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ineleggibili i candidati che hanno già fatto due mandati consecutivi da consigliere

togaavvocati - elezioni consigli - ineleggibili i candidati che hanno già fatto due mandati - Corte di Cassazione SU sentenza del 19.12.2018 n. 32781/2018 

Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall’entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 l. 113/17) di componente dei Consigli dell’ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 31 dicembre 2012, n. 247, e 12 luglio 2017, n. 113”.

Corte di Cassazione SU sentenza del 19.12.2018 n. 32781/2018