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Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita' 1

(TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008 , n. 137 Testo del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 1 settembre 2008), coordinato con la legge di conversione n. 169 del 30 ottobre 2008 (in questa stessaGazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita». ( G.U. 256 del 31-10-2008)

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita' -   (TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008 , n. 137 Testo  del  decreto-legge  1° settembre  2008,  n.  137   (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 1 settembre 2008), coordinato con  la  legge  di  conversione n. 169 del 30 ottobre 2008 (in questa stessa   Gazzetta  Ufficiale  alla  pag. 4),  recante:   «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita». ( G.U. 256 del 31-10-2008)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008 , n. 137

Testo  del  decreto-legge  1° settembre  2008,  n.  137  (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 204 del 1 settembre 2008), coordinato
con  la  legge  di  conversione n. 169 del 30 ottobre 2008 (in questa
stessa   Gazzetta  Ufficiale  alla  pag. 4),  recante:  «Disposizioni
urgenti in materia di istruzione e universita».

Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate nel video tra i segni ((...))

    A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
                               Art. 1.
                     Cittadinanza e Costituzione

  1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad
una   sperimentazione   nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  11  del
((regolamento  di  cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo  1999,  n.  275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di
formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel
secondo  ciclo  di  istruzione  delle  conoscenze  e delle competenze
relative  a  «Cittadinanza  e  Costituzione»,  nell'ambito delle aree
storico-geografica  e  storico-sociale  e  del  monte ore complessivo
previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola
dell'infanzia.
((  1-bis.  Al  fine  di  promuovere  la  conoscenza  del  pluralismo
istituzionale,  definito  dalla  Carta  costituzionale, sono altresi'
attivate  iniziative  per  lo  studio  degli  statuti regionali delle
regioni ad autonomia ordinaria e speciale.))
  2.  All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
delle   risorse   umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.

        
      

                               Art. 2.
            Valutazione del comportamento degli studenti

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dal ((regolamento di cui al))
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive  modificazioni,  in  materia  di diritti, doveri e sistema
disciplinare  degli  studenti  nelle  scuole secondarie di primo e di
secondo  grado,  in  sede  di  scrutinio  intermedio  e  finale viene
valutato  il  comportamento di ogni studente durante tutto il periodo
di   permanenza  nella  sede  scolastica,  anche  in  relazione  alla
partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati
dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
((  1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello
Stato  per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1,
commi  28  e  29,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni,  non  utilizzate  alla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione del presente decreto, sono versate all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  per essere destinate al finanziamento di
interventi  per  l'edilizia  scolastica e la messa in sicurezza degli
istituti  scolastici  ovvero  di  impianti  e  strutture sportive dei
medesimi.  Al  riparto  delle  risorse,  con  l'individuazione  degli
interventi  e  degli  enti  destinatari,  si provvede con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, in coerenza con
apposito  atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti
permateria e per i profili finanziari.))
  2.  A  decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del
comportamento  e'  ((effettuata  mediante  l'attribuzione  di un voto
numerico espresso in decimi.))
  3.  La  votazione  sul  comportamento  degli  studenti,  attribuita
collegialmente  dal  consiglio  di  classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del
ciclo.  Ferma  l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno  scolastico  di  cui  al  comma 2, con decreto del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca sono specificati i
criteri  per  correlare  la  particolare  e  oggettiva  gravita'  del
comportamento  ((al  voto inferiore a sei decimi,)) nonche' eventuali
modalita' applicative del presente articolo.

        
      

                               Art. 3.
        Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

  1.  Dall'  anno  scolastico  2008/2009,  nella  scuola  primaria la
valutazione  periodica  ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
la   certificazione   delle   competenze  da  essi  acquisite  ((sono
effettuati  mediante  l'attribuzione  di  voti  espressi  in decimi e
illustrate))   con   giudizio   analitico   sul  livello  globale  di
maturazione raggiunto dall'alunno.
((  1-bis.  Nella  scuola  primaria, i docenti, con decisione assunta
all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.))
  2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
grado  la  valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni  e  la  certificazione  delle  competenze  da  essi  acquisite
((nonche  la  valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate
mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.))
((  3.  Nella  scuola  secondaria di primo grado,)) sono ammessi alla
classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo,
gli   studenti   che   hanno  ottenuto,  ((con  decisione  assunta  a
maggioranza  dal  consiglio  di classe,)) un voto non inferiore a sei
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
((  3-bis.  Il  comma  4  dell'articolo 185 del testo unico di cui al
decreto   legislativo  16 aprile  1994,  n.  297  e'  sostituito  dal
seguente:) ))
((  «4.  L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con
valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione
analitica  dei  traguardi  di  competenza  e  del  livello globale di
maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti
che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».))
((  4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e' abrogato.))
  5.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, si provvede al
coordinamento  delle norme vigenti per la valutazione degli studenti,
((tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della
disabilita'  degli  alunni,))  e  sono  stabilite eventuali ulteriori
modalita' applicative del presente articolo.

        
      

                               Art. 4.
               Insegnante unico nella scuola primaria

  1.  Nell'ambito  degli  obiettivi  di  ((razionalizzazione)) di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti
((previsti  dal  comma 4  del medesimo articolo 64)) e' ulteriormente
previsto  che  le  istituzioni  scolastiche ((della scuola primaria))
costituiscono  classi  affidate  ad un unico insegnante e funzionanti
con  orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene
comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie,
di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola.
((  2.  Con apposita sequenza contrattuale e' definito il trattamento
economico  dovuto  all'insegnante unico della scuola primaria, per le
ore  di  insegnamento  aggiuntive  rispetto  all'orario  d'obbligo di
insegnamento)) stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
((  2-bis. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente
articolo,  il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferme
restando  le  attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma
7,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n. 133, provvede alla
verifica    degli    specifici    effetti    finanziari   determinati
dall'applicazione  del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal
1° settembre   2009.  A  seguito  della  predetta  verifica,  per  le
finalita'  di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del
presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via
transitoria,  a  valere  sulle  risorse  del  fondo  d'istituto delle
istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse
rese   disponibili   ai  sensi  del  comma  9  dell'articolo  64  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa
conseguenti  all'applicazione  del  comma 1,  resi disponibili per le
finalita'  di  cui  al  comma 2 del presente articolo, e in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
((  2-ter-  La  disciplina  prevista  dal  presente articolo entra in
vigore  a  partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle
prime classi del ciclo scolastico.))

        
      

                               Art 5.

                     Adozione dei libri di testo

  1.   Fermo   restando   quanto   disposto   dall'articolo   15  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, i competenti organi scolastici
adottano  libri  di  testo  in  relazione  ai quali l'editore ((si e'
impegnato))  a  mantenere  invariato  il  contenuto  nel quinquennio,
((salvo   che   per   la  pubblicazione  di  eventuali  appendici  di
aggiornamento))   da  rendere  separatamente  disponibili.  Salva  la
ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di
testo  avviene  ((nella  scuola  primaria con cadenza quinquennale, a
valere  per  il  successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di
primo  e  secondo  grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei
anni.))  11  dirigente  scolastico vigila affinche' le delibere ((dei
competenti  organi  scolastici))  concernenti l'adozione dei libri di
testo siano assunte nel rispetto del le disposizioni vigenti.

        
      

                           (( Art. 5-bis.
        Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento

  1.  Nei  termini  e  con  le modalita' fissati nel provvedimento di
aggiornamento  delle  graduatorie  ad  esaurimento da disporre per il
biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e
607,   della   legge   27   dicembre   2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni,  i  docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo
presso  le  scuole  di specializzazione per l'insegnamento secondario
(SSIS)  o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo
didattico  (COBASLID),  attivati  nell'anno  accademico  2007/2008, e
hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle
predette  graduatorie,  e sono collocati nella posizione spettante in
base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
  2.   Analogamente   sono   iscritti,   a  domanda,  nelle  predette
graduatorie  e  sono  collocati  nella posizione spettante in base ai
punteggi   attribuiti   ai  titoli  posseduti  i  docenti  che  hanno
frequentato  il  primo  corso biennale di secondo livello finalizzato
alla  formazione  dei  docenti di educazione musicale delle classi di
concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della
classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
  3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette
graduatorie   coloro   che  si  sono  iscritti  nell'anno  accademico
2007/2008  al  corso di laurea in scienze della formazione primaria e
ai  corsi  quadriennali  di  didattica  della  musica;  la riserva e'
sciolta  all'atto  del  conseguimento  dell'abilitazione  relativa al
corso  di  laurea  e  ai  corsi  quadriennali  sopra  indicati  e  la
collocazione  in  graduatoria  e'  disposta  sulla  base dei punteggi
attribuiti ai titoli posseduti.))

        
      

                               Art. 6.
 Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

  1.  L'esame  di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, ((e successive modificazioni,))
comprensivo  della  valutazione delle attivita' di tirocinio previste
dal  relativo  percorso  formativo,  ha  valore  di  esame di Stato e
abilita  all'insegnamento  ((nella  scuola  primaria  o  nella scuola
dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.))
  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
in  vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata
in vigore del presente decreto.

        
      

                               Art 7.

Modifica  del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n.   244,   in  materia  di  accesso  alle  scuole  universitarie  di
specializzazione in medicina e chirurgia

  1.  Il  comma 433  dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
  «433.  Al  concorso  per  l'accesso  alle ((scuole universitarie di
specializzazione  in  medicina  e  chirurgia,))  di  cui  al  decreto
legislativo  17 agosto  1999,  n.  368,  e  successive modificazioni,
possono  partecipare  tutti  i  laureati  in  medicina e chirurgia. I
laureati  di  cui  al primo periodo, che ((superano ))il concorso ivi
previsto,  sono  ammessi alle scuole di specializzazione a condizione
che   conseguano   l'abilitazione   per   l'esercizio  dell'attivita'
professionale,  ove  non  ancora  posseduta,  entro la data di inizio
delle  attivita' didattiche di dette scuole immediatamente successiva
al concorso espletato.».

        
      

                           (( Art. 7-bis.
             Provvedimenti per la sicurezza delle scuole

  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa
in   sicurezza   degli   edifici   scolastici,   formulato  ai  sensi
dell'articolo 80,  comma 21,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive  modificazioni, e' destinato un importo non inferiore al 5
per   cento   delle   risorse   stanziate   per  il  programma  delle
infrastrutture strategiche in cui il piano stesso e' ricompreso.
  2.  Al  fine  di consentire il completo utilizzo delle risorse gia'
assegnate   a  sostegno  delle  iniziative  in  materia  di  edilizia
scolastica,  le  economie,  comunque maturate alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati
ai  sensi  dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 9 agosto 1986, n. 488,
dall'articolo  1  della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'art. 2,
comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonche' quelle relative a
finanziamenti  per i quali non sono state effettuate movimentazioni a
decorrere  dal 1° gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni
appaltanti  provvedono  a  rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del
codice  dei  contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture,
di  cui  al  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti
stipulati,  quantificano  le  economie  e ne danno comunicazione alla
regione territorialmente competente.
  3. La revoca di cui al comma 2 e' disposta con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le regioni
territorialmente  competenti,  e  le relative somme sono riassegnate,
con  le  stesse  modalita',  per  l'attivazione  di opere di messa in
sicurezza  delle  strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione
del  rischio  sismico,  da  realizzare in attuazione del patto per la
sicurezza  delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro
della pubblica istruzione, e dai rappresentanti delle regioni e degli
enti  locali,  ai  sensi  dell'articolo 1,  comma  625,  della  legge
27 dicembre  2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a
regione  diversa  e'  disposta sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, e
successive modificazioni.
  4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e
3  del  presente  articolo si  applicano,  in  quanto compatibili, le
prescrizioni  di  cui  all'articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11
gennaio  1996,  n.  23;  i  relativi finanziamenti possono, comunque,
essere  nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalita',
qualora  i  lavori  programmati  non  siano  avviati  entro  due anni
dall'assegnazione    ovvero    gli    enti   beneficiari   dichiarino
l'impossibilita' di eseguire le opere.
  5.  Il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di  concerto  con  il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
nomina   un  soggetto  attuatore  che  definisce  gli  interventi  da
effettuare  per  assicurare  l'immediata messa in sicurezza di almeno
cento  edifici  scolastici  presenti  sul  territorio  nazionale  che
presentano  aspetti  di  particolare  critica  sotto il profilo della
sicurezza  sismica.  Il  soggetto attuatore e la localizzazione degli
edifici   interessati  sono  individuati  d'intesa  con  la  predetta
Conferenza unificata.
  6.  Al  fine  di  assicurare  l'integrazione e l'ottimizzazione dei
finanziamenti  destinati  alla  sicurezza  sismica  delle  scuole, il
soggetto  attuatore,  di  cui al comma 5, definisce il cronoprogramma
dei  lavori  sulla  base  delle  risorse disponibili, d'intesa con il
Dipartimento  della protezione civile, sentita la predetta Conferenza
unificata.
  7.  All'attuazione  dei  commi da 2 a 6 si provvede con decreti del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  su  proposta del Ministro
conpetente,  previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui
saldi di finanza pubblica.))

        
      

                               Art. 8.
                            Norme finali

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
((  1-bis.  Sono  fatte  salve  le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.))
  2.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella ((Gazzetta Ufficiale)) della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.