MISURE DI PREVENZIONE – SORVEGLIANZA SPECIALE – DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A PUBBLICHE RIUNIONI – REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA SORVEGLIANZA SPECIALE – ESCLUSIONE – RAGIONI - FATTISPECIE.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 31322 ud. 09/04/2018 - deposito del 10/07/2018
La Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto che l'inosservanza della prescrizione del divieto di "partecipare a pubbliche riunioni" da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale non configura il reato previsto dall'art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, poiché la nozione di “pubblica riunione” rivela un deficit di determinatezza e tassatività della fattispecie penale. (Principio affermato in tema di condotta di chi si reca allo stadio per assistere ad una partita di calcio).
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/31322_07_2018_no-index.pdf