Codice civile - Modifica articoli (4)
Codice civile - Modifica articoli - Costituzione delle società per azioni, nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale - DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2010 , n. 224 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle societa' per azioni, nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale. ((GU n. 300 del 24-12-2010 ) Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2011 )
Codice civile - Modifica articoli - Costituzione delle societa' per azioni, nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale - DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2010 , n. 224 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle societa' per azioni, nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale. ((GU n. 300 del 24-12-2010 ) Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2011 )IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2 e 23, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 2007);
Vista la direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE
del Consiglio relativamente alla costituzione delle societa' per
azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del loro
capitale sociale;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante
attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva
77/91/CEE relativamente alla costituzione delle societa' per azioni
nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale;
Visto l'articolo 7, comma 3-sexies, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche al codice civile
1. L'articolo 2343-ter e' modificato come segue:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Fuori dai casi in cui e' applicabile il primo comma, non e'
altresi' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo
comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o
crediti conferiti sia pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio
precedente quello nel quale e' effettuato il conferimento a
condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la
relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione
dei beni oggetto del conferimento, ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una
data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai
principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei
beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un
esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla societa'
e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il
controllo sul soggetto conferente o sulla societa' medesima, dotato
di adeguata e comprovata professionalita'.»;
b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per
la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi
contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».
2. L'articolo 2343-quater e' modificato nel modo seguente:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni
dalla iscrizione della societa', se, nel periodo successivo a quello
di cui all'articolo 2343-ter,primo comma, sono intervenuti fatti
eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli
strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare
sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della
societa' nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il
mercato dei valori o strumenti non e' piu' liquido. Gli
amministratori verificano altresi' nel medesimo termine se,
successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il
bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo
2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del
medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da
modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti
alla data di iscrizione della societa' nel registro delle imprese,
nonche' i requisiti di professionalita' ed indipendenza dell'esperto
che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo
comma, lettera b).»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i
fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti
di professionalita' e indipendenza dell'esperto che ha reso la
valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b),
si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova
valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343.».
3. L'articolo 2357-ter, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
«Finche' le azioni restano in proprieta' della societa', il
diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti
proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto e' sospeso,
ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo
delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per
le deliberazioni dell'assemblea. Nelle societa' che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie e'
disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.».
4. L'articolo 2359-bis, terzo comma, e' sostituito dal seguente:
«In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a
norma dei commi primo e secondo puo' eccedere la quinta parte del
capitale della societa' controllante qualora questa sia una societa'
che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi
conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima societa'
controllante o dalle societa' da essa controllate.».
5. L'articolo 2440 e' sostituito dal seguente:
« Art. 2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti
Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in
natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342,
terzo e quinto comma, e 2343.
L'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di
crediti puo' essere sottoposto, su decisione degli amministratori,
alla disciplina di cui agli articolo 2343-ter e 2343-quater.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2343-ter, primo comma,
rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla
quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi
dell'articolo 2441, sesto comma. Il conferimento e' eseguito entro
sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora
l'aumento sia deliberato da una societa' che fa ricorso al mercato
del capitale di rischio.
Qualora trovi applicazione l'articolo 2343-ter, secondo comma, il
conferimento e' eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entro il
termine dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il
bilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi
dalla data cui si riferisce la valutazione.
La verifica prevista dall'articolo 2343-quater, primo comma, e'
eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni
dall'esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento
del capitale. La dichiarazione di cui all'articolo 2343-quater, terzo
comma, e' allegata all'attestazione prevista dall'articolo 2444.
Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi
dell'articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto
comma uno o piu' soci che rappresentino, e che rappresentavano alla
data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del
capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo,
possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli
amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli
amministratori all'esito della verifica prevista dal quinto comma
procedano ai sensi dell'articolo 2343-quater, secondo comma.».
6. L'articolo 2440-bis e' abrogato.
7. Al sesto comma dell'articolo 2441 le parole: «Il parere del
collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal
Tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare
depositati nella sede della societa' durante i quindici giorni che
precedono l'assemblea e finche' questa non abbia deliberato; i soci
possono prenderne visione.» sono sostituite dalle seguenti: «Il
parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto
comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale
ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo
comma, devono restare depositati nella sede della societa' durante i
quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' questa non abbia
deliberato; i soci possono prenderne visione.».
8. All'articolo 2443 dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Se agli amministratori e' attribuita la facolta' di adottare le
deliberazioni di cui all'articolo 2441, quarto comma, qualora essi
decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni
in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto di cui
all'articolo 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute
nell'articolo 2343-ter, il conferimento non puo' avere efficacia,
salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del
termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese
della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni
previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all'articolo
2343-quater, terzo comma. Entro detto termine uno o piu' soci che
rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di
aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale,
nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che
si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova
valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343. In
mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per
l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione
di cui all'articolo 2444 la dichiarazione prevista all'articolo
2343-quater, terzo comma, lettera d).».
Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 132, comma 3, le parole: «codice civile.» sono
sostituite dalle seguenti: «codice civile, ovvero rivenienti da piani
di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis.».
2. L'articolo 172, comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se
l'acquisto e' operato sul mercato regolamentato secondo modalita'
diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque
idonee ad assicurare la parita' di trattamento tra gli azionisti.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 novembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano