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Pedofilia - Pedopornografia

Pedofilia - Pedopornografia - Nella banca dati sulla pedofilia massima riservatezza per le vittime - Garante della Privacy NEWSLETTER N. 341b del 10 settembre 2010

Pedofilia - Pedopornografia - Nella banca dati sulla pedofilia massima riservatezza per le vittime - Garante della Privacy NEWSLETTER N. 341b del 10 settembre 2010

Su richiesta del Ministro per le pari opportunità il Garante per la privacy ha fornito le proprie osservazioni su uno studio di fattibilità per la creazione della banca dati per il monitoraggio del fenomeno della pedofilia e della pedopornografia, prevista dalla legge n.269 del 1998. L'Autorità ha dato, in particolare, indicazioni affinché vengano potenziate le misure a protezione dei dati, con speciale riguardo all'anonimato dei minori vittime di questi gravi reati.

Lo studio - predisposto dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza e realizzato con il coordinamento dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile - illustra le caratteristiche e il contenuto della banca dati nella quale confluiranno tutte le informazioni (tipi di reato, numero di persone coinvolte, aree geografiche, etc), presenti negli archivi della pubblica amministrazione, necessari per monitorare il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile. Il nuovo database potrà acquisire, ad esempio, i dati conservati nei registri informatizzati del Ministero della giustizia (Re.Ge. e Sigma) e del Centro elaborazione dati interforze del Ministero dell'interno (Sdi).

Con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, il Garante ha riconosciuto l'importante funzione conoscitiva del progetto e ha nel contempo sottolineato come tale finalità debba essere perseguita tutelando con la massima attenzione la riservatezza e la dignità della vittima, che in quanto minore ha peraltro diritto ad una tutela rafforzata. L'Autorità ha chiesto in particolare che nella banca dati non confluiscano dati che consentano di rendere identificabili, anche indirettamente, i soggetti coinvolti, e che vengano comunque previste modalità di anonimizzazione dei dati mediante l'uso di appositi codici. Dovranno essere raccolti solamente dati pertinenti e indispensabili rispetto alle finalità che si intendono perseguire.

Il Garante evidenzia inoltre l'esigenza che la trasmissione delle informazioni tra le varie banche dati avvenga adottando sistemi di cifratura. Nel caso in cui tale trasferimento avvenga su supporto fisico, ad esempio su dvd, anche i dati in esso contenuti dovranno essere criptati e opportunamente certificati con firma digitale. L'Autorità richiama infine la necessità di garantire un'adeguata tutela dei dati personali anche nelle fasi successive del progetto, in particolare quando verranno stipulati accordi fra il Ministero per le pari opportunità e le amministrazioni che dovranno alimentare la banca dati sulla pedofilia.