Le imprese che intendono adottare sistemi di lettura delle impronte digitali
Le imprese che intendono adottare sistemi di lettura delle impronte digitali per verificare la presenza in servizio dei dipendenti devono prima dimostrare che le finalità di controllo non possano essere realizzate con sistemi meno invasivi - Garante della privacy - newsletter n. 345d del 4 febbraio 2011
-Le imprese che intendono adottare sistemi di lettura delle impronte digitali per verificare la presenza in servizio dei dipendenti devono prima dimostrare che le finalità di controllo non possano essere realizzate con sistemi meno invasivi - Garante della privacy - newsletter n. 345d del 4 febbraio 2011
Garante della privacy - newsletter n. 345d del 4 febbraio 2011
Trasporto: impronte digitali solo in casi particolari
Occorre dimostrare che non sono sufficienti strumenti alternativi
Le imprese che intendono adottare sistemi di lettura delle impronte digitali per verificare la presenza in servizio dei dipendenti devono prima dimostrare che le finalità di controllo non possano essere realizzate con sistemi meno invasivi. Questa la decisione Garante che ha respinto le richieste di verifica preliminare con le quali due società - una impresa di autotrasporti e la sua capogruppo - chiedevano di poter usare un meccanismo di autenticazione biometrico. [vedi doc. web 1779745 e 1779758]
In base alla documentazione presentata, tale procedura avrebbe dovuto riguardare in primo luogo i lavoratori addetti al controllo degli automezzi e del personale di guida. Secondo le società, il rilevamento delle impronte avrebbe evitato eventuali condotte irregolari, come lo scambio di badge attestanti la presenza in servizio, e avrebbe di conseguenza determinato anche maggiori garanzie per l'incolumità degli utenti e del personale viaggiante. Nel corso dell'istruttoria è però emerso che i tradizionali metodi di controllo si erano dimostrati più che sufficienti a garantire la verifica della presenza in servizio dei dipendenti, evidenziando la mancata necessità di introdurre sistemi così invasivi. L'uso dei sistemi biometrici era stato richiesto dalle due società anche per accedere ai locali dove sono custoditi le banche dati cartacee e informatiche contenenti i dati personali dei dipendenti. Anche in questo caso, dagli accertamenti effettuati dal Garante è però emerso che tali dati non richiedevano particolari sistemi di controllo, trattandosi di informazioni solitamente elaborate dagli uffici amministrativi di qualsiasi azienda.
Nei provvedimenti con i quali ha respinto la richiesta delle due società di autotrasporti, l'Autorità ha ritenuto opportuno sottolineare che l'utilizzo di sistemi di riconoscimento basati su dati biometrici è possibile solo in casi particolari, per i quali sia dimostrato che non siano sufficienti strumenti alternativi e che dunque la raccolta delle impronte digitali risulti davvero necessaria e proporzionata.
CONTENUTI CORRELATI
- [doc. web 1779745]
- [doc. web 1779758]
- [Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati]
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it |