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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 10028 del 28/04/2006

Richiesta di riconoscimento dello "status" di rifugiato - Diniego di riconoscimento da parte delle Commissioni Territoriali - Ricorso - Giudice competente.

Dal giorno in cui sono divenute efficaci le disposizioni del regolamento di attuazione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, come novellata dall'art. 32 della legge n. 189 del 2002 (e cioè dal 120° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso, contenuto in d.P.R. 16 settembre 2004, n. 303 e pubblicato in G.U. n. 229 del 22 dicembre 2004), il ricorso dello straniero avverso il provvedimento di diniego di asilo politico, emesso dalle Commissioni Territoriali per i Rifugiati, istituite presso le Prefetture - UTG ivi indicate dall'art. 12 del medesimo regolamento - va proposto nei confronti dell'Amministrazione dell'Interno rispetto alla quale le Commissioni, come in precedenza la Commissione centrale sono soltanto organi tecnici, e rientra nella competenza per materia del Tribunale ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., trattandosi di controversia avente ad oggetto lo "status" del richiedente, e nella competenza territoriale del tribunale nel cui circondario ha sede la Commissione Territoriale che ha adottato la decisione contestata, e non in quella del tribunale distrettuale, in virtù di una deroga la principio del Foro Erariale dettato dall'art. 25 cod. proc. civ., funzionalizzata alla migliore realizzazione dei principi di concentrazione, immediatezza e di effettività della difesa.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 10028 del 28/04/2006