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digitalizzazione della giustizia 2009

digitalizzazione della giustizia 1 -procedura civile - notifica telematica - 1) proroga della magistratura onoraria; 2) norme straordinarie per la copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari meno richiesti dai magistrati; 3) completamento della digitalizzazione della giustizia. Decreto-legge approvato all’esito del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009 in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale

procedura civile - notifica telematica - 1) proroga della magistratura onoraria; 2) norme straordinarie per la copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari meno richiesti dai magistrati; 3) completamento della digitalizzazione della giustizia. Decreto-legge approvato all’esito del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009 in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità del sistema giudiziario;

Ritenuto che, in particolare, occorre assicurare la proroga dell'esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei magistrati onorari, in attesa dell'approvazione di una riforma organica della magistratura onoraria;

Ritenuta l'esigenza di assicurare la copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti, nelle quali l'assenza di magistrati rischia di porre in concreto rischio la funzionalità di numerosi uffici
giudiziari;

Ritenuta la straordinaria urgenza di procedere in tempi estremamente contenuti ad una più efficiente allocazione delle risorse mediante l'anticipazione dell'entrata in vigore del processo telematico e la sua estensione al processo penale, alla luce del pregiudizio per la finanza pubblica conseguente all'incremento degli esborsi subiti in conseguenza della violazione del principio di ragionevole durata del processo e delle connesse infrazioni degli obblighi assunti in sede comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione;

emana Il seguente decreto-legge:

Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51)

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2010».

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.


Articolo 2 (Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 1.. all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1.. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del
Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero
non superiore a ottanta»;

2) al comma 4, le parole: «in numero non superiore a cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a centocinquanta unità»;

b) l'articolo 1-bis è abrogato;

c) all'articolo 2, comma 1, le parole «e 1-bis» sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 3, le parole «e 1-bis» sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, le parole «e 1-bis» sono soppresse.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.861.663 per l'anno 2010 e di euro 2.510.045 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede a valere delle risorse del Ministero della giustizia iscritte nel Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Articolo 3 (Copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti)

1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. Non possono essere trasferiti d'ufficio ai sensi del presente articolo:

1.. magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico;

2.. magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;

3.. magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n.100 o dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104;

4.. magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni.

3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a) è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia.

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133.

Articolo 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al presente comma contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuale nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.".

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

" 5. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: "Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio Nazionale Forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.".

4. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2. Con il decreto di cui al comma che precede, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo é fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.»

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui all'Allegato 6 al citato decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato 8 al medesimo decreto.

6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all'entrata del bilancio per essere riassegnato ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.A., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1.. all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: " che indica il proprio codice fiscale";

2.. all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole "il cognome e la residenza dell'attore" sono sostituite dalle seguenti: "il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore" e le parole "il nome, il cognome,la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono" sono sostituite dalle seguenti: "il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono";

3.. all'articolo 167, primo comma, dopo le parole "Nella comparsa di risposta il convenuto" sono inserite le seguenti: ", dopo aver indicato le proprie generalità e il codice fiscale,";

4.. dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:
" Art. 149-bis. (Notificazione a mezzo posta elettronica). Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal comma 5".

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio.

10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della Legge 5 agosto 1978 n. 468, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

Articolo 5

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.