sentenza impugnata notificata a mezzo PEC - attestazione di conformità Corte di Cassazione, Ordinanza 5588 del 8.3.2018
il ricorrente ha depositato una copia analogica del provvedimento impugnato e della relata effettuata per posta elettronica che, tuttavia, manca della copia del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto ed è priva dell'attestazione di conformità all'originale digitale da parte del difensore destinatario della notificazione
ORDINANZA
omissis
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Rilevato che:
omissis ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, in grado di appello, dal Tribunale di Taranto in data 24.10.2016 e pubblicata in pari data;
hanno resistito, con distinti controricorsi, gli intimati omissis.
Considerato che:
dato atto che la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo PEC, il ricorrente ha depositato una copia analogica del provvedimento impugnato e della relata effettuata per posta elettronica che, tuttavia, manca della copia del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto ed è priva dell'attestazione di conformità all'originale digitale da parte del difensore destinatario della notificazione; in tal modo, non ha soddisfatto l'onere di deposito della relata di notifica imposto dall'art. 369, 2° co. cod. proc. civ. (come ricostruito, ex multis, da Cass. n. 17450/2017); neppure risulta soddisfatta la prescrizione del deposito della copia autentica della sentenza impugnata;
il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile; le spese di lite seguono la soccombenza; ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002;