Giuoco e scommessa - concorsi pronostici - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5062 del 05/03/2007
Biglietto della lotteria - Natura - Titolo di credito - Esclusione - Titolo di legittimazione - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Possesso della ricevuta - Legittimazione alla richiesta di pagamento della vincita - Sussistenza - Fattispecie relativa a lotteria "istantanea".
Il biglietto di una lotteria autorizzata (nella specie, lotteria istantanea "la fortuna sotto la neve", assimilabile alla tipologia "gratta e vinci") non è riconducibile tra i titoli di credito, ex art. 1992 cod. civ. e, quindi, non incorpora il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 cod. civ., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Ne consegue che il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscano in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5062 del 05/03/2007