Costituzione in giudizio della Regione - Art. 10 della l.r. Calabria n. 7 del 1996 - Consenso del dirigente - Necessità - Esclusione - Sua previa consultazione - Sufficienza - Requisiti formali. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17393 del 01/09/2015
Ai fini della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, l'art. 10 della l.r. Calabria n. 7 del 1996, nel testo vigente "ratione temporis", non esige il consenso del dirigente della struttura interessata alla controversia, ma soltanto la sua previa consultazione; quest'ultima, poi, non implica specifici requisiti di forma e rileva nei rapporti interni tra organi regionali, senza refluire sul piano, esterno al contesto organizzativo regionale, della regolare instaurazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17393 del 01/09/2015