Assegno "una tantum" ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - Indennizzo ex art. 1 della stessa legge - Identità del fatto costitutivo - Conseguenze in tema di giudicato.
Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) - In genere.
L'assegno "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 in favore dei superstiti qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie indicate dalla legge sia derivata la morte del soggetto danneggiato, ha come fatto costitutivo del diritto azionato "iure proprio" la presenza dell'evento morte, ma presuppone necessariamente anche il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo ex art. 1, comma 1, della medesima legge, sicché il giudicato formatosi sulla mancanza dei presupposti dell'indennizzo in favore del soggetto danneggiato spiega efficacia anche nei confronti dell'avente diritto superstite.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18401 del 20/09/2016