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Realizzare un sondaggio d'opinione senza informare gli intervistati sullo scopo

Privacy - Realizzare un sondaggio d'opinione senza informare gli intervistati sullo scopo per il quale vengono raccolte le loro risposte costituisce una violazione delle norme a tutela della privacy. Garante privacy - newsletter n. 313 del 6 ottobre 2008

Privacy - Realizzare un sondaggio d'opinione senza informare gli intervistati sullo scopo per il quale vengono raccolte le loro risposte costituisce una violazione delle norme a tutela della privacy. Garante privacy - newsletter  n. 313 del 6 ottobre 2008

No ai sondaggi "occulti"
Realizzare un sondaggio d'opinione senza informare gli intervistati sullo scopo per il quale vengono raccolte le loro risposte costituisce una violazione delle norme a tutela della privacy.

Lo ha ribadito l'Autorità per la protezione dei dati personali con un'ordinanza di ingiunzione, relatore Francesco Pizzetti, nei confronti una società che aveva condotto un sondaggio circa la soddisfazione dei cittadini residenti nei confronti dell'amministrazione di un piccolo Comune del Nord Italia. La società aveva realizzato il sondaggio contattando telefonicamente i cittadini senza dare loro le specifiche indicazioni sulle finalità del trattamento cui i dati raccolti sarebbero stati destinati, violando così le disposizioni del Codice privacy che impongono l'obbligo a chi raccoglie dati personali di informare gli interessati sull'uso che verrà fatto di queste informazioni. Inoltre, nonostante tale attività costituisse un trattamento di dati personali per il quale deve essere assolto l'obbligo di notifica al Garante, nessuna comunicazione al riguardo era stata inviata presso l'Autorità.

In relazione a queste due violazioni del Codice il Garante ha applicato nei confronti della società di sondaggi sanzioni amministrative pecuniarie.