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Procedimento di cognizione: la competenza territoriale Cass. Civ., Sez VI/3, 25 gennaio 2018 n. 1838

il foro stabilito per accordo delle parti deve risultare da inequivoca manifestazione di volontà

Artt. 28, 29 e 42 c.p.c.

Cass. Civ., Sez VI/3, 25 gennaio 2018 n. 1838

“la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge”.

Il fatto

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo la parte ingiunta eccepiva, tra l’altro, l’incompetenza del Tribunale di Siena in base ad una clausola del contratto di leasing operativo, avente ad oggetto una macchina selezionatrice di banconote, che prevedeva testualmente che “per ogni controversia sarà competente il Tribunale di Milano”.

Il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza ritenendo non equivoca la volontà delle parti, pur non avendo le stesse definito il foro convenzionale esclusivo con l’espressione “per ogni controversia”.

A fronte della revoca del decreto ingiuntivo, il soccombente proponeva ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42, co. 2, c.p.c., secondo il quale l’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente pattuito.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso affermando che, nel caso di specie, lo scarno dettato della clausola non esprimeva l’esclusività del foro convenzionalmente indicato. Veniva così dichiarata la competenza del Tribunale di Siena e disposta, dinanzi ad esso, la prosecuzione del giudizio.

Il principio

La Corte Suprema non ha ritenuto di discostarsi dal precedente orientamento giurisprudenziale. 

I precedenti

Il principio ribadito dalla Corte di Cassazione è lo stesso espresso, nei medesimi termini, in numerosi precedenti di legittimità (Cass., Sez. 3, 18 maggio 2005, n. 10376; Cass., Sez. 1, 15 febbraio 2001, n. 2214; Cass., Sez. 2, 15 maggio 1998, n. 4907 e Cass., Sez. 1, 27 marzo 1997, n. 2723).

Ancora più specifica la più recente decisione (Cass., Sez. 6/2 [ord], 04 settembre 2014, n. 18707) proprio con riferimento all’espressione contrattuale “per qualsiasi controversia”, ritenuta non idonea ad identificare un foro esclusivo, trattandosi di formula diretta solo ad “individuare l’ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale” (Cass., sez. 3 [ord.], 09 agosto 2007, n. 17449.