magistratura - procedimento disciplinare - in genere - sentenza di condanna - Termine per l'impugnazione
Diversità di decorrenza per l'incolpato e per il suo difensore - Regola dell'operatività, per entrambi, del termine che scade per ultimo - Difensore non legittimato alla proposizione del ricorso per cassazione - Indifferenza. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7934 del 29/03/2013
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7934 del 29/03/2013
Nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, la previsione enunciata dall'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. - secondo cui, quando la decorrenza del termine per proporre impugnazione è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo - trova applicazione anche nel caso in cui l'ultimo destinatario della comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza pronunciata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sia un difensore non abilitato a proporre l'impugnazione, quale è tipicamente, rispetto al ricorso per cassazione, il magistrato che abbia assistito un collega, risultando l'applicazione di tale norma giustificata dal fatto che la sua funzione difensiva si proietta pure nel periodo successivo alla pronuncia della sentenza, fino quando non venga nominato altro difensore abilitato allo scopo. La previsione di cui all'art. 3-bis del d.lgs 23 febbraio 2006, n. 109 (aggiunta dall'art. 1 della legge 24 ottobre 2006, n. 269), secondo cui l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza, risulta applicabile - sia per il suo tenore letterale che per la sua collocazione sistematica - a tutte le ipotesi illecito disciplinare, allorché la fattispecie tipica risulta essere stata realizzata ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all'incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che costituisce compito esclusivo della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico, fermo restando che un'esplicita motivazione non risulta neppure necessaria quando l'incolpato abbia omesso di sollecitarla.