Canone Rai
Canone Rai - Esenzione per gli ulta 75 anni di età - Esenzione dal canone Rai per i contribuenti che avevano raggiunto il compimento dei 75 anni di età - Agenzia delle Entrate - La circolare numero 46 del 2010 indica gli ulteriori requisiti contenuti nel disposto della finanziaria secondo cui non basterebbe il soddisfacimento del requisiti anagrafico per non pagare più il canone Rai. _ rimborso del canone di abbonamento relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 - Agenzia delle Entrate, circolare 20 settembre 2010, n. 46
Canone Rai - Esenzione per gli ulta 75 anni di età - Esenzione dal canone Rai per i contribuenti che avevano raggiunto il compimento dei 75 anni di età - Agenzia delle Entrate - La circolare numero 46 del 2010 indica gli ulteriori requisiti contenuti nel disposto della finanziaria secondo cui non basterebbe il soddisfacimento del requisiti anagrafico per non pagare più il canone Rai. _ rimboros del canone di abbonamento relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 - Agenzia delle Entrate, circolare 20 settembre 2010, n. 46
Agenzia delle Entrate, circolare 20 settembre 2010, n. 46
OGGETTO: Abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 anni - Articolo 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Indice
1. PREMESSA
2. REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
3. PROCEDURA PER BENEFICIARE DELL’ESENZIONE
4. RIMBORSO DEL CANONE CORRISPOSTO
5. SANZIONI
6. ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI
1. PREMESSA
L’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dall’articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con integrazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dispone che:“ A decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.”.
Il richiamato comma 132 non pone più limiti quantitativi alla fruizione dell’agevolazione, a differenza del testo originario che consentiva di godere dell’esonero dal pagamento del canone RAI entro il limite stanziato dal legislatore a copertura del beneficio (euro 500.000,00).
Nell’attuale versione, inoltre, la norma in esame trova immediata applicazione, essendo stato eliminato il rinvio all’emanazione di un decreto ministeriale per la definizione delle relative disposizioni attuative.
L’agevolazione si applica con riferimento ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni dovuti a decorrere dall’anno 2008. Qualora il contribuente, in presenza dei requisiti necessari per fruire della esenzione, abbia effettuato il versamento del canone, può recuperare gli importi versati tramite la presentazione di una istanza di rimborso.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine ai criteri e alle modalità da osservare ai fini dell’applicazione del beneficio in parola.
2. REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Il godimento dell’agevolazione in esame è subordinato alla sussistenza congiunta di requisiti soggettivi nonché alla circostanza che l’esenzione debba essere riferita all’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. In particolare la norma in commento stabilisce che colui che richiede l’agevolazione deve:
a) aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno);
b) non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge;
c) possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità.
Con riferimento ai requisiti sopra elencati si formulano le seguenti precisazioni.
Nell’ipotesi in cui l’abbonamento alle radioaudizioni venga attivato nel corso dell’anno, il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto alla data in cui il predetto contratto viene in essere.
La norma in commento stabilisce, altresì, che il beneficiario dell’agevolazione in trattazione non deve convivere con altri soggetti diversi dal coniuge.
Tale disposizione va interpretata nel senso che colui che intende godere dell’esonero dal pagamento del canone RAI non deve convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio. La prospettata interpretazione è in linea con la finalità della norma, che è quella di tutelare soggetti anziani che versano in condizioni di particolare disagio socio-economico.
Per quanto attiene al requisito di cui alla lettera c), si osserva che il limite di reddito, pari ad euro 6.713,98 (516,46 per tredici mensilità), è dato dalla somma del reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e al coniuge convivente dello stesso e deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.
La circostanza che la disposizione in esame faccia riferimento ad un preciso importo di reddito, fissato nella misura di euro 516,46, esclude la possibilità di prevedere, in via interpretativa, un adeguamento di detto importo al limite di reddito previsto per le pensioni in favore dei soggetti disagiati (articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).
Per quanto riguarda le modalità di determinazione del reddito, si rileva che la norma assume a riferimento il “reddito” e non il “reddito complessivo”. È da ritenere che, ai fini del godimento dell’agevolazione in esame, il legislatore abbia inteso tener conto di ogni reddito che entra nella disponibilità del beneficiario e del suo coniuge convivente, indipendentemente dall’assoggettamento dello stesso reddito alla tassazione ordinaria prevista ai fini dell’IRPEF. Tale interpretazione appare aderente alla finalità perseguita dalla norma in commento, la quale intende tutelare i soggetti che versano in condizioni di effettivo disagio economico.
Per le motivazioni suesposte, il reddito che rileva, ai fini della fruizione dell’agevolazione, è quello dato dalla somma:
- del reddito imponibile (cioè al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente. Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
- dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
- delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
- dai redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.
3. PROCEDURA PER BENEFICIARE DELL’ESENZIONE
Per poter fruire dell’esenzione di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli interessati devono compilare – utilizzando il modello allegato sub 1 alla presente circolare, pubblicato anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) – la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione previsti dalla norma agevolativa.
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio.
Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno (semprechè il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio, data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio.
Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Resta fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone.
Per quanto concerne l’anno in corso, si precisa che per beneficiare dell’esenzione dal canone dovuto per il secondo semestre la dichiarazione deve essere spedita o consegnata non oltre il 30 novembre 2010.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2010 anche dai soggetti che, in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione negli anni 2008, 2009 e 2010, non hanno effettuato il versamento del canone senza procedere ad alcuna comunicazione nei confronti degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Sono, inoltre, tenuti alla compilazione della dichiarazione sostitutiva i contribuenti che intendono chiedere il rimborso dei canoni di abbonamento pagati per gli 2008, 2009 e 2010. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione nei periodi per i quali viene chiesto il rimborso, deve essere presentata unitamente alla istanza di rimborso medesima.
Non sono, invece, tenuti alla presentazione di una nuova dichiarazione, i contribuenti che, prima dell’emanazione della presente circolare, hanno già presentato la domanda per ottenere l’esenzione dal pagamento.
Resta salva, ovviamente la facoltà da parte degli uffici di richiedere eventuale documentazione integrativa al fine verificare la spettanza del diritto all’agevolazione in capo al contribuente.
I soggetti che nel corso dell’anno attivano per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, in possesso dei requisiti per beneficiare della disposizione di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per fruire di tale beneficio, devono consegnare o spedire la dichiarazione di cui sopra entro sessanta giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo di pagamento del canone.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni presentate saranno effettuati idonei controlli, anche a campione, volti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati.
In riferimento alle modalità di spedizione della dichiarazione di esonero dal pagamento del canone RAI, si fa presente che la stessa potrà, alternativamente, essere:
- spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TORINO 1 S.A.T. – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 – TORINO.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 38, terzo comma, del DPR n. 445 del 2000, alla dichiarazione sostitutiva va allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
- Consegnata dall’interessato presso un ufficio locale o territoriale, ove già istituito, dell’Agenzia delle entrate. Gli indirizzi degli uffici sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.it;
4. RIMBORSO DEL CANONE CORRISPOSTO
Coloro che hanno pagato il canone di abbonamento relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 pur essendo in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione in trattazione, possono chiederne il rimborso inoltrando apposita istanza, in carta libera, utilizzando il modello allegato sub 2 alla presente circolare, reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Con la richiesta di rimborso deve essere consegnata o spedita anche la dichiarazione sostitutiva (allegato sub 1), attestante il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione relativamente al canone pagato, da redigersi secondo le modalità di cui si è detto nel precedente paragrafo 3.
Le modalità di presentazione della richiesta di rimborso sono le stesse precisate nel paragrafo precedente.
Non sono tenuti alla presentazione di una nuova istanza di rimborso, i contribuenti che, prima della emanazione della presente circolare, abbiano già presentato istanza agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per chiedere il rimborso del canone pagato.
Resta ferma la facoltà da parte degli uffici di richiedere eventuale documentazione integrativa al fine di accertare il diritto al rimborso spettante al contribuente.
Il rimborso del canone sarà effettuato mediante pagamento in contanti presso
gli uffici postali.
5. SANZIONI
Da ultimo si fa presente che l’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che venga irrogata una sanzione amministrativa di “importo compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualità evasa”. Tale sanzione si cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati.
In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 2000.
6. ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI
Gli Uffici locali o territoriali, ove già istituiti, e i centri di assistenza multicanale garantiscono adeguata assistenza e informazione all’utenza.
In particolare gli uffici, presso i propri sportelli, devono:
- fornire assistenza nella compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva (par. 3) e dell’istanza di rimborso (par. 4);
- accertare la identità del sottoscrittore, acquisendo gli estremi identificativi del documento di riconoscimento dello stesso;
- inoltrare le domande acquisite al competente UFFICIO TORINO 1 S.A.T. – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 – TORINO.
Dal loro canto, i centri di assistenza multicanale forniranno assistenza telefonica per instradare i contribuenti alle corrette modalità di predisposizione ed invio dei citati documenti.
Le Direzioni Regionali e provinciali vigileranno affinché gli uffici si attengano alle istruzioni fornite e svolgano un adeguato servizio di informazione e assistenza.