Ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto – Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 - Condizioni.
In tema di sentenza di patteggiamento, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, ha affermato che, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.103, deve ritenersi - in conformità con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità anteriore alla citata novella - limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati e deve essere, invece, esclusa tutte le volte che la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.