Accesso civico: no alle sentenze integrali - Garante privacy - Newsletter n. 438 del 28 febbraio 2018
Accesso civico: no alle sentenze integrali - Garante privacy - Newsletter n. 438 del 28 febbraio 2018
La richiesta di accesso civico agli atti giudiziari deve essere valutata con attenzione dalla pubblica amministrazione, per evitare un'indiscriminata diffusione di informazioni delicate sulle persone coinvolte. Questa è l'indicazione del Garante per la protezione dei dati che ha condiviso la scelta di un Comune di non concedere la copia integrale delle sentenze e dei provvedimenti di condanna al pagamento di somme in favore del Comune, nonché di tutti i procedimenti di riscossione ancora aperti [doc. web n. 7810482].
L'associazione che aveva presentato l'istanza, sosteneva che la normativa sulla trasparenza (spesso indicata come Foia) garantisse il libero accesso a tutta la documentazione. Il Comune, al contrario, riteneva che andasse bilanciata con la necessità di tutelare la riservatezza di decine di controinteressati i cui dati personali - anche sensibili - erano riportati nelle sentenze. Al fine di ottemperare alla richiesta di accesso civico, l'ente pubblico aveva quindi rilasciato solo un quadro riassuntivo che riportava, tutti gli elementi ritenuti di interesse pubblico, quali il numero di sentenza, l'oggetto della lite, lo stato attuale dell'azione esecutiva intrapresa dall'Amministrazione e l'eventuale riscossione.
Nel corso dell'istruttoria, il Garante ha riscontrato che negli atti giudiziari integrali richiesti erano contenute informazioni delicate, come la qualità di debitore, l'impossibilità di restituire le somme a causa di un Isee basso, l'esistenza di vertenze in materia di lavoro, o altri dati di tipo sensibile e giudiziario. Ha quindi ricordato che - come già segnalato in altri casi alla stessa Corte di Cassazione - la natura pubblica della sentenza e del processo non implica la conoscibilità da parte di chiunque di tutti i dettagli delle delicate vicende delle persone interessate, magari anche minori. Una conoscibilità, tra l'altro, che sarebbe amplificata e decontestualizzata dalla natura stessa dell'istanza di accesso civico.
Per questi motivi, tenendo conto anche delle linee guida sull'accesso civico adottate dall'Anac, al fine di evitare un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, il Garante della privacy ha evidenziato che la scelta del Comune di consegnare all'associazione una scheda dettagliata, priva di elementi di natura personale, sia conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.