Reddito minimo di inserimento ex art. 1 del d.lgs. n. 237 del 1998 - Percezione di assegno per il mantenimento di figli conviventi a seguito di separazione o divorzio - Computo ai fini della percezione del beneficio - Inclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12196 del 30/05/2014
L'attribuzione del reddito minimo di inserimento presuppone, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 giugno 1998, n. 237, che i soggetti destinatari siano privi di reddito, ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà. Ne consegue che l'assegno erogato per il mantenimento di figli conviventi, a seguito di separazione legale o divorzio, si computa tra i redditi percepiti dal soggetto che intende ottenere l'integrazione al reddito minimo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12196 del 30/05/2014