Skip to main content

Schema di delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

via libera allo schema di delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) con il quale viene prevista la possibilità per gli istituti di credito e le società finanziarie degli Stati membri dell'Ue di accedere alle banche dati italiane, pubbliche e private, contenenti informazioni sul credito - Garante della privacy - newsletter n. 345c del 4 febbraio 2011

via libera allo schema di delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) con il quale viene prevista la possibilità per gli istituti di credito e le società finanziarie degli Stati membri dell'Ue di accedere alle banche dati italiane, pubbliche e private, contenenti informazioni sul credito - Garante della privacy - newsletter n. 345c del 4 febbraio 2011


Garante della privacy - newsletter n. 345c del 4 febbraio 2011

Credito al consumo: accesso ai dati per i finanziatori Ue

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera allo schema di delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) con il quale viene prevista la possibilità per gli istituti di credito e le società finanziarie degli Stati membri dell'Ue di accedere alle banche dati italiane, pubbliche e private, contenenti informazioni sul credito.

Lo schema di delibera, dando attuazione alla direttiva europea in materia, consente infatti ai finanziatori operanti nell'ambito dell'Unione europea di accedere ai Sic (Sistemi di informazione creditizie) e alla centrale rischi della Banca d'Italia in condizioni "non discriminatorie" rispetto a quelle previste per i finanziatori italiani (in particolare per quanto riguarda i costi, le qualità del servizio di accesso ai dati, le modalità per la sua fruizione e la tipologia di informazioni fornite). Lo schema prevede inoltre che venga salvaguardato il "principio di reciprocità", su cui si fondano le banche dati sul credito operanti in Italia, in base al quale l'accesso è consentito soltanto ai finanziatori che forniscono a loro volta le informazioni creditizie in loro possesso.

Il parere è stato reso dal Garante su una versione aggiornata dello schema di delibera che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni fornite dalla stessa Autorità agli uffici della Banca d'Italia allo scopo di garantire un più elevato standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali. Sulla base delle osservazioni dell'Autorità sono stati infatti meglio chiariti in particolare due aspetti: la finalità dell'accesso, che deve essere unicamente la valutazione del " merito creditizio" del consumatore, e i soggetti cui possono riferirsi le informazioni, vale a dire esclusivamente il consumatore ed i "soggetti col medesimo coobbligati anche in solido", in linea con quanto previsto dal Codice di deontologia sui sistemi informativi in tema di credito al consumo.

CONTENUTI CORRELATI
- Provv. 16 dicembre 2010

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it