Diniego di riconoscimento di protezione internazionale - Appello - Forma - Atto di citazione - Verifica della tempestività del gravame - Modalità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 26326 del 15/12/2014
L'appello, proposto ex art. 702 quater cod. Proc. Civ., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 26326 del 15/12/2014