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Rappresentanza di genere al Consiglio dell'ordine di Roma - Mercoledì 5/3 decide il Tar Lazio.

Il Tar del Lazio alla udienza di mercoledì 3 marzo dovrà pronunciarsi sul ricorso presentato dall'Avv. Livia Rossi, prima delle elette alle scorse elezioni contro la delibera del Consiglio dell'Ordine di Roma che, a maggioranza, ha sostituto il consigliere dimissionario, perchè eletto alla Cassa forense, con il primo degli eletti candidato nella lista di maggioranza non ritenendo di applicare il principo previsto dall'art. 28 l. 247/12 sul rispetto della obbligatorietà della rappresentanza del genere meno rappresentato.

 

La questione era stata sollevata in adunanza (estratto verbale adunanza 9/1/2014 pubblicato sul sito):
"Il Consigliere Condello deposita: 1.copia estratto del verbale dell’Ordine di Lecce, 2.copia comunicazione del 4 giugno 2013 del Ministero della Giustizia; 3.delibera Consiglio dell’Ordine di Rieti; 4.comunicazione del Consiglio Nazionale Forense del Ministero del 6 maggio 2013, 5.delibera risultati elettorali elezioni Consiglio dell’Ordine.

Il Consigliere Condello rileva che da detta documentazione si evidenziano le ragioni che impediscono l’applicazione dell’istituto del “subentro” previsto dalla Legge n. 247/2012 in sostituzione dell’istituto delle “elezioni suppletive” previste dalla precedente legge professionale.
L’art. 1, c. 3 L. n. 247/2012, difatti, dispone che “All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 17, c. 2, della Legge 23 agosto 1988 n. 400, entro due anni dalla data delle sua entrata in vigore”.
Aggiunge l’art. 65, c. 1 che “Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”.
Il legislatore della riforma ha rinviato l’entrata in vigore di tutte le norme per le quali occorre adottare decreti legislativi governativi, nonché decreti ministeriali (del Ministero della Giustizia) ed ha inteso dare immediata applicabilità a determinate disposizioni, l’ha affermato espressamente (cfr art. 65, c. 4, in materia di incompatibilità tra la carica di consigliere dell’ordine e quella di Delegato alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, disciplinata dall’art. 28, c. 10).

Invece, per le elezioni dei Consigli dell’Ordine, espressamente l’art. 25, c. 2 dispone “Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell’ordine, con le modalità stabilite dall’articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dall’articolo 1.” E lo stesso art. 28, c. 2, prevede che i componenti del Consiglio siano eletti dagli iscritti con voto segreto “in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1, e con le modalità nello stesso stabilite”.

Ne consegue che anche il meccanismo del “subentro” del primo dei non eletti al posto dell’eletto deceduto, dimesso o decaduto non può non rimanere inciso dalla nuova filosofia del sistema elettorale scelto con la L. n. 247/2012 e da dettagliare con il regolamento ministeriale.

Tale interpretazione rappresenta una delle possibili soluzioni ed è stata del resto prospettata anche nella nota del Consiglio dell’Ordine di Rieti, “... secondo cui, stante la sostanziale continuità soggettiva tra i vecchi consigli circondariali e i consigli dell’ordine di cui all’articolo 28 l. 234 del 2012, si renda invece immediatamente applicabile per il principio tempus regit actum, in considerazione del principio di economicità e di conservazione degli effetti, l’art. 28 comma 6 della l. 247/2012, che peraltro è norma già entrata in vigore, con la conseguenza che alla sostituzione del consigliere dimissionario si deve procedere con il subentro del primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi” (doc. 3).

La proposta del Presidente di applicare l’istituto del “subentro”, pertanto, alla luce di quanto precisato, è in palese contrasto con la Legge 247/12 e con le determinazioni del Consiglio Nazionale Forense (doc 4), unico Ente giurisdizionale legittimato in materia.

Al Consiglio Nazionale Forense inoltre la nuova normativa all’art. 35 comma 1 lettera F ha conferito “L’attività di coordinamento e di indirizzo dei consiglio dell’Ordine circondariale.
Il Consigliere Condello evidenzia, inoltre, che in virtù di una precedente delibera del Consiglio dell’Ordine di Roma ove prevista la convocazione dell’assemblea a mezzo PEC non si ipotizzano i costi cui fa riferimento il Presidente.
Il Consigliere Condello chiede, pertanto, al Consiglio di deliberare le “elezioni suppletive” ai sensi della legge vigente per la sostituzione del Consigliere dimissionario.
Il Consigliere Condello chiede di procedersi prima con il voto sul problema del subentro e/o elezioni suppletive e poi votare sul problema relativo alla individuazione del primo dei non eletti.
Il Consigliere Condello prende atto che, qualora la maggioranza deliberasse per l’applicazione dell’istituto del “subentro” e con riferimento all’individuazione del primo dei non eletti evidenzia al Consiglio, con riferimento al doc. n. 5 depositato, che il primo dei non eletti, “per il mantenimento dell’equilibrio di genere” è l’Avv. (omissis) ai sensi dell’art. 28/6.

Il Consigliere Condello richiama inoltre le delibere dell’Ordine di Lecce ove è chiaramente precisato: “Visto l’art. 28/6 della L. 247/2012, ritenuto che detta norma sia già entrata in vigore, con la conseguenza che alla sostituzione del Consigliere dimissionario si deve procedere con il subentro del primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi; rilevato che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce è in perfetto equilibrio tra i generi, avendo nel suo interno un terzo di componenti donne; constatato che dall’esame del verbale della tornata elettorale dell’anno 2012 risulta che il primo dei non eletti è l’Avv. (omissis).”
Tutto ciò è ribadito nella delibera di Rieti ove è precisato che “principio di economicità e di conservazione degli effetti, l’art. 28 comma 6 della L. 247/2012 che per altro è norma già entrata in vigore, con la conseguenza che alla sostituzione consigliere dimissionario si deve procedere con il subentro del primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi”.

L’Ordine di Rieti ha rispettato detto principio nella composizione del Consiglio.
Detto concetto,infine, è stato ripreso dal Ministero della Giustizia con la comunicazione del 4 giugno 2013 depositata.
Il Consigliere Condello pertanto ritiene essere subentrante l’Avv. (omissis) per il rispetto dell’equilibrio di genere previsto dalla legge e che una delibera differente comporta una violazione del comma 1 lettera b della Legge 247/2012 con possibili conseguenze negative nei confronti del Consiglio.

Il Consigliere Condello chiede al Presidente di precisare i motivi di urgenza per rendere immediatamente esecutiva la delibera.

omissis

Il Consiglio, dunque concordando con l’interpretazione suggerita dal Presidente Vaglio (e ribadita nei conformi interventi del Consigliere Segretario Di Tosto, del Consigliere Tesoriere Galletti e dei Consiglieri Cassiani e Mazzoni), in quanto conforme alla lettera e alla ratio della disciplina dettata dalla legge di riforma professionale, nonché ai principi generali di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, delibera che la composizione del Collegio sia immediatamente integrata con il subentro dell’Avv. Antonio Caiafa in sostituzione della dimissionaria Avv. Donatella Cerè.

La presente delibera è immediatamente esecutiva per consentire al Collegio di operare nella pienezza delle sue funzioni e del numero dei componenti fissato ex lege, anche alla luce dei prossimi importanti impegni (Cerimonia di sabato per i 25 anni di Avvocatura, partecipazione dei Consiglieri alla prossima Conferenza di Napoli, dove saranno assunte decisioni di rilievo assoluto per il futuro dell'Avvocatura, necessità di non aggravare ancora il carico di lavoro dei Consiglieri in tema di disciplina e opinamenti), considerata l’urgenza di reintegrare il plenum del Collegio, anche in previsione del punto 2) all’ordine del giorno dell’odierna adunanza relativo alla necessaria immediata redistribuzione delle deleghe per il funzionamento dei Dipartimenti, delle Strutture e dei Progetti consiliari dopo le dimissioni del precedente Consigliere Tesoriere.

Pertanto, subito dopo l’adozione della presente delibera, viene consentito l’accesso nell’adunanza del Consigliere, Avv. Antonio Caiafa."

Alla udienza, come si rileva dal sito del Tar Lazio, resistono il nuovo consigliere, subentrato al Consigliere dimissionario, con l'assistenza dell' Avv. Antonino Galletti, Consigliere tesoriere del Consiglio e il Consiglio dell'Ordine con l'assistenza di altro Avvocato. Si è costituito il Ministro della Giustizia con l'assitenza dell'Avvocatura di Stato.

Leggende metropolitane narrano che alcune centinaia di "Avvocate" di tutta Italia pensano di attivare, nei prossimi giorni, azioni clamorose per il mancato rispetto della nuova normativa.

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