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Concorso cattedra universitaria - la valutazione che la Commissione

Concorso cattedra universitaria - la valutazione che la Commissione di un concorso a cattedra universitario è tenuta ad effettuare sulla produzione scie dei candidati è connotata da ampi margini di discrezionalità tecnica che non è possibile ingessare in preformati indici nu Consegue altresì che le valutazioni effettuate nella vicenda oggetto della presente controversia non risultano affette da vizi l tali da determinarne l’illegittimità, risultando piuttosto muoversi all’interno dei margini – se si vuole ampi – di discrezionalità tecnica che connotano tali giudizi. Tribunale Ammiivo Regionale per la Sicilia sentenza del 24/11/2010 n. 14120

Concorso cattedra universitaria  - la valutazione che la Commissione di un concorso a cattedra universitario è tenuta ad effettuare sulla produzione scientifica dei candidati è connotata da ampi margini di discrezionalità tecnica che non è possibile ingessare in preformati indici numerici. Consegue altresì che le valutazioni effettuate nella vicenda oggetto della presente controversia non risultano affette da vizi logici tali da determinarne l’illegittimità, risultando piuttosto muoversi all’interno dei margini – se si vuole ampi – di discrezionalità tecnica che connotano tali giudizi. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sentenza del 24/11/2010 n. 14120

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sentenza del 24/11/2010 n. 14120

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 855 del 2008, proposto da:
** Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Mangione, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Mario Rutelli 38;

contro

Universita' degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;

nei confronti di

** Filippo, ** Gennaro, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Pitruzzella e Francesco Stallone, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo, via N. Morello 40;

per l'annullamento

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ DI PALERMO

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi di Palermo nonchè di ** Filippo e di ** Gennaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2010 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 4.4.2008, e depositato il successivo 15.4, il ricorrente ha impugnato il decreto del Rettore di Palermo n. 389 del 31 gennaio 2008, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso indetto per la copertura di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, nonché chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei provvedimenti adottati.

Sostiene parte ricorrente che uno dei commissari, facente parte della Commissione che ha espletato il concorso in questione, e segnatamente il prof. **, si trovava in situazione di incompatibilità; che la Commissione non ha tenuto conto dei parametri indicati nel D.P.R. n. 117/2000, ripetuti nel bando del concorso in questione; che i giudizi espressi dai commissari sulle pubblicazioni dei concorrenti sarebbero viziate da travisamento dei fatti; che mancherebbe l’individuazione, per ciascun candidato, dell’apporto personale dato ai lavori in cui è coautore; infine contesta la valutazione data ai propri lavori, alla propria prova orale e l’incoerenza dei giudizi collegiali espressi da Commissione.

Con i motivi aggiunti vengono ancora censurati, in quanto ritenuti illogici ed incoerenti, i giudizi individuali e complessivi espressi dalla Commissione nei confronti dei candidati ** e **.

Si è costituita l’Università intimata, tramite l’Avvocatura dello Stato, che con memoria ha replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso e chiesto il suo rigetto.

Alla pubblica udienza di discussione i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive ed il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il primo motivo di ricorso con il quale viene sostenuta l’incompatibilità del prof. **, quale membro della Commissione nominata per il concorso in questione, è privo di fondamento.

Come correttamente rilevato dalla difesa erariale, non è chiaro perché parte ricorrente non abbia percorso la normale via della ricusazione, nei confronti del commissario ritenuto incompatibile, prima dell’espletamento del concorso.

In ogni caso le ragioni sulle quali viene fondata la dedotta incompatibilità o si riferiscono a circostanze di fatto prive del necessario supporto probatorio, ovvero attengono a fatti evidentemente inconducenti, al fine di supportare la dedotta incompatibilità, quali i giudizi espressi in seno alla Commissione, nella qualità di commissario.

La censura è pertanto infondata.

Con successive censure parte ricorrente lamenta il ricorrente che la Commissione non avrebbe attribuito il dovuto peso alla sua produzione scientifica, rilevando in particolare che tale produzione ha un “impact factor” molto elevato, imparagonabile rispetto a quello relativo ai lavori degli altri candidati.

L’impianto difensivo su cui si fonda la tesi del ricorrente non è condivisibile.

E’ evidente che, per la natura del giudizio amministrativo, non è compito di questo Tribunale sostituirsi agli organi di amministrazione attiva, sovrapponendo le proprie valutazioni a quelle effettuate da tali organi: il giudice amministrativo ha il compito di valutare l’eventuale esistenza dei vizi, ritualmente prospettati, che determinino l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Andando nello specifico del presente ricorso, questo Collegio non deve individuare la linea di giudizio che avrebbe seguito, ove fosse stato al posto della Commissione, ma verificare se le determinazioni adottate siano talmente irragionevoli od illogiche da inficiare gli atti che ne sono scaturiti.

La procedura concorsuale oggetto del presente ricorso prevede che i candidati vengano esaminati sia in ragione dei titoli conseguiti e delle pubblicazioni effettuate, sia in ragione della capacità di svolgere una lezione nella materia per la quale si svolge il concorso.

Dall’esame della documentazione in atti emerge che la valutazione, da parte dei commissari, dei titoli e delle pubblicazioni dei tre candidati abbia portato ad esiti sostanzialmente simili, mentre la lezione svolta dal ricorrente è stata ritenuta di minor pregio rispetto a quella effettuata dagli altri concorrenti.

Il ricorrente articola comunque la maggior parte delle sue difese allo scopo di dimostrare che la Commissione avrebbe errato nel non attribuire maggior peso alla propria produzione scientifica rispetto a quella degli altri candidati, ed in particolare nel non avere attribuito il giusto rilievo all’impact factor delle sue pubblicazioni.

Sul punto la difesa dell’amministrazione intimata ha chiarito, con condivisibili argomentazioni, che il “impact factor” è solo uno degli elementi che devono essere presi in considerazione per la valutazione della produzione scientifica dei candidati, che non può comunque prevalere su quello dell’originalità e della innovatività della produzione scientifica, che costituisce il principio cardine sulla cui base valutare i lavori scientifici di un candidato (art. 4 del D.P.R. n. 117/2000).

Da ciò consegue che la valutazione che la Commissione di un concorso a cattedra universitario è tenuta ad effettuare sulla produzione scientifica dei candidati è connotata da ampi margini di discrezionalità tecnica che non è possibile ingessare in preformati indici numerici.

Consegue altresì che le valutazioni effettuate nella vicenda oggetto della presente controversia non risultano affette da vizi logici tali da determinarne l’illegittimità, risultando piuttosto muoversi all’interno dei margini – se si vuole ampi – di discrezionalità tecnica che connotano tali giudizi.

Dall’esame della documentazione in atti emerge che, nella fisiologica diversità di posizioni tra i diversi commissari, la Commissione ha operato nel rispetto dei parametri di legge e del bando di concorso giungendo a condivisi giudizi complessivi finali; risulta che abbia operata tenendo conto della necessità di enucleare il contributo di ciascun candidato, nei lavori a più nomi e, in generale, utilizzando i parametri indicati all’art. 4 del D.P.R. n. 117/2000.

Oltre a risultare rispettosi dei limiti esterni a cui sono soggetti, i giudizi collegiali espressi dalla Commissione non risultano incoerenti con i giudizi individuali del singoli commissari e, come già precisato, la valutazione complessiva del ricorrente risulta indiscutibilmente condizionata dalla “lezione” giudicata poco brillante, e qualitativamente inferiore rispetto a quella tenuta dagli altri candidati, da tutti i commissari.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Anche in considerazione del travagliato iter della procedura concorsuale per cui è causa, il Collegio ritiene equo compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giallombardo, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

Aurora Lento, Primo Referendario