Garantito l'accesso ai dati personali nei procedimenti disciplinari a carico di terzi
Privacy - Garantito l'accesso ai dati personali nei procedimenti disciplinari a carico di terzi - Le persone citate specificamente nell'ambito di procedimenti disciplinari hanno diritto di accedere ai dati personali che li riguardano riportati all'interno dei verbali.Garante della Privacy - Newsletter N. 314 del 29 ottobre 2008
Privacy - Garantito l'accesso ai dati personali nei procedimenti disciplinari a carico di terzi - Le persone citate specificamente nell'ambito di procedimenti disciplinari hanno diritto di accedere ai dati personali che li riguardano riportati all'interno dei verbali.Garante della Privacy - Newsletter N. 314 del 29 ottobre 2008
Garantito l'accesso ai dati personali nei procedimenti disciplinari a carico di terzi
Le persone citate specificamente nell'ambito di procedimenti disciplinari hanno diritto di accedere ai dati personali che li riguardano riportati all'interno dei verbali.
È quanto ha chiarito il Garante accogliendo il ricorso di due impiegati bancari esplicitamente menzionati negli atti di un giudizio disciplinare a carico di un collega, accusato di sottrazione di denaro dalle casse dell'istituto di credito presso il quale lavorava. Interpellati in proposito dalla banca, i due avevano chiesto, ai sensi del Codice in materia di tutela dei dati personali, di conoscere quanto li riguardava all'interno della documentazione relativa al procedimento. La banca si era però inizialmente opposta alla richiesta, affermando di non poterli fare accedere alla documentazione di un procedimento disciplinare nei confronti di un terzo senza consenso di questi.
Insoddisfatti, i due dipendenti avevano presentato ricorso al Garante Privacy, ribadendo la richiesta di accesso anche in relazione all'eventualità di dover tutelare i propri diritti nei confronti di quanto affermato, secondo loro falsamente, dal collega.
Sollecitata dal Garante ad accogliere le richieste dei due dipendenti, la banca aveva continuato ad opporsi sostenendo questa volta che la richiesta originaria era in realtà finalizzata ad ottenere copia della documentazione relativa al procedimento disciplinare riguardante esclusivamente un terzo, anziché la semplice comunicazione dei dati personali relativi ai due impiegati.
La decisione del Garante ha considerato legittima la rivendicazione dei due: la richiesta, infatti, formulata ai sensi del Codice Privacy, doveva essere intesa dalla banca come finalizzata alla sola comunicazione dei dati personali che li riguardano direttamente e che a tale richiesta l'istituto avrebbe dovuto adeguarsi nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa.