esame di Stato per l'abilitazione
pubblicita' dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 12 agosto 2015, n. 143
Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di
pubblicita' dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma
dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
(15G00156) (GU n.214 del 15-9-2015) Vigente al: 30-9-2015
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 20
giugno 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota del 10 aprile 2015;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicita'
dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato.
Art. 2 Avvio delle procedure per l'esame di abilitazione
1. Il decreto del Ministro della giustizia con il quale vengono
indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La pubblicazione deve aver luogo almeno novanta
giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte.
2. Al fine di agevolare la conoscibilita' del decreto di cui al
comma 1, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale
forense, entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1,
inseriscono nei rispettivi siti internet il testo del decreto.
Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addi' 12 agosto 2015
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2294