Trasporti - pubblici - concessione del pubblico servizio di trasporto – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13338 del 01/06/2010
Regione Calabria - Contributi in favore degli esercenti i servizi di trasporto locale - Criterio del "disavanzo effettivo" introdotto dall'art. 5 della legge reg. n. 12 del 1997 - Esercizi dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1996 ancora in contestazione - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.
In tema di contributi a concessionari di pubblico servizio di trasporto operanti nella Regione Calabria, il criterio del "disavanzo effettivo" introdotto dall'art. 5, comma 6, della legge reg. 17 ottobre 1997, n. 12, ha natura innovativa rispetto al criterio del "disavanzo standardizzato" previsto dall'art. 5 della legge reg. 24 marzo 1982, n. 7 (abrogata a far data dal 1 gennaio 2000, dall'art. 7-bis, comma 6, della legge reg. 28 agosto 2000, n. 14), come modificato dall'art. 5 della legge reg. 11 luglio 1983, n. 22, che ha immediatamente sostituito con effetto "ex tunc", chiaro essendo l'intento del legislatore regionale di regolare i rapporti pregressi ancora in contestazione ancorando il ragguaglio dei contributi da erogare per gli esercizi dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1996 a dati effettivi, con la conseguenza che, riguardo alla richiesta del saldo dei contributi relativi alle predette annualità (nella specie relativi agli anni dal 1987 al 1991), il saldo stesso per ciascun esercizio, al netto degli acconti percepiti, può ritenersi maturato solo all'esito del confronto tra disavanzo di esercizio effettivo accertato e quota spettante alla società richiedente sulla base della ripartizione tra i beneficiari delle risorse esistenti alla stregua delle disponibilità finanziarie autorizzate.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13338 del 01/06/2010