuti  nell'aumento della capacita' di smaltimento dei rifiuti nel
territorio campano e per il definitivo superamento dell'emergenza con
una   graduale   e  tempestiva  restituzione  dei   poteri  agli  enti
ordinariamente competenti;
  Tenuto conto che l'indiscriminato abbandono dei rifiuti in zone non
autorizzate  e  le  violazioni delle norme in materia ambientale sono
suscettibili  di comportare gravi danni alla salute delle popolazioni
dei  territori  nei  quali  -  come attualmente accade per la regione
Campania  -  e' stato dichiarato lo stato di emergenza previsto dalla
legge  24  febbraio 1992, n. 225, e che pertanto in tali territori e'
necessario   garantire  una  maggiore  incisivita'  della   disciplina
sanzionatoria in materia di diritto ambientale;
  Ravvisata  inoltre l'esigenza di assicurare il pieno coinvolgimento
degli  enti  locali  nelle  attivita'  di  competenza, anche mediante
interventi    sostitutivi   nei   confronti    delle   amministrazioni
inadempienti;
  Considerata   altresi'   la  necessita'  e   l'urgenza  di  attivare
procedure  accelerate per la rimozione dei cumuli di rifiuti e misure
di  incentivazione  per  il  conferimento  di rifiuti ingombranti, di
imballaggi   usati  e  di  rifiuti  di  imballaggio,   per  assicurare
l'immediato  smaltimento  dei  rifiuti  giacenti  o abbandonati sulle
strade e nei territori urbani ed extraurbani della regione Campania;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, di
concerto  con  i  Ministri dello sviluppo economico, della giustizia,
dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

Art. 1.Misure  per  incentivare  il  conferimento di rifiuti ingombranti, di
            imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio

  1.  Per  tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello
smaltimento   dei   rifiuti   nella  regione   Campania,  al  fine  di
incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e
il   trasporto  occasionale  o  saltuario  di  singole   tipologie  di
imballaggi  usati  e  rifiuti di imballaggio, nella misura massima di
100  chilogrammi  al giorno, per il relativo conferimento presso aree
di  raccolta  attrezzate,  gestite  da  soggetti  pubblici   o privati
all'uopo  autorizzati.  Per  tale attivita' al soggetto conferente il
materiale  spetta  un  indennizzo  forfetario, a carico del Consorzio
nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo
stesso  CONAI  ai  gestori  del  servizio  di  gestione integrata dei
rifiuti,   ai   sensi   del  vigente  accordo   quadro  stipulato  con
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) .
  2.  Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1
ed  in  via  sperimentale,  chi  provvede al conferimento dei rifiuti
ingombranti  a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il
servizio  di  raccolta  a  domicilio  e' esentato dal pagamento degli
oneri   di   trasporto  e  di  smaltimento.  Tali   oneri,  fino  alla
concorrenza  massima  di  due  milioni  di  euro  sono   certificati e
liquidati dall'amministrazione comunale a valere sulla disponibilita'
del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n.
123.
  3.  Con  una  o  piu'  ordinanze  del   Presidente del Consiglio dei
Ministri,  sentito  il  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela del
territorio   e   del  mare,  ai  sensi   dell'articolo 5  della  legge
24 febbraio   1992,   n.   225,   e   successive  modificazioni,  sono
disciplinate  le  modalita'  attuative  delle  disposizioni di cui al
presente articolo.

       
     

Art. 2.Rimozione  di  cumuli  di  rifiuti  indifferenziati   e  pericolosi ed
                  impianti di gestione dei rifiuti

  1.  Allo  scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono
dei  rifiuti  sul  territorio  della  regione  Campania,   i  soggetti
pubblici competenti, con le risorse disponibili allo scopo e previste
dalla  legislazione  vigente, dispongono la rimozione ed il trasporto
di  cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o
private  da  parte  di  soggetti  in  possesso  dei   necessari titoli
abilitativi,  anche  in  deroga  alle procedure vigenti, ivi comprese
quelle  sul  prelievo  ed  il  trasporto  dei rifiuti pericolosi, con
l'assistenza  dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione ambientale
della  Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela
della  salute  pubblica e dell'ambiente, nonche' anche in deroga alle
procedure  di  cui  all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, e' consentito
l'affidamento  diretto  del  servizio  a  soggetti  in possesso della
necessaria  idoneita'  tecnica  ai  sensi  della normativa vigente. I
soggetti  pubblici  competenti  individuano,  anche  in   deroga  alla
vigente  normativa,  nel rispetto dei principi generali in materia di
tutela  dei  beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare
quali   siti   di   stoccaggio   provvisorio    per   la  salvaguardia
dell'ambiente,  presso  cui  conferire i rifiuti rimossi per il tempo
necessario  ad  una  prima  selezione  e  caratterizzazione,   nonche'
all'attribuzione  dei  codici CER ai fini dell'avvio delle successive
fasi  di  gestione,  garantendo  adeguate  condizioni  di igiene e di
tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.
  2.  I  rifiuti  provenienti  dalle  aree  di   cui  al  comma 1 sono
destinati  ad  attivita'  di  recupero, ovvero di smaltimento secondo
quanto  previsto  dalla  parte  IV  e  relativi   allegati del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  3.  Le autorita' competenti autorizzano l'attivazione e la gestione
dei  siti  di  stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici
giorni   dalla   richiesta.  Decorso  inutilmente  tale   termine,  il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare
provvede  in  via  sostitutiva,  con  oneri  a  carico dell'autorita'
inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui al decreto-legge
23 maggio  2008,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 123.
  4.   All'articolo 8   del  decreto-legge  23 maggio   2008,  n.  90,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
dopo  il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il Sottosegretario
di  Stato  dispone  la progettazione, la realizzazione e la gestione,
con  il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero
dei  rifiuti  gia'  prodotti  e stoccati per la produzione di energia
mediante  l'applicazione  delle  migliori  tecnologie   disponibili  a
salvaguardia  della  salute della popolazione e dell'ambiente; a tale
fine  il  Sottosegretario  di  Stato  individua  un   sito  idoneo nel
territorio della regione Campania.».

       
     

Art. 3.Commissariamento di enti locali

  1.  All'articolo 142  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore
dello  smaltimento  dei  rifiuti  dichiarato  ai  sensi   della  legge
24 febbraio  1992,  n.  225,  in  caso  di  mancata   osservanza degli
obblighi  posti  a carico delle province inerenti alla programmazione
ed  organizzazione  del  recupero  e  dello smaltimento dei rifiuti a
livello  provinciale  ed  alla  individuazione delle zone idonee alla
localizzazione  degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti,
ovvero  in  caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico
dei  comuni  inerenti alla disciplina delle modalita' del servizio di
raccolta   e   trasporto   dei   rifiuti    urbani,   della   raccolta
differenziata,  della  promozione del recupero delle diverse frazioni
di  rifiuti,  della  raccolta  e  trasporto  dei   rifiuti  primari di
imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo
3 aprile  2006,  n.  152,  anche  come  precisati   dalle ordinanze di
protezione  civile,  anche su segnalazione del soggetto delegato alla
gestione   dell'emergenza,  con  decreto  del  Ministro   dell'interno
possono  essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i
componenti dei consigli e delle giunte.».

       
     

Art. 4.Affidamento  del  servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di
Caserta

  1.  Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione
delle  societa'  provinciali di cui all'articolo 20 della legge della
regione  Campania  28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i
comuni  della  provincia  di  Caserta  che si avvalgono del Consorzio
unico  di  bacino della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette
giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviano
le  procedure  per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti
urbani,  ai  sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123,  purche'  si  tratti  di bacino di utenza di almeno quindicimila
abitanti.  I  bandi  di  gara  contengono  misure di assegnazione del
personale  dipendente  dal Consorzio unico, in proporzione alle quote
di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base
alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e comunque
utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai
sensi  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro di categoria
Federambiente,  nonche'  criteri di preferenza per l'assorbimento del
personale del Consorzio medesimo.
  2.  I  comuni  che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle
province   di   Napoli  e  di  Caserta   limitatamente  alla  raccolta
differenziata,  con  le  procedure  di cui al comma 1, affidano entro
sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
predetto  servizio alle societa' che svolgono il servizio di raccolta
dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale dipendente del
Consorzio   utilizzato  presso  i  medesimi  comuni  ai   gestori  del
servizio.  Nel  caso  in  cui il predetto personale sia utilizzato in
piu'  comuni,  la  ripartizione  del personale avviene in proporzione
alle  quote  di  partecipazione  dei  comuni  ai   consorzi  di bacino
costituiti  in  base  alla  legge  della regione Campania 10 febbraio
1993, n. 10.
  3.  Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la
vigilanza  dei  prefetti  territorialmente competenti che nominano il
presidente  della Commissione di gara per l'affidamento del servizio.
Qualora  i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e
2,  i prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario ad
acta  per  i necessari adempimenti senza ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato.

Art. 5.Lavoro straordinario del personale militare

  1.  Per  remunerare  il  maggior  impegno  richiesto   al  personale
militare  assegnato  alla struttura commissariale, per il periodo dal
16 gennaio  2008  al  9 giugno  2008,  e'  previsto,   in  aggiunta al
compenso   di   cui   all'ordinanza   del   Commissario  delegato  per
l'emergenza  rifiuti  nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92,
un  ulteriore  importo che corrisponde ad una autorizzazione di spesa
complessiva  massima  di 660.000 euro. Il compenso e' da considerarsi
remunerativo  anche del compenso forfettario di impiego, del compenso
forfettario  di  guardia  e  dell'indennita'  di  marcia   riferiti al
medesimo periodo.
  2.  Gli  oneri  di  cui  al presente articolo , valutati in 660.000
euro,  sono  posti  a  carico  dei  fondi  di cui all'articolo 17 del
decreto-legge  23 maggio  2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
  3.  All'articolo 2,  comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123,  dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «, nonche'
per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti,».

Art. 6.Disciplina sanzionatoria

  1.  Nei  territori  in  cui  vige lo stato di emergenza nel settore
dello  smaltimento  dei  rifiuti  dichiarato  ai  sensi   della  legge
24 febbraio 1992, n. 225:
    a) chiunque  in  modo incontrollato o presso siti non autorizzati
abbandona,  scarica,  deposita  sul  suolo o nel sottosuolo o immette
nelle  acque  superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali
ovvero  rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno
0.5  metri  cubi  e  con  almeno  due  delle   dimensioni  di altezza,
lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, e' punito con
la  reclusione  fino  a  tre  anni  e  sei  mesi;   se l'abbandono, lo
sversamento,  il  deposito  o l'immissione nelle acque superficiali o
sotterranee   riguarda   rifiuti  diversi,  si  applica   la  sanzione
amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;
    b) i   titolari   di  imprese  ed  i   responsabili  di  enti  che
abbandonano,  scaricano  o  depositano  sul suolo o nel sottosuolo in
modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, ovvero li
immettono  nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la
reclusione  da  tre  mesi  a quattro anni se si tratta di rifiuti non
pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta
di rifiuti pericolosi;
    c) se  i  fatti  di  cui alla lettera b) sono posti in essere con
colpa,  il  responsabile  e'  punito con l'arresto da un mese ad otto
mesi  se  si  tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei
mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;
    d) chiunque   effettua  una  attivita'  di   raccolta,  trasporto,
recupero,  smaltimento,  commercio  ed  intermediazione di rifiuti in
mancanza  dell'autorizzazione,  iscrizione o comunicazione prescritte
dalla normativa vigente e' punito:
      1)  con  la  pena  della reclusione da sei mesi a quattro anni,
nonche' con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta
di rifiuti non pericolosi;
      2)  con  la  pena  della   reclusione da uno a sei anni e con la
multa  da  quindicimila  euro  a  cinquantamila  euro se si tratta di
rifiuti pericolosi;
    e) chiunque  realizza o gestisce una discarica non autorizzata e'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la
multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della
reclusione  da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a
centomila  euro  se  la  discarica e' destinata, anche in parte, allo
smaltimento  di  rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla
sentenza   pronunciata  ai  sensi  dell'articolo 444  del   codice  di
procedura  penale  consegue  la  confisca  dell'area  sulla   quale e'
realizzata  la  discarica  abusiva  se  di proprieta' dell'autore del
reato,  fatti  salvi  gli  obblighi di bonifica o di ripristino dello
stato dei luoghi;
    f) le  pene  di  cui  alle  lettere b), c), d) ed e) sono ridotte
della   meta'   nelle  ipotesi  di  inosservanza   delle  prescrizioni
contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di
carenza  dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni
o comunicazioni;
    g) chiunque  effettua  attivita'  di  miscelazione   di  categorie
diverse  di  rifiuti  pericolosi di cui all'allegato G della parte IV
del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,   ovvero  rifiuti
pericolosi  con  rifiuti non pericolosi, e' punito con la pena di cui
alla lettera d), numero 2), o, se il fatto e' commesso per colpa, con
l'arresto da sei mesi a un anno;
    h) chiunque  effettua  il  deposito temporaneo presso il luogo di
produzione  di  rifiuti  sanitari  pericolosi,  con   violazione delle
disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica
15 luglio 2003, n. 254, e' punito con la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro,
ovvero  con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto e'
commesso  per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da   duemilaseicento   euro  a  quindicimilacinquecento   euro  per  i
quantitativi non superiori a duecento litri o quantita' equivalenti.

Art. 7.Campagna informativa

  1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul
sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, si puo' far ricorso ad
una  campagna  informativa  e  di  comunicazione,  anche   sul sistema
sanzionatorio  introdotto  dal  presente  decreto,  mediante appositi
comunicati   o   adeguati   spazi  all'interno   della  programmazione
televisiva e radiofonica.
  2.   Nei   programmi   televisivi   e    radiofonici  dedicati  alla
enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico puo' garantire
un congruo spazio di approfondimento avente contenuto educativo sulle
tipologie  e  le  corrette  modalita'  di conferimento, smaltimento e
recupero dei rifiuti.
  3.   Le  iniziative  di  informazione  sono   attuate  dal  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare, anche in
collaborazione  con  il  Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle relative attivita'
si  fa  fronte  con  gli  ordinari  stanziamenti  di   bilancio  delle
amministrazioni  coinvolte,  allo scopo finalizzati e gia' previsti a
legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
  4. Il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri a carico della
finanza  pubblica,  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
vigore   del  presente  decreto,  e'  autorizzato  ad   adeguare  alle
finalita'  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 il contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, prevedendo, tra
l'altro,   la   realizzazione  nelle  reti   radiofoniche,  televisive
analogiche,  digitali, satellitari, nonche' mediante la utilizzazione
della  piattaforma WEB, di adeguati spazi informativi all'interno dei
programmi  di  intrattenimento,  divulgativi, culturali e di fiction,
con  particolare  riguardo a quelli realizzati presso la struttura di
produzione RAI di Napoli.

Art. 8.Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi

  1.  In  relazione  alle  esigenze connesse all'emergenza rifiuti in
Campania  ed  al fine di potenziare le capacita' operative, anche per
gli  aspetti  antincendi,  sono assegnate in posizione di comando, al
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  un  numero  non  inferiore  a  35 unita' di personale
operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo non
superiore   al  termine  di  cui  all'articolo 19  del   decreto-legge
23 maggio  2008,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 123.
  2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente
articolo ed  in  coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, e' rinnovato ogni novanta giorni con oneri a carico del fondo
di  cui  all'articolo 17  del  decreto-legge  23 maggio   2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
  3.  Il  Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della  difesa  civile  e'  autorizzato ad acquistare, anche in deroga
alle  procedure  ordinarie  ed  in  particolare  di   quelle di cui al
decreto  legislativo  12 aprile  2006, n. 163, i mezzi e le dotazioni
logistiche  necessari per assicurare la piena capacita' operativa del
personale   del  Corpo  nazionale  assegnato  al   Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Ai
relativi  oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede mediante utilizzo
delle  risorse  iscritte  sulla  contabilita' speciale del competente
capo  missione, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnate  alla  pertinente   Missione  e
Programma del Ministero dell'interno.
  4.  Il  personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati
per  compiti  comunque  rientranti  nelle attivita' istituzionali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle localita' individuate dal
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,  dandone  comunicazione,  per  i   necessari  raccordi
operativi,   al  direttore  regionale  dei  Vigili  del   fuoco  della
Campania.
  5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nella   rubrica  dopo  la  parola:  «antincendio»   sono  inserite  le
seguenti:  «,  di  protezione  civile»  ed al comma 1 dopo la parola:
«antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile come
individuati  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti su
proposta  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri».
  6.  Al fine dell'immediata identificazione durante le operazioni di
emergenza  degli  aeromobili del Dipartimento della protezione civile
della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,  le  marche  di
immatricolazione  da  I-DPCA  a  I-DPCZ,  qualora  gia'   assegnate ad
aeromobili  che  siano  stati  cancellati  dal  Registro   aeronautico
nazionale,    possono    essere    nuovamente    assegnate   dall'ENAC
esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento medesimo.

Art. 9.Incentivi per la realizzazione degli inceneritori

  1. All'articolo 2, comma 137, della legge 27 dicembre 2007, n. 244,
come  modificato  dal  comma 7  dell'articolo 4-bis del decreto-legge
3 giugno  2008,  n.  97,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo  le  parole: «per quelli in costruzione» sono inserite le
seguenti:  «o  entrati  in  esercizio  fino alla data del 31 dicembre
2008»;
    b) le  parole:  «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «inderogabilmente  entro il 31 dicembre
2009»;
    c) dopo  il  primo  periodo,  e'  aggiunto, in fine, il seguente:
«Sono  comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al
secondo   periodo   del   comma   1117   dell'articolo 1  della  legge
27 dicembre  2006,  n.  296,  per gli impianti, senza distinzione fra
parte  organica  ed  inorganica,  ammessi ad accedere agli stessi per
motivi  connessi  alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata,
prima   della  data  di  entrata  in  vigore   della  medesima  legge,
dichiarata   con  provvedimento  del  Presidente  del   Consiglio  dei
Ministri.».

Art. 10.Norma di interpretazione autentica

  1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n.
123,  si interpreta nel senso che per creditori si intendono anche le
societa'   appartenenti  al  medesimo  gruppo  societario,   ai  sensi
dell'articolo 2359  del  codice  civile,  delle  societa'   originarie
affidatarie  del  servizio  di  smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania  di  cui  esse  si  sono  comunque  avvalse   ai  fini  della
realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

Art. 11.Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della   Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


    Dato a Roma, addi' 6 novembre 2008
                             NAPOLITANO

                              Berlusconi,   Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
                              della tutela del territorio e del mare
                              Scajola,     Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Alfano, Ministro della giustizia
                              Maroni, Ministro dell'interno
                              La Russa, Ministro della difesa
                              Tremonti,    Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano