Targhe delle auto nella bacheca condominiale
Targhe delle auto nella bacheca condominiale - Garante della privacy - Newsletter n. 327d del 9 settembre 2009 No alle targhe delle auto nella bacheca condominiale
targhe delle auto nella bacheca condominiale
Garante della privacy Newsletter n. 327d del 9 settembre 2009 No alle targhe delle auto nella bacheca condominiale
Nella bacheca condominiale accessibile al pubblico non possono essere affissi avvisi contenenti dati che rendano identificabili anche indirettamente i condomini, come ad esempio le targhe delle automobili.
È il principio ribadito dal Garante nell'accogliere la segnalazione di alcuni residenti in un condominio milanese che lamentavano un'indebita divulgazione di dati personali dovuta all'affissione nella bacheca del palazzo di un avviso di rimozione delle auto ancora parcheggiate nel cortile comune, area destinata da una delibera assembleare alla costruzione di posti auto interrati. Nella bacheca oltre all'avviso, che conteneva targhe e numero dell'area di sosta assegnata a ciascuno dei condomini, erano state affisse anche le foto delle autovetture. Un insieme di dati, secondo i segnalanti, in grado di renderli identificabili sia dagli altri residenti che da terzi in transito nelle aree comuni. I condomini contestavano, inoltre, il fatto che una serie di informazioni ad essi riferite, tra cui la loro condizione di inadempienza alla delibera assembleare, fossero state riportate dall'amministratore in una lettera inviata all'avvocato di fiducia del condominio ed alle ditte incaricate di svolgere i lavori.
L'Autorità, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, ha prescritto all'amministrazione condominiale di utilizzare comunicazioni individuali per gli avvisi relativi alla gestione comune che non siano di carattere generale. Il Garante ha infatti ritenuto l'esposizione in bacheca dell'avviso contenente informazioni relative ai condomini una modalità eccessivamente invasiva e non giustificata dalle esigenze di contenimento di spesa addotte dall'amministratore, oltre che non conforme a quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. L'Autorità ha inoltre vietato al condominio l'ulteriore comunicazione a soggetti terzi di dati personali riferiti ai segnalanti ad eccezione di quella destinata al legale di fiducia.