Regioni e riqualificazione professionale
Privacy - Regioni e riqualificazione professionale Sì del Garante privacy alla consultazione della banca data dell’Inps (Garante per la protezioni dei dati personali - Newsletter n. 330a del 30 ottobre 2009)
Privacy - Regioni e riqualificazione professionale
Sì del Garante privacy alla consultazione della banca data dell’Inps (Garante per la protezioni dei dati personali - Newsletter n. 330a del 30 ottobre 2009)
L’Inps potrà consentire alle Regioni e alle Province autonome di avere accesso alla banca dati che raccoglie le informazioni di lavoratori e disoccupati che usufruiscono di misure di sostegno al reddito: indennità di disoccupazione, cassa integrazione, sussidi. L’intervento del Garante privacy, richiesto dall’Inps, permetterà alle amministrazioni, di poter disporre di informazioni indispensabili per programmare e realizzare corsi di formazione e riqualificazione rivolti a lavoratori e disoccupati residenti. Tali informazioni sono peraltro necessarie per ottenere il rimborso della Commissione europea che cofinanzia i corsi.
Il via libera del Garante (relatore del provvedimento, Francesco Pizzetti) è stato dato sulla base del Codice privacy il quale prevede che, pur in assenza di una specifica norma di legge, la comunicazione di dati personali tra soggetti pubblici è comunque ammessa, previa comunicazione al Garante, quando è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Funzioni tra le quali – secondo l’Autorità - possono essere correttamente ricondotte l’avviamento al lavoro e alla formazione professionale dei residenti da reinserire nel mercato del lavoro, nonché la rendicontazione del sostegno economico erogato. L’Autorità ha comunque richiesto l’adozione di specifiche misure a protezione dei dati personali. L’Inps dovrà, infatti, assicurare un accesso selettivo alle informazioni da parte delle Regioni e delle Province autonome, limitandolo ad alcune tipologie di dati (anagrafici, indennità percepite, rapporto di lavoro) e agli ambiti territoriali di competenza. Dovrà individuare un termine entro il quale disabilitare l’accesso alla banca dati una volta che Regioni e Province autonome abbiano esaurito i loro compiti in materia di gestione e attuazione degli interventi formativi e di rendicontazione a livello europeo. L’Inps, dovrà predisporre, infine, strumenti e procedure per rafforzare il meccanismo di autorizzazione e autenticazione dei soggetti abilitati ad accedere alla banca dati e per delimitare nel tempo e nella localizzazione sulla rete la possibilità di accesso.