Obbligo di preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza ex art. 126 TULPS - Abrogazione tacita ex art. 2 del d.P.R n. 311 del 2011 - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez.2, Sentenza n.13525 del 13/06/2014
In tema di disciplina del commercio, l'art. 126 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) è vigente e si applica ai rivenditori di cose usate di valore apprezzabile - ancorché non ricomprese tra quelle antiche e preziose - in quanto la modifica dell'art. 247 del relativo regolamento (r.d. 6 maggio 1940, n. 635), operata con l'art. 2 del d.P.R. 28 maggio 2011, n. 311, ha escluso l'applicabilità dell'art. 126 cit. (nonché del successivo art. 128) limitatamente al solo commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
Corte di Cassazione Sez.2, Sentenza n.13525 del 13/06/2014