sanzioni amministrative - applicazione - ordinanza - procedimento - istruttorie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18683 del 04/09/2014
Intermediazione finanziaria - Procedimento sanzionatorio innanzi alla Consob - Mancata trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative - Mancata personale audizione innanzi alla Commissione - Violazione delle norme sul procedimento amministrativo e del principio del contraddittorio - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18683 del 04/09/2014
In tema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, previsto dall'art. 187 septies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; pertanto, non è violato il principio del contraddittorio nel caso di omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della Consob o di sua mancata audizione innanzi alla Commissione, non trovando d'altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18683 del 04/09/2014