assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - eccezioni derivanti dal contratto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18308 del 27/08/2014
Esonero contrattuale della copertura assicurativa - Opponibilità ai terzi - Esclusione - Fattispecie in tema di danni fatti valere "iure proprio" dai congiunti dell'assicurato, vittima del sinistro. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18308 del 27/08/2014
La clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli che prevede l'inoperatività della garanzia nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona non munita della prescritta patente di guida è inopponibile, trattandosi di eccezione derivante dal contratto, dall'assicuratore al terzo danneggiato che si avvalga nei suoi confronti dell'azione diretta per il risarcimento ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990. (Nella specie la S.C. ha ritenuto terzi danneggiati i congiunti del proprietario dell'auto - deceduto all'esito di sinistro stradale cagionato da conducente che si trovava in una delle condizioni previste dalla clausola contrattuale di inoperatività della polizza - che era anche terzo trasportato, nonché titolare del contratto di relativa assicurazione per la r.c.a., avendo gli stessi fatto valere danni subiti "iure proprio", quali il danno non patrimoniale da perdita del congiunto e quello da perdita dell'assegno di mantenimento)
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18308 del 27/08/2014