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appello - dibattimento - rinnovazione dell'istruzione Corte di Cassazione 21/12/2017 - deposito del 03/04/2018 Impugnazioni

giudizio di appello - riforma della sentenza di condanna – assoluzione in appello - prova dichiarativa posta a base della decisione di primo grado - diversa valutazione di attendibilità - rinnovazione dibattimentale – necessità - esclusione - obbligo di motivazione.

Le S.U. hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nell’ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice d’appello non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice d’appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. ) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado”.

Corte di Cassazione 21/12/2017 - deposito del 03/04/2018 Impugnazioni