Giuoco e scommessa - lotterie autorizzate - concorsi e operazioni a premio – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4137 del 15/12/1975
Decreto amministrativo di autorizzazione - obbligatorietà - durata dei concorsi e delle operazioni a premio - decorrenza dalla data del decreto - natura imperativa della disciplina - mancanza del decreto o scadenza del termine - effetti - nei rapporti tra il produttore delle merci collegate ai concorsi o alle operazioni ed il consumatore - irrilevanza - nei rapporti tra il produttore ed il venditore al dettaglio - rilevanza - nullità del contratto per causa o motivo illecito contrari a norma imperativa.
L'art 43 del RDL 19 ottobre 1938, n 1933 sul lotto pubblico (modificato dall'art 2 della legge 15 luglio 1950 n 585), in base al quale i concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, intesi ad accreditare determinati prodotti o ad eccitarne la diffusione e lo smercio, non possono aver luogo se non sono preventivamente autorizzati e non possono aver durata maggiore di un anno dalla data del decreto amministrativo di autorizzazione, ha natura di norma imperativa, in quanto ha lo scopo di tutelare non soltanto l'interesse fiscale alla riscossione della tassa dovuta, ma anche, e soprattutto, quello della pubblica fede e del normale andamento della produzione e del commercio nazionale, con riguardo al momento in cui i prodotti, ai quali e collegato il concorso o l'operazione a premio, vengano immessi sul mercato. Dalla indicata natura imperativa della disposizione consegue che la Mancanza o l'inefficacia (per scadenza del termine annuale) della predetta autorizzazione amministrativa, riguardo a merci collegate a concorso od operazione a premi (nella specie, pacchetti di 'chewing gum' con allegati bollini, che davano diritto a premi in base al punteggio raggiunto dal consumatore), se, da una parte, non spiega effetto sul rapporto fra il produttore della merce ed il consumatore, nel senso che non può far venir meno l'impegno assunto dal primo nei confronti del secondo con promessa al pubblico, incide, d'altra parte, sul contratto di compravendita delle merci medesime che sia intervenuto fra il produttore ed un commerciante al dettaglio, al fine comune ed essenziale della rivendita dei prodotti ai consumatori; in tale ipotesi, infatti, sia che il menzionato fine vada qualificato come scopo che si aggiunge e si riverbera sulla causa del contratto, sia che debba essere considerato come motivo comune determinante il consenso, si verifica la nullita del contratto per causa (art 1343 cod civ) o motivo (art 1345 cod civ) illecito, in quanto contrari a norma imperativa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4137 del 15/12/1975