Carriera militare - Tatuaggio
Carriera militare - Tatuaggio - la mera presenza di un tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego è, di per sé, circostanza irrilevante, che acquista una sua specifica valenza, ai fini dell'esclusione dal concorso, solo quando il tatuaggio, per estensione, gravità o sede, determini una rilevante alterazione fisiognomica Tar Lazio Sentenza n. 32617 del 30/09/2010
Carriera militare - Tatuaggio - la mera presenza di un tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego è, di per sé, circostanza irrilevante, che acquista una sua specifica valenza, ai fini dell'esclusione dal concorso, solo quando il tatuaggio, per estensione, gravità o sede, determini una rilevante alterazione fisiognomica Tar LAzio Sentenza n. 32617 del 30/09/2010
Tar Lazio Sentenza n. 32617 del 30/09/2010
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato , domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di non idoneità alla visita medica di controllo, notificato in data 25.8.2010, nell'ambito del concorso pubblico per l'ammissione di 54 AA.UU del Ruolo Normale al primo anno del 110° corso dell'Accademia della G.d.F per l'anno 2010/2011;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire la controversia con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto che il ricorso è fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.
Occorre - in linea generale - osservare che la mera presenza di un tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego è, di per sé, circostanza irrilevante, che acquista una sua specifica valenza, ai fini dell'esclusione dal concorso, solo quando il tatuaggio, per estensione, gravità o sede, determini una rilevante alterazione fisiognomica. Ciò soprattutto nell'ambito degli ordinamenti militari e/o assimilati, che si caratterizzano, tra l'altro, per la particolare rilevanza della "presenza fisica", sicché anche un tatuaggio può assumere rilievo ai fini dell'adozione di un giudizio di non idoneità al servizio.
Ciò posto, occorre tuttavia precisare, sempre in linea generale, che la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione acquisita della cute rivesta carattere "rilevante" e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell'uniforme, con conseguente onere per l'amministrazione di specificare, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all'arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento (T.A.R. Lazio, I, 9 marzo 2009, n. 2394).
Nella fattispecie, l'amministrazione ha fatto applicazione di una specifica disposizione regolamentare (art. 2 DM 155/2000 e punto 19 del DM n. 12751/2003), che considera causa di inidoneità al servizio nella Guardia di Finanza i "tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme". Non ha però estrinsecato adeguatamente, in sede motivazionale, le ragioni per le quali il tatuaggio sia stato ritenuto deturpante per la sede in cui è allocato, specie considerato che, nel caso di specie, si tratta di tatuaggi coperti dall’uniforme.
Ne deriva che l'impugnato giudizio di inidoneità, fondato sul semplice riscontro del tatuaggio stesso deve ritenersi illegittimo (v., in termini, T.A.R. Lazio, I, 3 novembre 2009, n. 10763; T.A.R. Lazio, I, 30 giugno 2009, n. 6334).
In relazione a quanto precede, il ricorso in esame si appalesa fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/09/2010