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Procedimento disciplinare notariato - Potere di iniziativa disciplinare - Strumenti di indagine

Art. 153 della legge n. 89 del 1913 (come sostituito dal d.lgs. n. 249 del 2006) - Potere di iniziativa disciplinare del Consiglio notarile - Strumenti di indagine attribuiti al Consiglio - Assunzione di informazioni da privati - Ammissibilità - Operatività delle garanzie di difesa nel corso dell'attività istruttoria - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5270 del 04/03/2013

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5270 del 04/03/2013

 

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, ai fini dell'esercizio del potere di iniziativa attribuito, tra gli altri, al presidente del Consiglio notarile del distretto di appartenenza del notaio, ai sensi dell'art. 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (come sostituito dall'art. 39 del d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249), il medesimo Consiglio, oltre ad avvalersi degli strumenti di indagine espressamente previsti dall'art. 93 bis della stessa legge n. 89 del 1913 (inserito dall'art. 10 del d.lgs. n. 249 del 2006), può altresì richiedere informazioni a soggetti privati, salva la necessità di valutarne accuratamente l'attendibilità, trattandosi di attività istruttoria preliminare, volta ad individuare il fatto oggetto dell'addebito, le norme che si assumono violate e a formulare le conclusioni, senza che si ponga l'esigenza di garanzie di difesa, operante, invece, nella fase amministrativa contenziosa conseguente al promovimento del procedimento.

In tema di illeciti disciplinari dei notai, è sanzionabile, ai sensi dell'art. 147, primo comma, lett. a), della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (come sostituito dall'art. 30 del d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249), nonché dell'art. 1 dei Principi di deontologia professionale emanati dal Consiglio Nazionale del Notariato, la condotta del notaio che costituisca una società di capitali, di cui egli sia socio unico, volta a commercializzare una piattaforma informatica per la gestione delle surroghe relative agli atti di mutuo, così determinando una sovrapposizione ed un'interferenza tra l'attività notarile e quella commerciale.