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ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI – PARTITI POLITICI

31 Luglio 2009 - ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI – PARTITI POLITICI – ART. 6 BIS, DELLA LEGGE N. 157 DEL 1999 - RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI – ESONERO Pronunciandosi per la prima volta sull’art. 6 bis, della legge n. 157 del 1999, (introdotto dal d.l. n. 273 del 2005, convertito nella legge n. 5123 del 2006,), che prevede – anche per giudizi e procedimenti in corso - l’esonero della responsabilità degli amministratori dei partiti e movimenti politici per le obbligazioni contratte in nome e per conto di tali organizzazione collettive, salvo che abbiano agito con dolo o colpa grave, ed istituisce un fondo di garanzia al servizio delle suddette obbligazioni, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 41 e 81 Cost. Inoltre, sulla base della ratio della norma e del suo carattere eccezionale - rispetto alle previsioni dell’art. 38 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza consolidata - ha ritenuto limitato l’esonero di responsabilità solo alle obbligazioni assunte, in nome e per conto del partito, da chi operi in una veste tale da poter essere considerato amministratore in base allo statuto dell’ente, mentre continuerà a rispondere a norma dell’art. 38 cit. chi assume obbligazioni essendo privo di tale veste statutaria. Corte di Cassazione sentenza n. 14612 del 23 giugno 2009 dal sito web della Corte)

31 Luglio 2009 - ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI – PARTITI POLITICI – ART. 6 BIS, DELLA LEGGE N. 157 DEL 1999 - RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI – ESONERO Pronunciandosi per la prima volta sull’art. 6 bis, della legge n. 157 del 1999, (introdotto dal d.l. n. 273 del 2005, convertito nella legge n. 5123 del 2006,), che prevede – anche per giudizi e procedimenti in corso - l’esonero della responsabilità degli amministratori dei partiti e movimenti politici per le obbligazioni contratte in nome e per conto di tali organizzazione collettive, salvo che abbiano agito con dolo o colpa grave, ed istituisce un fondo di garanzia al servizio delle suddette obbligazioni, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 41 e 81 Cost. Inoltre, sulla base della ratio della norma e del suo carattere eccezionale - rispetto alle previsioni dell’art. 38 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza consolidata - ha ritenuto limitato l’esonero di responsabilità solo alle obbligazioni assunte, in nome e per conto del partito, da chi operi in una veste tale da poter essere considerato amministratore in base allo statuto dell’ente, mentre continuerà a rispondere a norma dell’art. 38 cit. chi assume obbligazioni essendo privo di tale veste statutaria. Corte di Cassazione sentenza n. 14612 del 23 giugno 2009 dal sito web della Corte)