Sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione - Risultanze probatorie del procedimento penale - Utilizzabilità - Condizioni - Acquisizione degli atti - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Il giudice civile, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile; a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22200 del 29/10/2010