Trasparenza della P.a. e dati sulla salute on line
privacy - Influenza A Influenza A: alla Asl i nomi del gruppo in vacanza - Garante privacy Newsletter - 09 ottobre 2009 N. 329d del 9 ottobre 2009
Influenza A: alla Asl i nomi del gruppo in vacanza - Garante privacy Newsletter - 09 ottobre 2009 N. 329d del 9 ottobre 2009
Il tour operator può fornire all'azienda sanitaria che ha in cura un paziente affetto da influenza A/H1N1 (cosiddetta febbre suina) l'elenco delle persone che hanno partecipato a un viaggio o soggiornato insieme al malato. Lo ha chiarito il Garante privacy rispondendo a una nota dell'Associazione dei tour operator italiani (Astoi) in merito alla richiesta rivolta ad un loro associato da una Asl di comunicare nome, cognome, recapito dei compagni di viaggio di una persona risultata affetta da influenza A al rientro da un soggiorno all'estero. I dati servivano alla Asl per individuare e contattare le persone da sottoporre alle misure di profilassi previste in questi casi.
L'Autorità ha spiegato che la comunicazione dei dati personali richiesti dalla Asl è ammissibile, anche senza consenso degli interessati, poiché si tratta di dati necessari per raggiungere le finalità istituzionali dell'Azienda, tra le quali rientrano le attività di profilassi e controllo sulle malattie infettive. Alle Asl sono infatti devolute funzioni di prevenzione individuale e collettiva delle malattie e spetta loro adottare le misure ritenute più idonee a prevenirne l'insorgenza. I dati richiesti, nome, cognome, recapito non possono, peraltro, considerarsi dati sensibili, in quanto non idonei a rivelare informazioni sulla salute.
Nella successiva attività di profilassi l'Autorità ha comunque raccomandato alla Asl che l'uso dei dati dei compagni di viaggio della persona contagiata avvenga nello scrupoloso rispetto delle garanzie previste dal Codice per la privacy per il trattamento dei dati sanitari (informativa dettagliata all'utenza sull'uso dei dati, raccolta del consenso, adozione di elevate misure di sicurezza).
personali strettamente necessari all'erogazione dei propri servizi agli assistiti e di trattarli in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità.