Delitti contro la persona – delitto di produzione di materiale pedopornografico – formulazioni dell’art. 600-ter, comma primo, cod. pen. successive alla legge 6 febbraio 2006, n. 38 – pericolo di diffusione di detto materiale – necessità – esclusione. Corte di Cassazione, sentenza n. 51815 ud. 31/05/2018 - deposito del 15/11/2018
Le sezioni unite hanno affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di produzione di materiale pedopornografico, non è più necessario, alla luce delle formulazioni dell’art. 600-ter, comma primo, cod. pen. successive alla legge febbraio 2006, n. 38, l’accertamento del pericolo di diffusione di detto materiale.
Corte di Cassazione, sentenza n. 51815 ud. 31/05/2018 - deposito del 15/11/2018