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Quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori
Quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Attuazione della direttiva 2002/14/CE - (Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (G.U. 21 marzo 2007, n. 67)
| aggiornamento 13/05/07 |
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Quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Attuazione della direttiva 2002/14/CE - (Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (G.U. 21 marzo 2007, n. 67) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Emana Art. 1. 1. Il presente decreto legislativo individua il quadro generale in materia di diritto all'informazione ed alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia. Art. 2. 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: Art. 3. 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori. Art. 4. 1. Nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1, ferme restando le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori, i contratti collettivi definiscono le sedi, i tempi, i soggetti, le modalità ed i contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori. Art. 5. 1. I rappresentanti dei lavoratori, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi, informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, nel legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato, indipendentemente dal luogo in cui si trovino. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono tuttavia autorizzare i rappresentanti dei lavoratori e eventuali loro consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza, previa individuazione delle relative modalità di esercizio da parte del contratto collettivo. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari stabiliti dai contratti collettivi applicati. Art. 6. 1. I rappresentanti dei lavoratori fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla normativa vigente ovvero dagli accordi e contratti collettivi applicati, sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati. Art. 7. 1. La violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di comunicare le informazioni o procedere alla consultazione di cui al presente decreto legislativo, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 per ciascuna violazione. Art. 8. 1. Restano ferme le procedure di informazione e di consultazione di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, nonché alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Art. 9. 1. Il presente decreto legislativo si applica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1: Art. 10. 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 11. 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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