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Prova scritta di un concorso - annullata se il candidato ha sottolineato la traccia

annullata se il candidato ha sottolineato la traccia perche' elemento idoneo a far venir meno l’anonimato - requisito indispensabile per garantire la par condicio tra i concorrenti. (Tar del Lazio sentenza n. 32366 del 20 settembre 2010)

Prova scritta di un concorso - annullata se il candidato ha sottolineato la traccia perche' elemento idoneo a far venir meno l’anonimato - requisito indispensabile per garantire la par condicio tra i concorrenti. (Tar del Lazio sentenza n. 32366 del 20 settembre 2010)

Tar del Lazio che, con la sentenza 32366 del 20 settembre 2010

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

ATTI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE A N. 500 POSTI DI MAGISTRATO ORDINARIO; in particolare, del verbale 2 marzo 2009 n. 91, con il quale la Commissione esaminatrice ha deciso di annullare le tre prove scritte della ricorrente;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonella Trainito;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/07/2010 il dott. Oberdan Forlenza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 23 ottobre 2009, depositato il successivo 2 novembre, la ricorrente impugna, in particolare, il provvedimento con il quale la Commissione esaminatrice del concorso per 500 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 28 febbraio 2008, ha annullato le sue prove scritte, in quanto presentanti segni di riconoscimento.

Tali segni consistono, per la prova scritta di diritto civile, in “frasi della traccia sottolineate con matita rossa”; per la prova scritta di diritto penale in “alcune frasi della traccia sottolineate con matita rossa e blu”.

Vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:

violazione ed errata applicazione artt. 8 e 12 R.D. n. 1860/1925; artt. 14 DPR n. 487/1994; eccesso di potere per presupposti erronei; travisamento dei fatti; motivazione errata, insufficiente e carente; contrasto con l’interesse pubblico; poiché la Commissione “è stata frettolosa nel pervenire ad un convincimento errato” poiché le sottolineature presenti sono state effettuate “in maniera così solare e comprensibile da non poter conseguire finalità sotterranee e trasversali ma costituendo gli stessi ingenui sfoghi istintivi non ragionati” e comunque sono stati apposti non “nello svolgimento delle prove” (come detto dalla Commissione), bensì sulla traccia; né vi è alcuna verifica della idoneità dei segni apposti a consentire la riconoscibilità dell’elaborato e ad attribuirne, di conseguenza, la paternità ad un determinato candidato.

Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, che ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.

Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata Trainito Antonella, che ha concluso richiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

L’art. 8, co. 5, R.D. n. 1860/1925 prevede che “il candidate, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta più grande”. In modo sostanzialmente identico, l’art. 14, co. 2, DPR n. 487/1994 prevede che “il candidato, dopo avere svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande”.

Infine, l’art. 12, co. 7, R.D. n. 1860/1925 cit., prevede che “deve essere pure annullato l’esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere”.

La ratio delle previsioni normative sopra riportate è quella di garantire l’anonimato dell’elaborato, impedendone cioè l’attribuzione ad un candidato determinato, e così tutelando il principio della par condicio dei concorrenti, in ossequio ai principi costituzionali di imparzialità dell’azione amministrativa (art,. 97 Cost.) e di eguaglianza nelle condizioni di accesso ai pubblici uffici (art. 51 Cost.).

A tali fini, quindi, ciò che rileva è l’idoneità del “segno” (inteso come chiara appostazione grafica che può permettere a chi legge un componimento di individuare il soggetto che lo ha apposto: Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2010 n. 877) a consentire la riconoscibilità. Tale segno, dunque, discostandosi dall’id quod plerumque accidit in sede di elaborazione di prove concorsuali, e presentando aspetti di oggettiva “anomalia”, deve apparire tale da rendere il singolo elaborato distinguibile dagli altri e quindi essere idoneo a determinare la perdita di anonimato del compito e quindi la riconoscibilità del suo autore (TAR Campania, Napoli, sez. II, 15 giugno 2007 n. 6191; TAR Basilicata, 11 luglio 2007 n. 489) .

Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che i segni apposti (in modo incongruo) sulle tracce di due elaborati, per di più con matita di diverso colore da quello dell’inchiostro utilizzato per la stesura del compito, siano idonei a determinare il riconoscimento del candidato.

Tale valutazione, che attiene ad esercizio di potestà tecnico-discrezionale dell’amministrazione, si presenta immune da vizi logici ed appare, con riscontro agli elementi concreti che fungono da suo presupposto, sufficientemente e congruamente motivata, posto che effettivamente la sottolineatura di parti della traccia di due elaborati appare elemento obiettivamente idoneo (per collocazione, ripetitività ed inusualità) a determinare la perdita di anonimato dell’elaborato. Né assume alcun valore, alla luce di quanto esposto, che il segno sia apposto sulla traccia e non sul testo di svolgimento del compito.

Per le ragioni esposte, non appaiono fondati i motivi proposti, con conseguente reiezione del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Marano Adele (n. 8660/2009 r.g.), lo rigetta.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14/07/2010 con l'intervento dei Magistrati: