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assistenza e beneficenza pubblica‭ ‬-‭ ‬prestazioni assistenziali‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12196‭ ‬del‭ ‬30/05/2014‭

Reddito minimo di inserimento ex art.‭ ‬1‭ ‬del d.lgs.‭ ‬n.‭ ‬237‭ ‬del‭ ‬1998‭ ‬-‭ ‬Percezione di assegno per il mantenimento di figli conviventi a seguito di separazione o divorzio‭ ‬-‭ ‬Computo ai fini della percezione del beneficio‭ ‬-‭ ‬Inclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12196‭ ‬del‭ ‬30/05/2014‭


L'attribuzione del reddito minimo di inserimento presuppone,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬6,‭ ‬comma‭ ‬2,‭ ‬del d.lgs.‭ ‬18‭ ‬giugno‭ ‬1998,‭ ‬n.‭ ‬237,‭ ‬che i soggetti destinatari siano privi di reddito,‭ ‬ovvero con un reddito che,‭ ‬tenuto conto di qualsiasi emolumento percepito e da chiunque erogato,‭ ‬non sia superiore alla soglia di povertà.‭ ‬Ne consegue che l'assegno erogato per il mantenimento di figli conviventi,‭ ‬a seguito di separazione legale o divorzio,‭ ‬si computa tra i redditi percepiti dal soggetto che intende ottenere l'integrazione al reddito minimo.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12196‭ ‬del‭ ‬30/05/2014‭